IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visti  gli  articoli  28  e  29-ter  del regolamento per la sanita'
marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n.  636,  e
successive   modifiche,   recanti   disposizioni   per   il  rilascio
rispettivamente dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo
e dell'attestato  di  iscrizione  nell'elenco  dei  medici  di  bordo
supplenti;
  Visto  che ai sensi dell'art. 37-bis del ricordato regio decreto n.
636/1895 sono previsti preiodici atti di revisione  non  superiori  a
cinque   anni   per   il   rinnovo  della  originaria  autorizzazione
all'imbarco e dell'attestato di iscrizione;
  Visto il precedente decreto ministeriale 23 luglio 1990 concernente
la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco  quale  medico
di  bordo,  degli  attestati  di iscrizione nell'elenco dei medici di
bordo supplenti rilasciati fino al mese di dicembre 1984 -  anche  se
gia'  revisionati  con  decreto ministeriale 26 giugno 1986 - e degli
attestati di iscrizione nell'elenco dei  medici  di  bordo  supplenti
rilasciati nell'anno 1985;
  Considerato   che   ricorrono  le  condizioni  per  procedere  alla
revisione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' indetta la revisione generale delle  autorizzazioni  all'imbarco
quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei
medici  di bordo supplenti rilasciati fino al 31 dicembre 1990, anche
se gia' revisionati con decreto ministeriale 23 luglio 1990.