IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  comma  23 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
che  prevede  con  effetto  dal  1  gennaio   1996   che   l'aliquota
contributiva  di  finanziamento  dovuta  a  favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti e' elevata al  32  per  cento  con  contestuale
riduzione   delle   aliquote   contributive  di  finanziamento  delle
prestazioni temporanee a carico della gestione  di  cui  all'art.  24
della  legge  9  marzo  1989, n. 88, procedendo prioritariamente alla
riduzione  delle  aliquote  diverse  da   quelle   di   finanziamento
dell'assegno per il nucleo familiare, fino a concorrenza dell'importo
finanziario conseguente alla predetta elevazione;
  Visto  il secondo periodo del predetto comma che stabilisce che con
decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di
concerto  con  il  Ministro del tesoro saranno adottate le necessarie
misure di adeguamento;
  Visto il comma 24 dell'art. 3 della legge 8 agosto  1995,  n.  335,
che  dispone  che in attesa dell'entrata a regime della riforma della
previdenza  obbligatoria  disposta   dalla   citata   legge   e   dei
corrispondenti effetti finanziari, a decorrere dal periodo di paga in
corso   al   1   gennaio   1996,   le  aliquote  contributive  dovute
all'assicurazione  generale  obbligatoria   per   l'invalidita',   la
vecchiaia  ed  i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme di
previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima  sono
elevate  di  0,35  punti  percentuali  a carico del dipendente e 0,35
punti percentuali a carico dei datori di  lavoro  gia'  obbligati  al
contributo di cui all'art. 2 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
  Visto  il  decreto  ministeriale  15  gennaio 1996 del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con  il  Ministro  del
tesoro,   con   effetto  dal  1  ottobre  1995  eleva  l'aliquota  di
finanziamento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di  0,60  punti
percentuali;
  Considerato che l'aliquota vigente al 31 dicembre 1995 per il Fondo
pensioni lavoratori dipendenti e', per la generalita' dei lavoratori,
pari  al 27,57 per cento e che pertanto occorre procedere all'aumento
della stessa in misura pari a 4,43 punti percentuali;
  Considerato che per particolari categorie di lavoratori  o  settori
di  attivita'  sono  previste  aliquote  contributive  per  il  Fondo
pensioni lavoratori dipendenti inferiori a quella  generale,  cui  si
applica  l'art. 37, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n.
88, e che anche  per  tali  categorie  e  settori  occorre  procedere
all'aumento di 4,43 punti percentuali;
  Considerato  che  le  aliquote  contributive di finanziamento delle
prestazioni temporanee prioritariamente suscettibili di riduzione  in
favore  del  trasferimento  della  quota  residua  alla  aliquota  di
equilibrio  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti   concernono:
l'assicurazione  obbligatoria contro la tubercolosi ed il trattamento
economico di maternita';
  Tenuto  conto che l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno
per il nucleo familiare  viene  ridotta  nella  misura  necessaria  a
raggiungere l'aliquota dal 4,43 per cento da trasferire;
  Considerato  che  la  contestuale  riduzione va operata soltanto in
correlazione   all'adeguamento   della   aliquota   contributiva   di
finanziamento   dovuta   a   favore  del  Fondo  pensioni  lavoratori
dipendenti gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;
  Ritenuta la necessita' di provvedere;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, in attuazione dell'art. 3, comma
23, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  l'aliquota  contributiva  di
finanziamento   dovuta   a   favore  del  Fondo  pensioni  lavoratori
dipendenti gestito dall'INPS, gia' fissata  per  la  generalita'  dei
lavoratori  nella misura del 27,57 per cento, di cui 8,54 per cento a
carico del dipendente, e' elevata al 32 per cento, di  cui  8,54  per
cento  a  carico  del  dipendente, con un conseguente aumento di 4,43
punti percentuali.
  2. Lo stesso aumento di 4,43  punti  percentuali  si  applica  alle
aliquote  di  finanziamento  al  Fondo pensioni lavoratori dipendenti
stabilite per categorie per le quali le aliquote  medesime  risultino
inferiori  a quella generale di cui al comma precedente, ivi compresa
l'aliquota prevista per i disoccupati avviati ai  cantieri  scuola  e
lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418.
  3.  Nei  casi  in  cui la variazione delle aliquote contributive di
finanziamento per le prestazioni temporanee a carico  della  gestione
di  cui  all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, non consenta di
raggiungere per alcune categorie o settori l'aliquota aggiuntiva pari
a  4,43  punti  percentuali  dovuta  al  Fondo  pensioni   lavoratori
dipendenti  gestito  dall'INPS, a motivo della entita' delle aliquote
per le prestazioni temporanee soggette a variazione ovvero a causa di
esclusione delle stesse, l'onere dell'aliquota residuale e'  posto  a
carico del datore di lavoro.
  4.  Le aliquote di cui al comma 24 dell'art. 3 della legge 8 agosto
1995, n. 335 e all'art. 3-ter della legge 14 novembre 1992,  n.  438,
si  aggiungono  a quelle di cui ai precedenti commi, secondo le norme
che le disciplinano.
  5. In attesa della generale revisione delle  aliquote  contributive
di  finanziamento  delle  prestazioni  tempo  ranee  a  carico  della
gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo  1989,  n.  88,  sono
conseguentemente  variate le singole aliquote nelle misure di seguito
indicate:
    a)  contributo  per  l'assicurazione   obbligatoria   contro   la
tubercolosi  da  2,01  per  cento  a  1,87  per cento. Per gli operai
agricoli da 0,11 per cento a 0,01 per cento;
    b) contributi per i trattamenti economici di maternita'  relativi
ai rispettivi settori:
    da 1,23 per cento a 0,66 per cento;
    da 1,01 per cento a 0,44 per cento;
    da 0,90 per cento a 0,33 per cento;
    da 1,20 per cento a 0,63 per cento;
    da 0,85 per cento a 0,28 per cento;
    da 0,80 per cento a 0,23 per cento;
    da 0,31 per cento a 0,01 per cento;
    c)  contributi  per  il  finanziamento dell'assegno per il nucleo
familiare relativi ai rispettivi settori:
    da 6,20 per cento a 2,48 per cento;
    da 5,00 per cento a 1,28 per cento;
    da 4,15 per cento a 0,43 per cento;
    da 4,00 per cento a 0,28 per cento;
    da 2,75 per cento a 0,01 per cento.