IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il comma 23 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede con effetto dal 1 gennaio 1996 che l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e' elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, procedendo prioritariamente alla riduzione delle aliquote diverse da quelle di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, fino a concorrenza dell'importo finanziario conseguente alla predetta elevazione; Visto il secondo periodo del predetto comma che stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro saranno adottate le necessarie misure di adeguamento; Visto il comma 24 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che dispone che in attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza obbligatoria disposta dalla citata legge e dei corrispondenti effetti finanziari, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1996, le aliquote contributive dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima sono elevate di 0,35 punti percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti percentuali a carico dei datori di lavoro gia' obbligati al contributo di cui all'art. 2 della legge 11 marzo 1988, n. 67; Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1996 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con effetto dal 1 ottobre 1995 eleva l'aliquota di finanziamento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di 0,60 punti percentuali; Considerato che l'aliquota vigente al 31 dicembre 1995 per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e', per la generalita' dei lavoratori, pari al 27,57 per cento e che pertanto occorre procedere all'aumento della stessa in misura pari a 4,43 punti percentuali; Considerato che per particolari categorie di lavoratori o settori di attivita' sono previste aliquote contributive per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti inferiori a quella generale, cui si applica l'art. 37, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e che anche per tali categorie e settori occorre procedere all'aumento di 4,43 punti percentuali; Considerato che le aliquote contributive di finanziamento delle prestazioni temporanee prioritariamente suscettibili di riduzione in favore del trasferimento della quota residua alla aliquota di equilibrio al Fondo pensioni lavoratori dipendenti concernono: l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ed il trattamento economico di maternita'; Tenuto conto che l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare viene ridotta nella misura necessaria a raggiungere l'aliquota dal 4,43 per cento da trasferire; Considerato che la contestuale riduzione va operata soltanto in correlazione all'adeguamento della aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale; Ritenuta la necessita' di provvedere; Decreta: Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, in attuazione dell'art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS, gia' fissata per la generalita' dei lavoratori nella misura del 27,57 per cento, di cui 8,54 per cento a carico del dipendente, e' elevata al 32 per cento, di cui 8,54 per cento a carico del dipendente, con un conseguente aumento di 4,43 punti percentuali. 2. Lo stesso aumento di 4,43 punti percentuali si applica alle aliquote di finanziamento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti stabilite per categorie per le quali le aliquote medesime risultino inferiori a quella generale di cui al comma precedente, ivi compresa l'aliquota prevista per i disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418. 3. Nei casi in cui la variazione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, non consenta di raggiungere per alcune categorie o settori l'aliquota aggiuntiva pari a 4,43 punti percentuali dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS, a motivo della entita' delle aliquote per le prestazioni temporanee soggette a variazione ovvero a causa di esclusione delle stesse, l'onere dell'aliquota residuale e' posto a carico del datore di lavoro. 4. Le aliquote di cui al comma 24 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e all'art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, si aggiungono a quelle di cui ai precedenti commi, secondo le norme che le disciplinano. 5. In attesa della generale revisione delle aliquote contributive di finanziamento delle prestazioni tempo ranee a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono conseguentemente variate le singole aliquote nelle misure di seguito indicate: a) contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi da 2,01 per cento a 1,87 per cento. Per gli operai agricoli da 0,11 per cento a 0,01 per cento; b) contributi per i trattamenti economici di maternita' relativi ai rispettivi settori: da 1,23 per cento a 0,66 per cento; da 1,01 per cento a 0,44 per cento; da 0,90 per cento a 0,33 per cento; da 1,20 per cento a 0,63 per cento; da 0,85 per cento a 0,28 per cento; da 0,80 per cento a 0,23 per cento; da 0,31 per cento a 0,01 per cento; c) contributi per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare relativi ai rispettivi settori: da 6,20 per cento a 2,48 per cento; da 5,00 per cento a 1,28 per cento; da 4,15 per cento a 0,43 per cento; da 4,00 per cento a 0,28 per cento; da 2,75 per cento a 0,01 per cento.