LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA E LA BANCA D'ITALIA Visto l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e le successive modifiche; Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visti in particolare l'art. 22, comma 3, e l'art. 23, comma 2, lettera f), della citata legge n. 1 del 1991; Viste le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia adottate d'intesa in data 16 marzo 1992, e successive modifiche e integrazioni; Visto in particolare l'art. 4, commi 3 e 6, delle citate disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia; Considerata l'opportunita' di aumentare il requisito patrimoniale di cui all'art. 4, comma 3, delle citate disposizioni previsto per gli aderenti individuali e di consentire agli stessi aderenti individuali di adeguare i rispettivi patrimoni al nuovo valore; Emanano d'intesa le unite disposizioni che modificano ed integrano le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia. Il presente provvedimento e le disposizioni annesse saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entreranno in vigore dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione. Essi saranno altresi' pubblicati nel Bollettino della Consob. Roma, 26 marzo 1996 Il presidente della Consob BERLANDA Il Governatore della Banca d'Italia FAZIO