IL MINISTRO DELLA SANITA' Visti gli articoli 28 e 29-ter del regolamento per la sanita' marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche, recanti disposizioni per il rilascio rispettivamente dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti; Visto che ai sensi dell'art. 37-bis del ricordato regio decreto n. 636/1895 sono previsti preiodici atti di revisione non superiori a cinque anni per il rinnovo della originaria autorizzazione all'imbarco e dell'attestato di iscrizione; Visto il precedente decreto ministeriale 23 luglio 1990 concernente la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo, degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati fino al mese di dicembre 1984 - anche se gia' revisionati con decreto ministeriale 26 giugno 1986 - e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati nell'anno 1985; Considerato che ricorrono le condizioni per procedere alla revisione; Decreta: Art. 1. E' indetta la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati fino al 31 dicembre 1990, anche se gia' revisionati con decreto ministeriale 23 luglio 1990.