IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE D'INTESA CON IL MINISTRO DEL TESORO E CON IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone la soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) a decorrere dal 1 luglio 1995 ed il trasferimento delle strutture, delle funzioni e del personale di detto Servizio all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); Visti gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 554, in materia di interventi urgenti per la disciplina della soppressione dello SCAU; Rilevato che il richiamato art. 19 rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale - da emanare, d'intesa con il Ministro del tesoro e il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica - la determinazione di tempi e modalita' del succitato trasferimento in apposite strutture, salvaguardando le esperienze e professionalita' specifiche del personale dello SCAU; Considerato che lo SCAU ai sensi di legge provvedeva: all'accertamento e riscossione dei contributi previdenziali dovuti all'INPS e all'INAIL dai datori di lavoro agricolo per gli operai agricoli a tempo determinato ed a tempo indeterminato e dai concedenti di fondi, per i partecipanti familiari e piccoli coloni secondo le modalita' di cui alla legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni; al controllo ed alla integrazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni secondo quanto disposto dall'art. 15 della legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive disposizioni modificative ed integrative; all'accertamento delle posizioni assicurative dei coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale, nonche' all'accertamento ed alla riscossione dei relativi contributi previdenziali, a norma della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni; all'esercizio dell'attivita' di vigilanza per l'applicazione delle norme previdenziali del settore agricolo di competenza, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 8 agosto 1972, n. 459, e successive modificazioni ed integrazioni; alla tenuta ed all'aggiornamento dell'anagrafe centrale delle imprese agricole e dei datori di lavoro agricolo di cui all'art. 3 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375; alla certificazione delle situazioni, delle posizioni assicurative e delle qualifiche, rientranti nei compiti e poteri accertativi di propria competenza; Visto che, ai sensi della vigente legislazione, l'INPS e' tenuto a gestire per i lavoratori autonomi e subordinati dell'agricoltura le seguenti assicurazioni previdenziali ed assistenziali: invalidita', vecchiaia e superstiti; cassa integrazione salari operai dell'agricoltura; assegni familiari; disoccupazione; tubercolosi; lavoratrici madri; ex ENAOLI, nonche' la riscossione dei contributi per il Servizio sanitario nazionale, le prestazioni economiche di malattia, gli asili nido ed il trattamento di fine rapporto; Visto che, ai sensi del testo unico n. 1124/1965 sulle disposizioni per l'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'INAIL e' tenuto a gestire per i lavoratori autonomi e subordinati dell'agricoltura la relativa assicurazione; Rilevata, pertanto, la preponderanza delle attivita' istituzionali svolte dal soppresso SCAU per le assicurazioni previdenziali e assistenziali rispetto a quella per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; Valutato nel 90 per cento e nel 10 per cento il rapporto tra le funzioni espletate dal soppresso SCAU rispettivamente per l'INPS e l'INAIL; Visti i decreti ministeriali 4 ottobre 1995 e 4 dicembre 1995, con i quali il personale del soppresso SCAU e' stato trasferito all'INPS e all'INAIL tenendo conto del predetto rapporto; Sentiti gli enti interessati; Sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Decreta: Art. 1. 1. A decorrere dal 1 luglio 1995 l'INPS e l'INAIL assumono le funzioni gia' svolte dallo SCAU secondo le rispettive competenze, cosi' come previsto dalla normativa in vigore e specificato in premessa. 2. L'INPS e l'INAIL - ferma restando la partecipazione ad iniziative di controllo integrato con organi dello Stato - concordano annualmente piani di attivita' per verifiche ispettive sulla ricorrenza dell'obbligo assicurativo per zone e settori individuati in base ad appositi indicatori. 3. L'INPS e l'INAIL provvedono agli adempimenti di competenza, avvalendosi in via prioritaria del personale proveniente dallo SCAU, che, al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa, e' inserito in apposite strutture centrali e periferiche. 4. A decorrere dal 1 luglio 1995, le procedure per il recupero dei crediti pregressi nei confronti delle aziende agricole sono svolte dall'INPS che vi provvede d'intesa con l'INAIL.