IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il proprio decreto 18 novembre 1995, con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche "Bianco di Castelfranco Emilia", "Colli Imolesi", "Forli'", "Fortana del Taro", "Modena" o "Provincia di Modena", "Ravenna", "Rubicone", "Sillaro" o "Bianco del Sillaro", "Val Tidone", "Emilia" o "dell'Emilia" per i vini prodotti nel territorio della regione Emilia-Romagna ed approvati i relativi disciplinari di produzione; Visto il proprio decreto 15 dicembre 1995 contenente disposizioni concernenti alcune modificazioni ai disciplinari di produzione e l'attuazione di adempimenti conseguenti al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nella vendemmia 1995; Visto il proprio decreto 22 marzo 1996 contenente disposizioni concernenti l'attuazione di adempimenti conseguenti al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nella vendemmia 1995 e il superamento dei limiti di produzione massima delle uve e delle rese massime di uva in vino finito previsti nei relativi disciplinari di produzione; Viste le istanze presentate dagli interessati intese ad ottenere la correzione di alcuni errori materiali contenuti nei predetti disciplinari di produzione; Vista l'istanza della regione Emilia-Romagna con la quale si chiede di riservare l'utilizzo del nome del vitigno "Pignoletto" esclusivamente alle denominazioni di origine controllata "Colli Bolognesi" e "Montuni del Reno" gia' riconosciute e alla denominazione di origine controllata "Colli d'Imola" per la quale e' stata presentata domanda di riconoscimento e conseguentemente di eliminare il riferimento al detto vitigno contenuto negli articoli 2 e 4 del disciplinare di produzione del vino ad indicazione geografica tipica "Rubicone"; Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini con il quale si ritiene doversi accogliere integralmente l'istanza sopra riferita; Considerato che all'art. 1, terza riga, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Modena" o "Provincia di Modena" invece di "e" deve leggersi "e'"; Considerato che all'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" e' stata prevista la tipologia "Lambrusco rosato" in accoglimento della richiesta degli interessati e che gli stessi successivamente ne hanno chiesto la soppressione; che nel medesimo art. 2, quarta riga del terzo comma, del predetto disciplinare di produzione, invece di Malvasia deve leggersi Malvasia di Candia aromatica e che con riferimento alla tipologia Malvasia, indicata nel medesimo comma, invece di Malvasia di Candia deve leggersi Malvasia di Candia aromatica; che al quarto comma alinea del predetto art. 2 invece di indicazione geografica deve leggersi indicazione geografica tipica; Considerato che all'art. 3, seconda riga, dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colli Imolesi", "Forli'", "Fortana del Taro", "Modena" o "Provincia di Modena", "Ravenna", "Rubicone", "Sillaro" o "Bianco del Sillaro", "Emilia" o "dell'Emilia", invece di "vini designati" deve leggersi "vini atti ad essere designati"; Ritenuto pertanto necessario procedere alle integrazioni richieste, in conformita' del parere espresso dal citato Comitato e alle rettifiche sopra indicate riguardanti le omissioni e gli errori meramente materiali; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione prevede che per il riconoscimento e le approvazioni dei disciplinari si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. Il riferimento al nome del vitigno "Pignoletto" contenuto negli articoli 2 e 4 del disciplinare di produzione del vino ad indicazione geografica tipica "Rubicone", approvato con decreto dirigenziale 18 novembre 1995 e' soppresso.