Alle sedi periferiche INPDAP
          A tutti gli enti con personale iscritto alle casse pensioni
              INPDAP
          Alla direzione generale dei servizi periferici del Tesoro
          Alle prefetture della Repubblica
          Alla regione Valle d'Aosta
          Ai commissari di Governo delle  regioni  e  delle  province
              autonome di Trento e Bolzano
          Ai provveditorati agli studi
          Alle corti di appello
          Alle direzioni provinciali del Tesoro
          Alle ragionerie provinciali dello Stato
           e, p.c.:
          Alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
              per la funzione pubblica
          Al Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  -
              Gabinetto del Ministro
          Al Ministero del Tesoro - Gabinetto del Ministro
          Al Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro
          Al Ministero della sanita' - Gabinetto del Ministro
          Alla Corte dei conti - Segretariato generale
          Alle sezioni regionali della Corte dei conti
          Ai comitati regionali di controllo
          Alla Ragioneria generale dello Stato
          All'Istituto nazionale della previdenza sociale
    Con  precedenti  circolari nn. 41 del 6 settembre 1995, 62 del 30
novembre 1995 e 2 del 10 gennaio 1996  -  rispettivamente  pubblicate
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  213  del  12 settembre 1995, n.   288
dell'11 dicembre 1995 e n. 11 del 15 gennaio 1996 questo Istituto  ha
fornito  le  istruzioni  in  merito alla riforma pensionistica recata
dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, con  riguardo  all'accesso  ed  ai
requisiti  prescritti  per  il  pensionamento  anticipato, alla nuova
disciplina delle pensioni ai superstiti a partire dal 17 agosto  1995
nonche'  alle  nuove  retribuzioni  pensionabili  a  decorrere  dal 1
gennaio 1996.
    La presente  circolare  continua  ad  illustrare  le  innovazioni
contenute  nella  legge di riforma, in particolare quelle concernenti
il calcolo della pensione nel sistema retributivo.
1. CENNI SUL NUOVO SISTEMA CONTRIBUTIVO.
    In via preliminare, va messo in evidenza che l'art. 1,  comma  1,
della  legge  335/1995  definisce  i  nuovi  criteri  di  calcolo dei
trattamenti  pensionistici  attraverso  la  commisurazione  di   tali
trattamenti   alla  contribuzione,  dando  particolare  rilievo,  nel
rispetto  della  pluralita'  delle   gestioni   previdenziali,   alla
stabilizzazione  della  spesa  pensionistica  in  correlazione con il
prodotto interno lordo;  con  tale  dichiarata  finalita',  il  nuovo
metodo  di calcolo (sistema contributivo) sostituira' gradualmente il
sistema retributivo sino ad ora applicato.
    Con il nuovo metodo contributivo, l'importo della pensione  viene
determinato  prendendo in considerazione l'ammontare dei contributi -
calcolato in base all'aliquota di computo  del  33  per  cento  della
retribuzione  e  rivalutato  annualmente  con  un  tasso  legato alla
crescita del P.I.L.  (su  media  quinquennale)  -  versati  per  ogni
singolo dipendente durante l'intera vita lavorativa.
    Detto  ammontare  andra'  a  costituire  un  capitale individuale
(montante)  che,  ai  fini   della   liquidazione   del   trattamento
pensionistico,   all'atto   della   cessazione  dal  servizio,  sara'
moltiplicato per  appositi  coefficenti  di  trasformazione  (fissati
dalla tabella A allegata alla legge n. 335 del 1995 e variabili da un
minimo  di  4,720  per  cento  a 57 anni, ad un massimo di 6, 136 per
cento a 65 anni) correlati all'eta' ed all'aspettativa  di  vita  del
lavoratore e soggetti a revisione periodica.
    Come  e'  noto, la "speranza di vita" e' la durata presunta della
vita, per quanto qui interessa dalla data di pensionamento  a  quella
di  morte,  accertata  periodicamente in base alle statistiche ISTAT;
viene calcolata la media tra la speranza di vita degli uomini e delle
donne, dato  che  nel  sistema  contributivo  non  si  distinguono  i
lavoratori secondo il sesso.
    Con   il   metodo   sopra  descritto,  l'importo  della  pensione
risultera'  tanto  piu'  basso  quanto  minore   sara'   l'eta'   del
collocamento  a  riposo,  annullandosi  cosi'  il  maggior rendimento
pensionistico lucrato, nel sistema retributivo, dai  lavoratori  che,
collocati  anticipatamente  a  riposo, potevano percepire la pensione
per un numero superiore di anni.
    Con  il  sistema  contributivo   viene   quindi   superata   ogni
distinzione  tra  pensione  di  vecchiaia  e  pensione  anticipata di
anzianita'; infatti, per i neo-assunti dal  1  gennaio  1996,  i  cui
trattamenti  di  quiescenza  saranno  liquidati esclusivamente con il
sistema contributivo, l'art.  1,  comma  19,  della  legge  in  esame
stabilisce   che   le  pensioni  di  vecchiaia  ed  anzianita'  siano
sostituite  da  un'unica   prestazione,   denominata   "pensione   di
vecchiaia".
    I  requisiti necessari per conseguire il diritto a tale pensione,
fissati dal successivo comma 20, sono:
- cessazione del rapporto di lavoro;
- compimento del 57 anno di eta'; si prescinde da detto requisito  se
si  sono  maturati 40 anni di anzianita' contributiva, non computando
il riscatto del periodo di studi  e  della  prosecuzione  volontaria.
Raggiungendo   40  anni  di  anzianita'  contributiva,  vi  sono  due
ulteriori vantaggi:
a) cessando dal servizio in eta' inferiore a  57  anni,  la  pensione
viene calcolata come se si fosse compiuta tale eta';
b)  nel caso si sia iniziato a lavorare prima dei 18 anni, la normale
contribuzione relativa ai periodi di lavoro  effettuati  prima  della
maggiore eta' viene incrementata del 50 per cento;
- almeno 5 anni di contribuzione effettiva;
- l'ammontare della pensione deve risultare non inferiore a 1,2 volte
l'importo  dell'assegno  sociale  pari,  per  il  1996, ad annue lire
6.240.000 (art. 3,  comma  6);  si  prescinde  da  tale  requisito  a
decorrere dal 65 anno di eta'.
    Il  requisito  anagrafico  di  57  anni  di  eta', prescritto per
acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia:
- per le lavoratrici madri, e'  ridotto  di  quattro  mesi  per  ogni
figlio,  nel  limite  massimo  di  un  anno;  le  interessate, ove si
avvalgano di  tale  riduzione,  non  potranno  beneficiare  del  piu'
favorevole coefficiente di trasformazione per la determinazione della
misura  della  pensione, previsto nei loro confronti dal comma 40 del
medesimo art. 1;
-  per  i  lavoratori prevalentemente occupati in attivita' usuranti,
destinatari del decreto  legislativo  11  agosto  1993,  n.  374,  e'
ridotto  di  un  anno  ogni  sei anni di attivita' usurante, entro il
limite  massimo  di  un  anno   (art.   1,   comma   37);   ai   fini
dell'applicazione della suddetta riduzione, peraltro, dovranno essere
emanati appositi decreti ministeriali, come previsto dal comma 34 che
ha sostituito l'art. 3 del richiamato decreto legislativo n. 374.
    I  lavoratori  in  questione,  qualora beneficino della riduzione
dell'eta' pensionabile, non potranno avvalersi  del  piu'  favorevole
coefficiente  di  trasformazione  stabilito,  a  loro  vantaggio, dal
citato comma 37.
2. SOGGETTI DESTINATARI DEI SISTEMI DI CALCOLO DELLA PENSIONE
A) Sistema contributivo
    Il sistema  contributivo,  come  prima  cennato,  si  applica  ai
lavoratori   assunti   dal   1  gennaio  1996,  privi  di  anzianita'
contributiva al 31 dicembre 1995.
    Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 23, della legge n.  355,  e'
data   facolta'   di   optare  per  la  liquidazione  della  pensione
esclusivamente secondo il sistema contributivo,  anche  ai  fini  dei
requisiti  per l'accesso alla pensione, ai lavoratori che possano far
valere un'anzianita' contributiva pari o superiore a  quindici  anni,
di  cui  almeno  cinque  maturati  dal  1  gennaio  1996  nel sistema
contributivo medesimo.
B) Sistema retributivo
    L'attuale sistemo retributivo rimane fermo, in base  al  disposto
del comma 13 dello stesso art. 1, per i lavoratori che al 31 dicembre
1995  siano  in  possesso  di  un'anzianita'  contributiva  di almeno
diciotto anni, fatta salva la facolta' di opzione di  cui  sopra;  si
precisa  che  tale  limite  di servizio deve intendersi maturato solo
all'effettivo raggiungimento  del  diciottesimo  anno  di  anzianita'
contributiva,   senza   che   al   riguardo   possa   operarsi  alcun
arrotondamento.
    Giova inoltre rammentare che, ai fini del computo della  predetta
anzianita'  al  31  dicembre  1995, vanno calcolati tutti i periodi e
servizi comunque utili a pensione a tale data,  ivi  compresi  quelli
riscattabili o ricongiungibili; questi ultimi andranno considerati in
relazione   al   periodo   temporale   al   quale   si   riferiscono,
indipendentemente dalla data di presentazione della domanda anche  se
successiva al 31 dicembre 1995.
C) Sistema misto
    Il comma 12 dell'art. 1 in esame stabilisce poi l'applicazione di
un   sistema   misto   di   calcolo  della  pensione,  retributivo  e
contributivo,   nei   confronti   dei   lavoratori   con   anzianita'
contributiva  inferiore  a  diciotto  anni al 31 dicembre 1995 (fatta
sempre salva la facolta' di opzione, ex comma 23, per la liquidazione
del trattamento  di  quiescenza  esclusivamente  con  le  regole  dei
sistema contributivo).
    Per tali soggetti, la pensione risultera' composta dalla somma di
tre quote:
-  la  prima  e  la  seconda,  relative  alle anzianita' contributive
maturate  al  31  dicembre  1995,  calcolate   secondo   il   sistema
retributivo, come sotto specificato al successivo punto 3;
-  la  terza, relativa ai servizi prestati dal 1 gennaio 1996 in poi,
determinata in base al sistema contributivo.
3. MODIFICHE AL SISTEMA RETRIBUTIVO
    Come e' noto, l'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503 dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 1993,  l'importo  della
pensione e' determinato da due quote:
-  la  prima, relativa alle anzianita' contributiva acquisite sino al
31 dicembre 1992, calcolata secondo il sistema normativo  previgente,
con  l'applicazione della corrispondente aliquota di cui alla tabella
A) della legge n. 965 del  1965,  all'ultima  retribuzione  spettante
all'atto della cessazione;
-  la  seconda,  afferente  le anzianita' contributive maturate dal 1
gennaio  1993  alla  cessazione,  determinata   sulla   media   delle
retribuzioni  percepite  nel periodo di riferimento di cui all'art. 7
dello stesso decreto legislativo n. 503 del 1992, integrato dall'art.
2 del decreto legislativo n. 373 del  1993;  occorre  tener  presente
che,  in  base  al disposto dell'art. 17, comma 1, della legge n. 724
del  1994,  per  i  servizi  resi  dal  1  gennaio  1995   l'aliquota
pensionistica e' del due per cento all'anno.
    In  proposito,  si  rinvia  ai chiarimenti gia' forniti da questo
Istituto con circolari 23 luglio 1993, n. 16/I.P., 14  gennaio  1994,
n.  1  e  23  marzo  1995,  n.  18,  rispettivamente  pubblicate  nei
supplementi ordinari n. 69 alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  183  del  6
agosto  1993, n. 13 alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 1994
e n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 1995.
    Cio'  premesso,  vengono  ora  esaminate  le   principali   norme
introdotte dalla legge n. 335 del 1995.
A) Aliquote di rendimento
    Al  riguardo  assume rilievo la limitazione disposta dall'art. 2,
comma 19, secondo il quale l'applicazione dell'aliquota del  due  per
cento, stabilita dal citato art. 17, comma 1, della legge n. 724, non
puo'  comunque  comportare  un  trattamento pensionistico superiore a
quello che sarebbe spettato in base alla previgente  normativa;  tale
norma  -  che, per espresso richiamo al predetto art. 17, e' efficace
dalla data di modifica dell'aliquota, ossia dal 1 gennaio 1995  -  ha
voluto  eliminare  alcuni  effetti  distorti derivanti dalla modifica
della aliquota di rendimento,  ai  fini  della  determinazione  della
misura della pensione.
    E'  opportuno  rammentare  che l'aliquota relativa all'anzianita'
complessiva di servizio alla data di cessazione, in base  alla  quale
e'  calcolata la pensione, viene determinata sommando il coefficiente
indicato nella tabella A) allegata alla legge n.  965  del  1965,  in
corrispondenza  dell'anzianita'  maturata  alla  data del 31 dicembre
1994, con l'aliquota del due per cento annuo  connessa  all'ulteriore
servizio dal 1 gennaio 1995 al collocamento a riposo.
    Orbene,  a  parita'  di  servizio  complessivo,  la  somma  delle
aliquote predette, in conseguenza dello sviluppo della tabella A)  di
cui  sopra  per  servizi inferiori a 22 anni (22 anni e 6 mesi per la
sola ex cassa pensioni agli ufficiali giudiziari, cui si  applica  la
tabella  A)  allegata  alla  legge n. 16 del 1986), comporta, per gli
iscritti  in  possesso  al  31   dicembre   1994   di   un'anzianita'
contributiva  inferiore,  un'aliquota  finale  superiore  rispetto  a
coloro che alla stessa data vantavano anzianita' di servizio piu' el-
evate.
    Con  la  limitazione  recata  dal  citato  comma  19,  quindi, il
legislatore ha inteso superare l'anomalia sopra descritta.
    Pertanto,  per  i  trattamenti  di  quiescenza   con   decorrenza
successiva  al 1 gennaio 1995, nei casi di anzianita' contributive al
31 dicembre 1994 inferiori a 22 anni (o 22 anni e sei  mesi  per  gli
ufficiali   giudiziari),  l'Ente  datore  di  lavoro,  nel  calcolare
l'acconto di  pensione,  dovra'  accertare  che  l'aliquota  relativa
all'anzianita'   complessiva   di  servizio,  cosi'  come  modificata
dall'art. 17 della legge 724 del 1994, non  sia  superiore  a  quella
prevista dalla vecchia tabella A) allegata alla legge n. 965 del 1965
(o  da  quella  allegata  alla legge n. 16 del 1986 per gli ufficiali
giudiziari). Ove detta aliquota risultasse superiore,  l'Ente  datore
di   lavoro   dovra'  utilizzare,  per  il  calcolo  della  pensione,
l'aliquota piu' bassa prevista dalla vecchia tabella  A)  e  cio'  al
fine  di  evitare  che  l'interessato  usufruisca  di  un trattamento
superiore rispetto a quello che sarebbe spettato in base alla vecchia
normativa.
    Gli Enti datori di lavoro, nei confronti  del  personale  cessato
dal   servizio   successivamente   al  1  gennaio  1995  che  rientri
nell'ipotesi sopra descritta  e  che  sia  ancora  in  godimento  del
trattamento   provvisorio   di  pensione,  dovranno  provvedere  alla
riliquidazione dell'acconto se calcolato in modo difforme rispetto  a
quanto ora precisato.
B) Periodo di riferimento
    L'art.  1,  comma  17,  prevede,  a decorrere dal 1 gennaio 1996,
l'ampliamento del periodo di riferimento per la determinazione  della
retribuzione  media  da prendere a base per il calcolo della quota di
pensione relativa all'anzianita' contributiva dal 1 gennaio 1993 alla
data di cessazione.
    Infatti, per coloro che al 31 dicembre 1992 avevano un'anzianita'
contributiva pari o superiore a 15 anni, detto periodo di riferimento
viene ora elevato, a decorrere dal 1 gennaio 1996, al 66,6 per  cento
(con arrotondamento per difetto, trascurando quindi le cifre decimali
del  risultato)  del  periodo  intercorrente  tra quest'ultima data e
quella di decorrenza della pensione, ferma restando la misura del  50
per  cento  per  il  servizio tra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre
1995.
C) Base contributiva
    L'art.  2,  comma  9,  stabilisce  che  dal  1  gennaio  1996  la
retribuzione  contributiva  e  pensionabile  verra'  determinata  con
riferimento alla normativa dettata dall'art. 12 della  legge  n.  153
del  1969  per  il  regime  dell'assicurazione generale obbligatoria.
Tale innovazione peraltro concerne anche il  sistema  contributivo  e
sara' percio' trattata a parte nel punto seguente; qui e' sufficiente
sottolineare  che,  ai  sensi  dell'art. 2, comma 11, la retribuzione
definita secondo i nuovi criteri concorre alla  determinazione  della
sola  quota  di  pensione prevista dall'art. 13, comma 1 lett b), del
decreto legislativo n. 503 del 1992, relativa ai  servizi  successivi
al 31 dicembre 1992.
4. RETRIBUZIONE CONTRIBUTIVA E PENSIONABILE
    Richiamate  le  considerazioni  sopra  svolte  al  punto 3.C), va
evidenziato che i requisiti stabiliti dalla previgente normativa  per
l'assoggettamento  a  contribuzione  e  la  quiescibilita' delle voci
retributive continuano a valere, sia nel sistema retributivo  che  in
quello  misto, per la quota di pensione, di cui all'art. 13, comma 1,
lett. a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,  afferente
le anzianita' contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993.
    Secondo  i criteri previsti dal menzionato art. 12 della legge n.
153 del 1969, ora estesa  al  settore  pubblico  a  decorrere  dal  1
gennaio 1996, la base contributiva e pensionabile viene ampliata sino
a comprendere tutti gli emolumenti corrisposti al lavoratore a titolo
di  retribuzione  in denaro o in natura, con le sole esclusioni degli
assegni tassativamente indicati nel citato art.  12,  come  integrato
dall'art. 2, comma 15, della legge n. 335.
    Al  riguardo,  si  rinvia  ai  chiarimenti gia' forniti da questo
Istituto con circolare  10  gennaio  1996,  n.  2,  pubblicata  nella
Gazzetta ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996.
    In  ottemperanza  al  disposto  di cui all'art. 2, comma 9, della
legge 335, con decreto del Ministro del tesoro del  5  gennaio  1996,
pubblicato  nella  Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 1996, sono
stati stabiliti i criteri di inclusione  nella  base  contributiva  e
pensionabile  delle  indennita' e degli assegni, comunque denominati,
corrisposti al personale in servizio all'estero. Tale disposizione e'
applicabile anche  agli  iscritti  alle  gestioni  pensionistiche  di
questo Istituto e ad essa si fa pertanto espresso rinvio.
5.   FATTISPECIE   DEROGATORIA   AL   CONGLOBAMENTO   DELL'INDENNITA'
INTEGRATIVA SPECIALE
    L'art. 2, comma 20, della legge n. 335 del 1995 stabilisce che le
disposizioni sull'indennita' integrativa speciale di cui  all'art.  2
della  legge  27  maggio  1959, n. 324, e successive modificazioni ed
integrazioni, continuano a trovare applicazione nei  confronti  degli
iscritti   alle  forme  di  previdenza  esclusive  dell'assicurazione
generale obbligatoria, come le gestioni  pensionistiche  amministrate
dall'INPDAP,  i  quali  anteriormente  alla  data  del 1 gennaio 1995
avevano esercitato la facolta' di trattenimento  in  servizio  o  che
avevano in corso, alla predetta data, il procedimento di dispensa dal
servizio per invalidita'.
    Giova  precisare  che  detta  disposizione  si configura come una
norma di salvaguardia - secondo quanto espressamente illustrato nella
relazione tecnica al disegno di legge  divenuto  poi  legge  n.  335,
laddove e' chiarito che con essa "....si fanno salve talune posizioni
giuridiche sostanzialmente maturate in costanza del previgente regime
in  materia  di computo dell'indennita' integrativa speciale..." - e,
quindi, interessa anche le cessazioni dal 1 gennaio 1995 al 17 agosto
1995,  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  n.  335,  con  la
conseguenza  che  viene presa in considerazione la data di inizio del
periodo di trattenimento in  servizio,  purche'  decorrente  da  data
anteriore   al   1   gennaio  1995,  e  non  quella  della  richiesta
dell'interessato.
    Analogamente, per  quanto  concerne  l'ipotesi  di  dispensa  dal
servizio  per  inabilita',  si  dovra'  far  riferimento alla data di
inizio del procedimento avviato prima del 1 gennaio 1995.
    Al  riguardo,  giova  rammentare  che  nell'ambito  del  pubblico
impiego  sono  previste  due  ipotesi  di  dispensa  dal servizio per
inabilita': l'una ricorre quando il dipendente,  scaduto  il  periodo
massimo  di  aspettativa,  non  sia  in grado di riprendere servizio;
l'altra si verifica quando il dipendente sia  affetto  da  inabilita'
accertata con visita medico-collegiale disposta d'ufficio.
    Orbene,  per gli aspetti di competenza, si precisa che la data di
inizio del procedimento va individuata in quella in cui l'Ente datore
di lavoro ha disposto la visita medica; non e' possibile considerare,
come data di inizio del procedimento, quella di  presentazione  della
domanda da parte dell'interessato, in quanto la dispensa dal servizio
e'  un  provvedimento  d'autorita'  in  ordine  al  quale l'eventuale
richiesta dell'interessato ha solamente il valore di  segnalazione  o
sollecitazione.
    Il  dipendente che, invece, alla data del 1 gennaio 1995 aveva in
corso l'aspettativa per  inabilita',  accertata  con  visita  medico-
collegiale,  puo' avvalersi della disposizione di cui al sopra citato
comma 20 se, allo scadere del termine massimo  dell'aspettativa,  non
sia  in  grado  di  riprendere  servizio  e,  conseguentemente, venga
dispensato anche con effetto retroattivo.
    Va inoltre sottolineato che la norma  in  questione  deve  essere
comunque  applicata  in  tutti  i casi in cui ricorrano le condizioni
sopra  descritte,  anche  se  cio'  possa  comportare  (come  per  le
anzianita'  piu'  elevate)  un  trattamento pensionistico inferiore a
quello che sarebbe stato conferito in base alla disposizione  di  cui
all'art. 15, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
    Ai  fine dell'applicazione della norma in esame, e' opportuno che
gli interessati,  che  siano  ancora  in  godimento  del  trattamento
provvisorio di pensione, producano istanza all'Ente datore di lavoro,
per  chiedere  la  riliquidazione  dell'acconto  di  pensione  con le
modalita' previste  dalle  disposizioni  sull'indennita'  integrativa
speciale  di cui all'art. 2 della legge 27 maggio 1958, n. 324 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni.
6.  COEFFICIENTI  DI  RIVALUTAZIONE  E  RIDUZIONE  DELL'ALIQUOTA   DI
RENDIMENTO
    L'art.  7,  comma  4,  del  decreto  legislativo  n. 503 del 1992
stabilisce che le retribuzioni da prendere  a  base  per  il  calcolo
delle pensioni devono essere rivalutate in misura corrispondente alla
variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai  e di impiegati, calcolato dall'ISTAT tra l'anno solare cui le
retribuzioni si riferiscono e quello precedente la  decorrenza  della
pensione; ai fini dell'adeguamento delle predette retribuzioni, viene
inoltre  riconosciuto l'aumento di un punto percentuale per ogni anno
solare preso in considerazione.
    Detta  rivalutazione  riguarda  le  retribuzioni  da  prendere  a
riferimento  per  determinare  la  quota  di  pensione prevista dalla
lettera  b)  dell'art.  13  del  menzionato  decreto  legislativo  n.
503/1992.  L'indice  da  considerare  per la rivalutazione per l'anno
1995 e' 114,1.
    Per  quanto  riguarda,  poi,  la   riduzione   dell'aliquota   di
rendimento,  di  cui  all'art. 12 dello stesso decreto legislativo n.
503/1992, si precisa che, per l'anno 1996, e' interessata ad essa  la
quota  di  retribuzione  pensionabile media eccedente L. 115.305.300.
Detto importo, come e' noto, deriva dall'incremento del 90 per  cento
della  retribuzione  pensionabile  pari,  sempre  per  l'anno 1996, a
60.687.000; siffatto incremento del 90 per  cento  per  gli  iscritti
alla  gestione  pensionistica  di  questo Istituto rimarra' invariato
sino al 31 dicembre 1997.
7. PENSIONI DI INABILITA'
    Nel    quadro    dell'armonizzazione   tra   i   diversi   regimi
pensionistici, va segnalato l'art. 2, comma 12, della legge  335/1995
che estende il regime della pensione di inabilita', di cui alla legge
12  giugno  1984  n.  222,  al  comparto  del  pubblico  impiego.  In
particolare, tale norma prevede, in favore dei dipendenti cessati dal
servizio a decorrere dal 1 gennaio 1996 per infermita' non dipendenti
dal servizio e per le quali gli interessati si trovino  nell'assoluta
e   permanente   impossibilita'   di   svolgere  qualsiasi  attivita'
lavorativa, che la pensione sia calcolata in misura pari a quella che
sarebbe spettata all'atto del collocamento a  riposo  per  limiti  di
eta'.  Lo  stesso comma rinvia ad un decreto dei Ministri del tesoro,
per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza  sociale  la
determinazione delle modalita' applicative di tale disposizione.
    Cio'  posto,  si  ritiene che, in attesa dell'emanazione di detto
decreto,  continui  a  trovare  applicazione  la  vigente   normativa
stabilita per le infermita' non dipendenti dal servizio nei confronti
degli iscritti alle casse pensioni amministrate dall'INPDAP.
    Pertanto,  gli  accertamenti  concernenti  la  sussistenza o meno
della condizione di inabilita' assoluta  e  permanente,  a  qualsiasi
proficuo  lavoro,  dovranno  continuare  ad  essere  svolti, ai sensi
dell'art. 13 della legge 8 agosto  1991,  n.  274,  dalle  competenti
commissioni mediche istituite presso le unita' sanitarie locali.
    Si  rammenta che, in caso di giudizio favorevole all'interessato,
il relativo trattamento pensionistico dovra' essere liquidato, previa
maturazione di quindici anni (ossia 14 anni, 6 mesi ed un giorno)  di
servizio utile, in base all'aliquota corrispondente al servizio reso,
senza  alcuna  maggiorazione,  come  disposto dall'art. 7, lettera a)
della legge 11 aprile 1995, n. 379 per gli  iscritti  alle  ex  Casse
pensioni  dei  dipendenti enti locali e degli insegnanti, dall'art. 1
della legge 4 febbraio 1958, n. 87  per  gli  iscritti  all'ex  Cassa
pensioni  ai  sanitari  e  dall'art. 1 della legge 12 agosto 1962, n.
1353  per  gli  iscritti  all'ex  Cassa   pensioni   agli   ufficiali
giudiziari.
    Allo  stesso  modo  rimane  ferma  la normativa degli ordinamenti
delle singole Casse pensioni per il conferimento della pensione,  nei
casi di cessazione dal servizio per inabilita' relativa alle mansioni
svolte,  alle condizioni indicate nella circolare 7 febbraio 1995, n.
13, di questo Istituto pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44  del
22 febbraio 1995, alla quale si fa espresso rinvio.
    Con  l'occasione,  si  precisa  che,  anche  nelle cessazioni dal
servizio  per  inabilita',  trovano  applicazione   le   disposizioni
previste  dall'art.  15,  comma  3,  della legge 724/1994, per quanto
riguarda l'inclusione nella retribuzione pensionabile dell'indennita'
integrativa speciale, e dall'art. 17, comma 1,  della  stessa  legge,
concernente   la   riduzione   al  due  per  cento  dell'aliquota  di
rendimento, a decorrere sempre dal 1 gennaio 1995; la  decorrenza  di
tali pensioni e' immediata.
    Il conferimento dei trattamenti di inabilita' sopra descritti non
preclude,  a  coloro che siano cessati dal servizio a decorrere dal 1
gennaio 1996, la possibilita' di chiedere, in luogo  di  quella  gia'
conferita,  la  pensione di inabilita' prevista dall'art. 2, comma 12
della legge 335/1995 alle condizioni e con le  modalita'  applicative
che saranno stabilite dal gia' citato decreto ministeriale.
8. ASPETTI OPERATIVI
    La  riforma  del  sistema previdenziale ha introdotto sostanziali
modifiche nella determinazione della retribuzione da prendere a  base
per il calcolo della pensione.
    Infatti,  dal  1  gennaio 1996 come gia' precisato con precedente
circolare n. 2 del 10 gennaio 1996, per effetto della disposizione di
cui all'art.  2,  comma  9,  della  legge  predetta,  tutte  le  voci
accessorie  percepite  dal  dipendente  pubblico,  in  dipendenza del
rapporto di lavoro, entrano a far parte della  base  retributiva  che
concorre  alla  determinazione  dell'importo della pensione, sia pure
per la sola quota prevista dall'art. 13, comma  1,  lettera  b),  del
D.L.vo 503/1992.
    Tale   innovazione   nel   sistema   previdenziale  pubblico,  in
particolare per quello delle casse pensioni amministrate  dall'INPDAP
che  qui  interessa, determina una serie di problemi la cui soluzione
non puo' che essere affidata al sistema di  calcolo  gia'  in  vigore
nell'A.G.O.,  tenuto  conto  del  progressivo  allineamento  con tale
gestione.
    Le diverse  tipologie  di  contratti  collettivi  di  lavoro  che
regolano le prestazioni lavorative degli iscritti INPDAP prevedono un
numero  rilevante  di  voci accessorie le quali possono variare negli
importi mese per mese, a seconda di  esigenze  di  servizio  o  degli
stessi  iscritti.  Cio'  comporterebbe  le  necessita' di dover tener
conto di ogni variazione retributiva che si verifichi  nell'arco  del
periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione media
da prendere a base della predetta quota b) di pensione.
    Un   sistema  di  calcolo  che  tenesse  conto  di  ogni  singola
variazione moltiplicherebbe sia gli adempimenti degli Enti datori  di
lavoro,  costretti  a  certificare  mese  per  mese  anche una minima
variazione retributiva, sia quelli a carico  di  questo  Istituto  in
relazione  all'incremento  della  documentazione  di  riferimento  da
esaminare con conseguenti difficolta' nell'acquisizione dei dati.
    E' per ovviare a tali inconvenienti, tenendo  anche  presente  la
necessita'  di  rendere  omogenei  i  valori  del  salario accessorio
rispetto a quelli del trattamento fondamentale (che,  come  e'  noto,
vengono  in  ogni  caso valutati in ragione annua), che si ritiene di
adottare la seguente procedura.
    Gli Enti datori di lavoro, dopo aver certificato il servizio e le
sole retribuzioni fisse e ricorrenti, provvederanno ad  indicare  una
sola  volta,  per  anno  di  competenza,  la  sommatoria  delle  voci
accessorie effettivamente corrisposte  ad  ogni  singolo  dipendente.
Qualora   il   servizio  prestato  copra  l'intero  anno  solare  non
sussistono  particolari  problemi,   essendo   i   due   trattamenti,
fondamentale    ed    accessorio,    espressi   in   ragione   annua;
nell'eventualita', invece, di periodo  finale  di  servizio  che  non
copra  l'intero  anno  solare,  ai  fini  del calcolo del trattamento
provvisorio di pensione,  il  valore  globale  di  cui  sopra  dovra'
suddividersi  per  i  mesi  lavorativi  prestati  e, successivamente,
ragguagliato ad importo annuo.
    A maggior chiarimento, si ritiene di dover far seguire un esempio
dal quale sara' agevole desumere le modalita' operative cui attenersi
in relazione alle innovazioni di carattere retributivo introdotte dal
1 gennaio 1996.
    Dipendente cessato dal servizio il 31 marzo 1996:
-   retribuzione   fondamentale:   dovranno   considerarsi   le  voci
retributive fisse e ricorrenti  percepite  o  spettanti,  in  ragione
annua, nell'ultimo giorno di servizio;
-  retribuzione  accessoria:  dovra'  indicarsi  la  sommatoria degli
importi effettivamente percepiti nel trimestre 1.1.1996  -  31.3.1996
al lordo di qualsiasi ritenuta.
    Ipotizzando  che il dipendente in questione abbia percepito quale
salario accessorio i seguenti valori:
- gennaio  1996  L. 500.000;
- febbraio 1996  L. -------;
- marzo    1996  L. 100.000;
  totale         L. 600.000.
occorerra' certificare tale importo totale. In sede di determinazione
della quota di pensione prevista dall'art. 13, comma  1,  lettera  b)
del D.L.vo n. 503/92, dovra' tramutarsi tale importo in ragione annua
al  fine  di  renderlo  omogeneo  con  la  retribuzione fondamentale,
operando nel seguente modo:
       L. 600.000 : 3 =  L. 200.000;
       L. 200.000 x 12 = L. 2.400.000 (valore in ragione annua).
Tredicesima mensilita'.
    Il valore  della  tredicesima  mensilita'  corrisponde  a  quello
effettivamente  percepito  da  ogni  dipendente nel corso del mese di
dicembre di ciascun anno e non gia' a valori  teorici  della  stessa:
infatti,  in  estrema  ipotesi, qualora un dipendente avesse titolo a
miglioramenti  stipendiali   dal   1   dicembre   riceverebbe   quale
tredicesima   mensilita'   un   importo   determinato   in  relazione
all'ammontare di tale ultimo stipendio e non valori pro-rata.
    Pertanto,  nella  determinazione   di   tutti   i   provvedimenti
previdenziali   occorrera'   considerare   a  titolo  di  tredicesima
mensilita' esclusivamente il valore della stessa corrisposto nel mese
di dicembre di ogni anno, ovvero, in caso di  cessazione  precedente,
quello calcolato in relazione all'ultimo stipendio percepito.
    In  conclusione  e'  evidente  che  per le variazioni stipendiali
intervenute nel corso  dell'anno  deve  attribuirsi  l'importo  della
tredicesima mensilita' materialmente erogato.
    Per  consentire  agli  Enti  datori  di  lavoro  di dichiarare le
retribuzioni  in  base  alla  diversa  incidenza  delle  varie   voci
componenti  la  base pensionabile. e' stato predisposto un nuovo mod.
98  (allegato  1)  che  permette  la  certificazione  separata  delle
retribuzioni  considerate fisse e ricorrenti da quelle accessorie che
dovranno invece essere indicate nel loro importo globale.
9. PENSIONI AI SUPERSTITI
    Ad integrazione di quanto precisato per le pensioni ai superstiti
con la menzionata circolare n. 62 del 30 novembre 1995, si rende noto
che nei casi in cui la pensione di  riversibilita'  o  indiretta  sia
stata corrisposta e abbia comunque decorrenza da data anteriore al 17
agosto  1995 (data di entrata in vigore della legge 335) rimane ferma
la  previgente  normativa,  pure  nell'ipotesi  che   essa   richieda
condizioni diverse per la stessa prestazione.
    Pertanto,  per quanto riguarda gli orfani minori di anni 21 e gli
orfani maggiorenni studenti universitari, nei  casi  anzidetti  resta
ferma la disciplina contenuta nell'art. 17, commi 1 e 2 della legge 8
agosto 1991, n. 274.
    In  particolare, gli orfani di eta' compresa tra gli anni 18 e 21
conservano il diritto a pensione senza condizione alcuna; gli  orfani
maggiori  di  anni  21  studenti universitari mantengono il diritto a
percepire la pensione alla sola  condizione  che  siano  iscritti  ad
universita'  o  ad  istituti superiori equiparati per tutta la durata
del corso legale degli studi e comunque non oltre il 26 anno di eta',
indipendentemente dalla circostanza che  prestino  o  meno  attivita'
lavorativa.
    Va  inoltre sottolineato che nei casi di riversibilita' concesse,
o eventualmente da concedere, con decorrenza anteriore al  17  agosto
1995,  nei  confronti  dell'orfano  studente  universitario che abbia
interrotto e poi ripreso  il  corso  di  studi  non  si  provvede  al
ripristino  del trattamento pensionistico, perche' non previsto dalla
normativa previgente alla legge n. 335/1995, in base  alla  quale  il
trattamento e' stato attribuito.
    Per  quanto  attiene,  infine,  agli  altri  soggetti  di diritto
(orfani maggiorenni inabili, collaterali e genitori),  nelle  ipotesi
predette,  restano  ferme  le  condizioni  per  la  concessione  e il
mantenimento del diritto, fissate rispettivamente nel richiamato art.
17, comma 1, della legge n. 274/1991 e nell'art.  7  della  legge  22
novembre 1962, n. 1646.
    Si  rammenta,  ad ogni modo, che l'art. 18, comma 1, della stessa
legge  n.  274/1991  stabilisce  espressamente  che  "le   condizioni
soggettive  previste  per  il  diritto  al trattamento indiretto o di
riversibilita' debbono sussistere alla morte  del  dipendente  o  del
pensionato e debbono permanere".
    Infine,  sempre  ad  integrazione  della  circolare  n. 62 del 30
novembre 1995, si  precisa  che  il  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza   sociale,  con  telegramma  n.  7/60351/L.335/95  del  12
febbraio 1996, ha specificato che in caso di titolarita' da parte del
medesimo soggetto di piu' pensioni ai superstiti  esse  sono  escluse
dal computo dei redditi da valutare ai fini delle eventuali riduzioni
da effettuare sullo importo di tali pensioni.
                                * * *
    In  relazione  alle modifiche al calcolo della pensione sopra il-
lustrate, si forniscono alcuni esempi di valutazione dei servizi e di
liquidazione  del  trattamento  di  quiescienza  (allegato   n.   2).
Inoltre,   in  conseguenza  delle  modifiche  normative,  sono  stati
predisposti due modelli 755, in sostituzione del  precedente  modello
755/5, da utilizzare a seconda che la liquidazione del trattamento di
quiescenza  avvenga  con il sistema retributivo (755/R) ovvero con il
sistema misto (755/M) (allegati n. 3 e 4).
    La presente circolare  viene  diramata  d'intesa,  per  la  parte
relativa  alla  liquidazione  dei trattamenti provvisori di pensione,
con la Direzione generale dei Servizi Periferici  del  Ministero  del
tesoro.
                                                Il presidente: Seppia