IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  modificative  alla  disciplina dei centri di assistenza
fiscale,  nonche'  in materia tributaria, di fondi previdenziali e di
gestioni fuori bilancio;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 aprile 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                  Centri autorizzati di assistenza
  1.  I commi da 1 a 7 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, sono sostituiti dai seguenti:
  "  1.  Sono  istituiti  centri  autorizzati di assistenza. I centri
possono  essere  costituiti  da  una  ovvero  da  piu'  associazioni,
istituite  da  almeno  dieci  anni,  rientranti  in  uno dei seguenti
gruppi:
    a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti
nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
    b)  associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, diverse
da  quelle  indicate  nella  lettera  a),  se  ne  e' riconosciuta la
rilevanza  nazionale  in relazione ai requisiti stabiliti con decreto
del  Ministro  delle  finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il riconoscimento della
rilevanza  nazionale  e'  attribuito  con  decreto del Ministro delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
   2.  Le  organizzazioni  aderenti  alle  associazioni  di  cui alle
lettere a) e b) del comma 1 possono costituire i centri previa delega
della propria associazione nazionale.
   3.  I  centri hanno natura privata, non possono avere un numero di
utenti  inferiore  a trecento e debbono essere costituiti nella forma
di  societa' di capitali. L'oggetto sociale dei centri deve prevedere
lo  svolgimento  delle attivita' di assistenza, di cui al comma 4, ad
imprese,   ivi   comprese   le   imprese   agricole,  associate  alle
organizzazioni  che  hanno  istituito  i  centri stessi. Sono escluse
dall'assistenza  di  cui  al  comma  4  erogata dai centri le imprese
soggette  all'imposta  sul  reddito delle persone giuridiche, diverse
dalle  societa' cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri
soci,  fanno  riferimento alle associazioni nazionali riconosciute in
base  al  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 14
dicembre  1947,  n.  1577, e successive modificazioni. I rapporti tra
gli utenti e i centri, relativi all'attivita' di assistenza di cui al
comma 4, sono disciplinati in base ad apposite clausole contrattuali,
preventivamente  depositate  presso  il  Ministero delle finanze, che
statuiscano  in  ogni caso l'impegno dell'utente alla fedelta' e alla
completezza dei dati forniti al centro.
   4.  I  centri,  nello  svolgimento  dell'attivita'  di  assistenza
fiscale,  possono  per  conto  degli  utenti  tenere ed eventualmente
conservare  le  scritture  contabili, con controllo della regolarita'
formale della documentazione contabile prodotta dagli utenti, nonche'
predisporre le dichiarazioni annuali e i relativi allegati a cui sono
obbligati  i titolari di reddito di impresa e di reddito dei terreni,
i  soggetti  possessori  di  redditi  di  partecipazione  conseguenti
all'attivita'  d'impresa  e  i  relativi  coniugi  che  optino per la
presentazione  di dichiarazioni congiunte. Ove le dichiarazioni siano
predisposte  sulla  base  di  una  contabilita'  tenuta dal centro di
assistenza,  il centro stesso puo' rilasciare il visto di conformita'
formale dei dati esposti nelle dichiarazioni medesime alle risultanze
delle  scritture  contabili  e  alla documentazione allegata anche in
ordine  alla  deducibilita'  e  detraibilita' degli oneri di cui agli
articoli  10  e  13-bis  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917.  Il  centro  puo',  altresi',  rilasciare il visto di
regolarita'  formale  sulle  dichiarazioni  predisposte sulla base di
documentazione fornita dall'utente, relative a tributi per i quali le
disposizioni  vigenti non prevedono obbligo di contabilita'. Il visto
e'   apposto  da  un  responsabile  iscritto  nell'albo  dei  dottori
commercialisti  o  in quello dei ragionieri liberi professionisti che
abbia   esercitato   per   almeno  tre  anni  la  relativa  attivita'
professionale, assunto con rapporto di lavoro autonomo o subordinato.
Per  i  soggetti  che  presentano  dichiarazioni  munite  di visto di
conformita'  formale  sono  previste,  con decreto del Ministro delle
finanze,  particolari  modalita'  per  l'esecuzione  dei  controlli e
l'erogazione  dei  rimborsi,  anche  in  ordine  alla  prestazione di
cauzioni  e  fidejussioni.  Con  lo  stesso decreto sono stabilite le
modalita'  per  consentire  ai  centri  di  correggere  errori  nella
predisposizione  delle  dichiarazioni  munite di visto di conformita'
formale.
   5.  I  centri  provvedono  ad  inoltrare  ai  competenti uffici le
dichiarazioni  da essi predisposte sulle quali hanno apposto il visto
di  conformita'  formale  e  le  relative  registrazioni  su supporti
magnetici,  formati  sulla  base  di  programmi elettronici forniti o
comunque prestabiliti dalla stessa amministrazione. Devono, altresi',
inoltrare le schede contenenti le scelte operate dagli utenti ai fini
della  destinazione  dell'8  per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n.
222,  e  alle  leggi  che  approvano  le  intese  con  le confessioni
religiose  di  cui  all'articolo  8, terzo comma, della Costituzione.
L'amministrazione  finanziaria  ha  il potere di richiedere, anche in
deroga  a  contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed
elementi  relativi alle contabilita' e alle dichiarazioni sulle quali
e'  stato  apposto  il  visto  di  conformita' formale, ai fini della
elaborazione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del
decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29  ottobre  1993,  n. 427. Le eventuali richieste sono
inoltrate  ai  centri  non prima del termine per la presentazione dei
supporti  delle  dichiarazioni  relative  al periodo di imposta cui i
dati e gli elementi si riferiscono.
   6.  Gli  iscritti  negli  albi  dei  dottori  commercialisti,  dei
ragionieri  liberi professionisti e dei consulenti del lavoro possono
rilasciare  alle  medesime condizioni, su richiesta dei contribuenti,
il  visto di conformita' di cui al presente articolo; in tal caso, si
applicano le disposizioni del comma 5.
   7.  Il  Ministro delle finanze, con uno o piu' decreti adottati ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
stabilisce  i  criteri  e  le  condizioni  per  il rilascio ai centri
dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita' di cui al comma 4,
per  la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle
quote  o  delle  azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere
tra  i  soggetti  autorizzati alla costituzione dei centri finanziari
stessi,   nonche'   i   poteri   di   vigilanza,   anche   ispettiva,
dell'amministrazione.   I   soggetti   che  rilasciano  il  visto  di
conformita'  formale  devono  comunicare  ai contribuenti le garanzie
assicurative  assunte  al fine di consentire un efficace e tempestivo
esercizio del diritto di rivalsa per gli errori formali imputabili ai
soggetti   stessi,   qualora,   in   sede   di   controllo,  emergano
irregolarita'   formali   che   comportano  irrogazione  di  sanzioni
amministrative.  Resta  ferma la responsabilita' del contribuente per
il  pagamento delle maggiori imposte dovute e dei relativi interessi.
L'autorizzazione  e' revocata quando nello svolgimento dell'attivita'
vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni recate
in  materia  tributaria  da  leggi  generali o speciali ovvero quando
risultino   inosservati   le   prescrizioni   e  gli  obblighi  posti
dall'amministrazione   finanziaria,  nonche'  quando  i  dati  e  gli
elementi  richiesti  dalla medesima amministrazione risultino falsi o
incompleti rispetto alla documentazione fornita dall'utente; nei casi
di  particolare  gravita'  e'  disposta  la  sospensione cautelare. I
provvedimenti  di sospensione cautelare e di revoca sono adottati con
decreto  del  Ministro delle finanze, sentiti i rappresentanti legali
del   centro   interessato   e  delle  organizzazioni  che  lo  hanno
costituito.
Con  i  provvedimenti  sono stabilite le modalita' per assicurare nei
confronti   degli   utenti   dei   centri   il  regolare  svolgimento
dell'attivita'   concernente  gli  adempimenti  relativi  al  periodo
d'imposta  in  corso.  Salvo  che  i  fatti  costituiscano  reato, ai
soggetti  che  per  fini diversi da quelli istituzionali utilizzano o
comunicano  a  terzi  notizie avute a causa dell'esercizio delle loro
funzioni,  o  della  loro  attivita'  nei  centri, si applica la pena
pecuniaria   da   uno   a   cinque   milioni  di  lire.  Le  sanzioni
amministrative  di  cui  al presente comma sono irrogate con separato
avviso.".
  2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto dal periodo di imposta
in  corso  al  1  gennaio  1996.  A decorrere dal medesimo periodo le
prestazioni  di assistenza fiscale previste dal comma 4 dell'articolo
78  della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come sostituito dal comma 1
del  presente  articolo,  sono  rilevanti  ai  fini delle imposte sui
redditi  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  ancorche'  rese  da
associazioni  sindacali  e di categoria e rientranti tra le finalita'
istituzionali  delle  stesse  in  quanto richieste dall'associato per
ottemperare   ad   obblighi   di   legge   derivanti   dall'esercizio
dell'attivita'.   Sono   fatti  salvi  i  comportamenti  adottati  in
precedenza  e  non si fa luogo a rimborsi d'imposta ne' e' consentita
la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  3.   Per   il   pagamento   del  compenso  previsto  dal  comma  22
dell'articolo  78  della  legge  30  dicembre  1991, n. 413, relativo
all'assistenza   prestata  negli  anni  1994  e  1995  ai  lavoratori
dipendenti e pensionati da parte dei centri autorizzati di assistenza
fiscale,  trovano  applicazione  le  disposizioni  di  cui al comma 3
dell'articolo   62   del   decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.