Il 26 giugno 1995 sono state emanate, in attuazione dell'art.  38,
comma  2,  testo  unico  e  della  delibera  CICR  22 aprile 1995, le
istruzioni  di  vigilanza  relative  alle   operazioni   di   credito
particolari  (credito  fondiario,  alle  opere  pubbliche,  agrario e
peschereccio, pignoratizio).
   Tali istruzioni hanno disciplinato,  tra  l'altro,  il  limite  di
finanziabilita',   cioe'  l'ammontare  massimo  che  i  finanziamenti
possono assumere in rapporto al valore dei beni ipotecati o al  costo
delle opere da eseguire sugli stessi, fissandolo nella misura dell'80
per  cento,  elevabile  fino al 100 per cento in presenza di garanzie
integrative.
   Queste ultime sono state individuate nelle fidejussioni  bancarie,
nelle  polizze  fidejussorie  di  compagnie  di  assicurazione, nelle
garanzie rilasciate da fondi pubblici di garanzia  o  da  consorzi  e
cooperative  di  garanzia  fidi,  nelle  cessioni di crediti verso lo
Stato e nelle cessioni di annualita' o di contributi a  carico  dello
Stato o di enti pubblici.
   Il  CICR  ha  riservato  alla Banca d'Italia il potere di indicare
ulteriori forme di garanzia integrativa.
   Si e' ora ravvisata l'opportunita' di includere, fra  le  garanzie
integrative   utili   ai   fini   dell'elevazione   del   limite   di
finanziabilita', il pegno su titoli di Stato.
   In coerenza con le forme  di  garanzia  integrativa  gia'  ammesse
dalle  istruzioni,  il  pegno  su  titoli di Stato presenta, infatti,
caratteristiche di elevata affidabilita' e di pratica attuazione.
   Le presenti disposizioni modificano la  sezione  II  del  capitolo
LXII delle istruzioni di vigilanza, che comunque, attesa la rilevanza
che  assume  anche  per  soggetti  esterni al sistema bancario, sara'
nuovamente pubblicato  per  intero  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.