La Consob e la Banca d'Italia hanno approvato il nuovo testo degli articoli 8 e 10 del regolamento di cui all'art. 3 delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia S.p.a., pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 17 febbraio 1996. L'art. 8 del regolamento e' sostituito dal seguente: Art. 8. Quote e commissioni 1. Le quote fisse annuali di adesione sono stabilite in lire 36.000.000 per gli aderenti generali, in L. 18.000.000 per gli aderenti individuali e in L. 6.000.000 per gli aderenti indiretti. 2. L'importo delle commissioni di clearing dovute alla Cassa da ciascun aderente e' fissato in: L. 900 per ogni contratto futures su titoli di Stato stipulato sul mercato; L. 1.500 per ogni contratto d'opzione su futures su titoli di Stato stipulato sul mercato; L. 900 per ogni contratto futures su indice di borsa MIB 30 stipulato sul mercato; L. 1.500 per ogni contratto d'opzione su indice di borsa MIB 30 stipulato sul mercato; L. 200 per ogni contratto d'opzione ISOa stipulato sul mercato. 3. La commissione dovuta alla Cassa per la copertura dei costi di gestione dei titoli costituiti a garanzia a norma del successivo art. 14 e' pari allo 0,02% per mese o frazione di mese, calcolato sul saldo massimo dei titoli depositati da ciascun aderente nel mese di riferimento in ciascun conto. 4. La commissione dovuta alla Cassa da ciascun aderente per l'esercizio di ogni contratto d'opzione e' pari a L. 1.500. L'art. 10 del regolamento e' sostituito dal seguente: Art. 10. Margini iniziali Per gli aderenti generali ed individuali, le posizioni lorde lunghe per ciascuna serie di futures e ciascuna serie di opzioni sono compensate nell'ambito di ciascun conto con le posizioni lorde corte della stessa serie. I margini iniziali di garanzia sono dovuti sulle posizioni nette, lunghe o corte, per ciascuna serie di futures e di opzioni, salvo quanto previsto al successivo art. 14, comma 2.a. A) Margini iniziali per il gruppo di classi: La Cassa calcola, distintamente per ciascun conto di cui all'art. 11, commi 1 e 2 delle disposizioni, i margini iniziali relativi al gruppo di classi con le modalita' che seguono. A.1) Margini futures su posizioni in consegna: Le posizioni contrattuali in futures su titoli di Stato che restano aperte alla fine dell'ultimo giorno di contrattazione determinano la posizione in consegna sulla quale viene applicato il margine su consegna nella misura stabilita dalla Cassa. Le posizioni in consegna non concorrono al calcolo ne' delle posizioni futures straddle di cui alla successiva lettera A.2) ne' delle posizioni ordinarie di cui alla successiva lettera A.3). A.2) Margini futures straddle: La posizione futures straddle e' pari al minore tra il numero complessivo delle posizioni nette in acquisto e il numero complessivo delle posizioni nette in vendita per le diverse scadenze della stessa classe. Sulla posizione futures straddle viene applicato il margine iniziale straddle nella misura definita dalla Cassa. A.3) Margini su premio su posizioni in opzioni stock-style: Sulle posizioni nette (lunghe o corte) in opzioni stock-style si applica il margine su premio calcolato, per ciascuna serie di opzioni su Indice di Borsa MIB 30, moltiplicando il numero delle posizioni nette per il relativo prezzo di chiusura e per il valore del punto indice cosi' come definito dalla delibera 9482; per ciascuna serie di opzioni ISOa, moltiplicando il numero delle posizioni nette per il relativo prezzo di chiusura e per il numero di azioni sottostanti cosi' come definito dalla delibera 9725. Sulle posizioni esercitate/assegnate in opzioni ISOa, si applica il margine su premio calcolato per ciascuna serie di opzioni moltiplicando il numero delle posizioni esercitate/assegnate per la differenza tra il prezzo di esercizio dell'opzione ed il valore corrente di mercato dell'attivita' sottostante, definito come alla successiva lettera A.4), moltiplicata per il numero di azioni sottostanti. Il margine su premio e' considerato a debito (credito) dell'aderente con posizioni corte (lunghe) oppure assegnate (esercitate) In-The-Money oppure esercitate (assegnate) Out-of-The-Money. I margini su premio, rappresentati dai predetti crediti e debiti, sono utilizzati con le modalita' di cui alla successiva lettera A.5). I margini su premio per il gruppo di classi sono pari alla somma algebrica dei margini su premio calcolati per ogni serie di opzioni facenti parte del gruppo di classi. A.4) Margini su posizioni nette, ordinarie in futures e in opzioni: Le posizioni nette lunghe e/o corte in futures che non concorrono a formare la posizione in consegna o la posizione futures straddle, sono denominate posizioni ordinarie nette. Sulle posizioni ordinarie nette (lunghe o corte) di ciascuna serie di futures, sulle posizioni nette (lunghe o corte) di ciascuna serie di opzioni e sulle posizioni esercitate/assegnate di ciascuna serie di opzioni ISOa facenti parte dello stesso gruppo di classi, si applicano margini iniziali ordinari calcolati come di seguito descritto. La Cassa calcola il valore teorico di liquidazione delle predette posizioni ipotizzando, per ciascuna serie, che i prezzi dell'attivita' sottostante siano pari: al valore corrente di mercato maggiorato dell'intervallo del margine (limite superiore); al valore corrente di mercato diminuito dell'intervallo del margine (limite inferiore); ad ogni prezzo stabilito dalla Cassa, compreso tra il limite superiore ed il limite inferiore dell'intervallo del margine. Il valore corrente di mercato e' posto pari: per i futures su titoli di Stato e le relative opzioni, al prezzo di chiusura dei contratti futures su titoli di Stato; per i futures e le opzioni su Indice di Borsa MIB 30, al valore dell'Indice di Borsa MIB 30 calcolato, sui titoli che lo compongono, alla chiusura delle contrattazioni; per le opzioni ISOa, al prezzo di riferimento dell'attivita' sottostante determinato dal Consiglio di Borsa. La Cassa determina per ciascun prezzo (individuato ai sensi del terzo capoverso) la differenza tra il corrispondente valore teorico di liquidazione e quello corrente di mercato dato dal prezzo di chiusura delle serie di futures e delle serie di opzioni assegnando, per le posizioni lunghe, un debito a carico dell'aderente in caso di differenza negativa e un credito in caso di differenza positiva e viceversa per le posizioni corte. I crediti e i debiti relativi a ciascun prezzo, determinati come sopra, sono algebricamente sommati. Il margine iniziale ordinario per il gruppo di classi e' uguale al debito piu' elevato risultante dai calcoli di cui al presente comma relativi a ciascun prezzo oppure al margine minimo, se superiore, stabilito dalla Cassa e comunicato con proprie circolari. A.5) Ammontare complessivo dei margini iniziali per il gruppo di classi: I margini iniziali complessivi sono uguali alla somma algebrica dei: a) margini su consegna calcolati come previsto alla lettera A.1); b) margini futures straddle calcolati come previsto alla lettera A.2); c) margini su premio calcolati come previsto alla lettera A.3); d) margini ordinari calcolati come previsto alla lettera A.4). Qualora la somma algebrica dei margini iniziali cosi' determinati dovesse rappresentare un credito per l'aderente, l'importo dei margini iniziali e' pari a zero e tale eventuale credito viene utilizzato secondo le modalita' di cui alle successive lettere B) e C). B) Margini iniziali per il gruppo di prodotti: La Cassa calcola, distintamente per ciascun conto di cui all'art. 11, commi 1 e 2 delle disposizioni, i margini iniziali relativi al gruppo di prodotti con le modalita' che seguono, stabilendo con proprie circolari, quali gruppi di classi concorrono a formare un gruppo di prodotti. 1. Se un gruppo di classi fa parte di un gruppo di prodotti, i margini su premio vengono calcolati a livello di gruppo di prodotti, come somma algebrica dei margini su premio calcolati per ogni gruppo di classi. 2. Se un gruppo di classi fa parte di un gruppo di prodotti, il margine iniziale ordinario viene calcolato a livello di gruppo di prodotti come segue: a) per ciascun gruppo di classi, tutti i crediti vengono ridotti, applicando un fattore di compensazione per lo specifico gruppo di prodotti, determinato dalla Cassa e comunicato con proprie circolari; b) ciascun credito, ridotto come indicato alla precedente lettera a), e ciascun debito, calcolati in corrispondenza dei prezzi dell'attivita' sottostante di cui alla precedente lettera A.4), terzo capoverso, vengono sommati per ottenere i relativi costi/ricavi teorici netti di liquidazione; c) il margine iniziale ordinario per il gruppo di prodotti e' uguale al costo teorico netto di liquidazione piu' elevato, qualora detto costo sia maggiore dell'importo dell'eventuale margine iniziale ordinario minimo calcolato secondo quanto previsto al successivo punto d); in caso contrario il margine iniziale ordinario per il gruppo di prodotti e' uguale al predetto margine iniziale ordinario minimo; d) il margine iniziale ordinario minimo per il gruppo di prodotti e' uguale alla somma dei margini iniziali ordinari minimi fissati per i gruppi di classi che compongono il gruppo di prodotti. 3. I margini iniziali complessivi per il gruppo di prodotti sono pari alla somma algebrica dei: margini su consegna per i rispettivi gruppi di classi; margini futures straddle per i rispettivi gruppi di classi; margini su premio calcolati come indicato al comma 1; margini ordinari calcolati come indicato al comma 2. Qualora la somma dei margini iniziali cosi' determinati dovesse rappresentare un credito per l'aderente, l'importo dei margini iniziali e' pari a zero e tale eventuale credito viene utilizzato secondo le modalita' di cui alla successiva lettera C). C) Margini iniziali tra gruppi di prodotti: Se le posizioni aperte nei conti di cui all'art. 11, commi 1 e 2 delle disposizioni, si riferiscono a piu' gruppi di prodotti, i margini iniziali complessivi per ciascun conto sono pari alla somma algebrica dei margini iniziali a credito e a debito calcolati per ogni gruppo di prodotti. Qualora la somma dei margini iniziali cosi' determinati dovesse rappresentare un credito per l'aderente, l'importo dei margini iniziali su tale conto e' pari a zero. La Cassa, con apposite circolari, comunica i parametri, deliberati ai sensi dellart. 12, comma 12, delle disposizioni, utilizzati per il calcolo dei margini iniziali.