IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                            D'INTESA CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                E CON
                 IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  l'art.  19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone
la soppressione del Servizio  per  i  contributi  agricoli  unificati
(SCAU)  a  decorrere  dal  1  luglio  1995  ed il trasferimento delle
strutture,  delle  funzioni  e  del  personale  di   detto   Servizio
all'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale   (INPS)   ed
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  infortuni  sul
lavoro (INAIL);
  Visti  gli  articoli  1  e 2 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n.
554, in  materia  di  interventi  urgenti  per  la  disciplina  della
soppressione dello SCAU;
  Rilevato  che  il  richiamato  art.  19  rinvia  ad  un decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale - da emanare, d'intesa
con il Ministro del tesoro e  il  Ministro  delle  risorse  agricole,
alimentari  e forestali, sentite le competenti commissioni permanenti
della Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della  Repubblica  -  la
determinazione  di  tempi  e modalita' del succitato trasferimento in
apposite strutture, salvaguardando le esperienze  e  professionalita'
specifiche del personale dello SCAU;
  Considerato che lo SCAU ai sensi di legge provvedeva:
   all'accertamento e riscossione dei contributi previdenziali dovuti
all'INPS  e  all'INAIL  dai  datori di lavoro agricolo per gli operai
agricoli  a  tempo  determinato  ed  a  tempo  indeterminato  e   dai
concedenti  di  fondi,  per i partecipanti familiari e piccoli coloni
secondo le modalita' di cui alla  legge  11  marzo  1970,  n.  83,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
   al  controllo  ed  alla  integrazione degli elenchi nominativi dei
lavoratori agricoli dipendenti  e  dei  compartecipanti  familiari  e
piccoli  coloni  secondo  quanto disposto dall'art. 15 della legge 11
marzo  1970,  n.  83,  e  successive  disposizioni  modificative   ed
integrative;
   all'accertamento  delle  posizioni  assicurative  dei  coltivatori
diretti, dei mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo
principale, nonche' all'accertamento ed alla riscossione dei relativi
contributi previdenziali, a norma della legge 9 gennaio 1963, n. 9,
e successive modificazioni ed integrazioni;
   all'esercizio dell'attivita' di vigilanza per l'applicazione delle
norme previdenziali del settore  agricolo  di  competenza,  ai  sensi
degli  articoli 2 e 3 della legge 8 agosto 1972, n. 459, e successive
modificazioni ed integrazioni;
   alla tenuta  ed  all'aggiornamento  dell'anagrafe  centrale  delle
imprese  agricole  e  dei datori di lavoro agricolo di cui all'art. 3
del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;
   alla certificazione delle situazioni, delle posizioni assicurative
e delle qualifiche, rientranti nei compiti e  poteri  accertativi  di
propria competenza;
  Visto  che, ai sensi della vigente legislazione, l'INPS e' tenuto a
gestire per i lavoratori autonomi e subordinati  dell'agricoltura  le
seguenti assicurazioni previdenziali ed assistenziali:
   invalidita', vecchiaia e superstiti;
   cassa integrazione salari operai dell'agricoltura;
   assegni familiari;
   disoccupazione;
   tubercolosi;
   lavoratrici madri;
   ex ENAOLI,
nonche'  la  riscossione  dei  contributi  per  il Servizio sanitario
nazionale, le prestazioni economiche di malattia, gli asili  nido  ed
il trattamento di fine rapporto;
  Visto che, ai sensi del testo unico n. 1124/1965 sulle disposizioni
per  l'assicurazione  generale  obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, l'INAIL e' tenuto a gestire per i
lavoratori  autonomi  e  subordinati  dell'agricoltura  la   relativa
assicurazione;
  Rilevata,  pertanto, la preponderanza delle attivita' istituzionali
svolte dal  soppresso  SCAU  per  le  assicurazioni  previdenziali  e
assistenziali  rispetto  a  quella  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  Valutato nel 90 per cento e nel 10 per cento  il  rapporto  tra  le
funzioni  espletate  dal  soppresso SCAU rispettivamente per l'INPS e
l'INAIL;
  Visti i decreti ministeriali 4 ottobre 1995 e 4 dicembre 1995,  con
i  quali il personale del soppresso SCAU e' stato trasferito all'INPS
e all'INAIL tenendo conto del predetto rapporto;
  Sentiti gli enti interessati;
  Sentite le  competenti  commissioni  permanenti  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  A  decorrere  dal  1  luglio  1995 l'INPS e l'INAIL assumono le
funzioni gia' svolte dallo SCAU  secondo  le  rispettive  competenze,
cosi'  come  previsto  dalla  normativa  in  vigore  e specificato in
premessa.
  2.  L'INPS  e  l'INAIL  -  ferma  restando  la  partecipazione   ad
iniziative di controllo integrato con organi dello Stato - concordano
annualmente   piani   di  attivita'  per  verifiche  ispettive  sulla
ricorrenza dell'obbligo assicurativo per zone e  settori  individuati
in base ad appositi indicatori.
  3.  L'INPS  e  l'INAIL  provvedono  agli adempimenti di competenza,
avvalendosi in via prioritaria del personale proveniente dallo  SCAU,
che,  al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa,
e' inserito in apposite strutture centrali e periferiche.
  4. A decorrere dal 1 luglio 1995, le procedure per il recupero  dei
crediti  pregressi  nei  confronti delle aziende agricole sono svolte
dall'INPS che vi provvede d'intesa con l'INAIL.