LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
                                  E
                          LA BANCA D'ITALIA
  Visto l'art. 25 dello statuto della Banca  d'Italia  approvato  con
regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e le successive modifiche;
  Vista  la  legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche e
integrazioni;
  Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visti in particolare l'art. 22, comma 3,  e  l'art.  23,  comma  2,
lettera f), della citata legge n. 1 del 1991;
  Viste  le  disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione
ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia  adottate
d'intesa   in   data   16   marzo  1992,  e  successive  modifiche  e
integrazioni;
  Visto  in  particolare  l'art.  4,  commi  3  e  6,  delle   citate
disposizioni   concernenti   l'istituzione,  l'organizzazione  ed  il
funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia;
  Considerata l'opportunita' di aumentare il  requisito  patrimoniale
di  cui  all'art.  4, comma 3, delle citate disposizioni previsto per
gli  aderenti  individuali  e  di  consentire  agli  stessi  aderenti
individuali di adeguare i rispettivi patrimoni al nuovo valore;
                          Emanano d'intesa
le  unite  disposizioni  che  modificano ed integrano le disposizioni
concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della
Cassa di compensazione e garanzia.
  Il  presente  provvedimento  e  le  disposizioni  annesse   saranno
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entreranno in
vigore  dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione. Essi
saranno altresi' pubblicati nel Bollettino della Consob.
   Roma, 26 marzo 1996
                                          Il presidente della Consob
                                                    BERLANDA
Il Governatore della Banca d'Italia
             FAZIO