Il 26 giugno 1995 sono state emanate, in attuazione dell'art. 38, comma 2, testo unico e della delibera CICR 22 aprile 1995, le istruzioni di vigilanza relative alle operazioni di credito particolari (credito fondiario, alle opere pubbliche, agrario e peschereccio, pignoratizio). Tali istruzioni hanno disciplinato, tra l'altro, il limite di finanziabilita', cioe' l'ammontare massimo che i finanziamenti possono assumere in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, fissandolo nella misura dell'80 per cento, elevabile fino al 100 per cento in presenza di garanzie integrative. Queste ultime sono state individuate nelle fidejussioni bancarie, nelle polizze fidejussorie di compagnie di assicurazione, nelle garanzie rilasciate da fondi pubblici di garanzia o da consorzi e cooperative di garanzia fidi, nelle cessioni di crediti verso lo Stato e nelle cessioni di annualita' o di contributi a carico dello Stato o di enti pubblici. Il CICR ha riservato alla Banca d'Italia il potere di indicare ulteriori forme di garanzia integrativa. Si e' ora ravvisata l'opportunita' di includere, fra le garanzie integrative utili ai fini dell'elevazione del limite di finanziabilita', il pegno su titoli di Stato. In coerenza con le forme di garanzia integrativa gia' ammesse dalle istruzioni, il pegno su titoli di Stato presenta, infatti, caratteristiche di elevata affidabilita' e di pratica attuazione. Le presenti disposizioni modificano la sezione II del capitolo LXII delle istruzioni di vigilanza, che comunque, attesa la rilevanza che assume anche per soggetti esterni al sistema bancario, sara' nuovamente pubblicato per intero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.