IL DIRIGENTE
   CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
  VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI
    GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento di denominazione  di  origine  dei
vini;
  Visto  il proprio decreto 18 novembre 1995, con il quale sono state
riconosciute  le   indicazioni   geografiche   tipiche   "Bianco   di
Castelfranco  Emilia", "Colli Imolesi", "Forli'", "Fortana del Taro",
"Modena" o "Provincia di Modena", "Ravenna", "Rubicone", "Sillaro"  o
"Bianco  del  Sillaro",  "Val Tidone", "Emilia" o "dell'Emilia" per i
vini  prodotti  nel  territorio  della  regione   Emilia-Romagna   ed
approvati i relativi disciplinari di produzione;
  Visto  il  proprio decreto 15 dicembre 1995 contenente disposizioni
concernenti alcune modificazioni  ai  disciplinari  di  produzione  e
l'attuazione  di  adempimenti  conseguenti  al  riconoscimento  delle
indicazioni geografiche tipiche dei  vini  prodotti  nella  vendemmia
1995;
  Visto  il  proprio  decreto  22  marzo 1996 contenente disposizioni
concernenti l'attuazione di adempimenti conseguenti al riconoscimento
delle  indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini  prodotti   nella
vendemmia  1995  e  il  superamento  dei limiti di produzione massima
delle uve e delle rese massime di uva in  vino  finito  previsti  nei
relativi disciplinari di produzione;
  Viste le istanze presentate dagli interessati intese ad ottenere la
correzione   di   alcuni  errori  materiali  contenuti  nei  predetti
disciplinari di produzione;
  Vista l'istanza della regione Emilia-Romagna con la quale si chiede
di  riservare  l'utilizzo   del   nome   del   vitigno   "Pignoletto"
esclusivamente  alle  denominazioni  di  origine  controllata  "Colli
Bolognesi"  e  "Montuni  del   Reno"   gia'   riconosciute   e   alla
denominazione  di origine controllata "Colli d'Imola" per la quale e'
stata presentata domanda  di  riconoscimento  e  conseguentemente  di
eliminare  il riferimento al detto vitigno contenuto negli articoli 2
e 4 del disciplinare di produzione del vino ad indicazione geografica
tipica "Rubicone";
  Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini  con  il  quale  si  ritiene  doversi
accogliere integralmente l'istanza sopra riferita;
  Considerato  che  all'art.  1,  terza  riga,  del  disciplinare  di
produzione dei vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Modena"  o
"Provincia di Modena" invece di "e" deve leggersi "e'";
  Considerato  che all'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini
ad indicazione geografica tipica "Emilia" o  "dell'Emilia"  e'  stata
prevista  la  tipologia  "Lambrusco  rosato"  in  accoglimento  della
richiesta degli interessati e che gli stessi successivamente ne hanno
chiesto la soppressione; che nel medesimo art.  2,  quarta  riga  del
terzo  comma,  del  predetto  disciplinare  di  produzione, invece di
Malvasia deve  leggersi  Malvasia  di  Candia  aromatica  e  che  con
riferimento  alla  tipologia  Malvasia,  indicata nel medesimo comma,
invece di  Malvasia  di  Candia  deve  leggersi  Malvasia  di  Candia
aromatica;  che  al quarto comma alinea del predetto art. 2 invece di
indicazione geografica deve leggersi indicazione geografica tipica;
  Considerato che all'art.  3,  seconda  riga,  dei  disciplinari  di
produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colli Imolesi",
"Forli'",  "Fortana  del  Taro",  "Modena"  o  "Provincia di Modena",
"Ravenna", "Rubicone", "Sillaro" o "Bianco del Sillaro",  "Emilia"  o
"dell'Emilia", invece di "vini designati" deve leggersi "vini atti ad
essere designati";
  Ritenuto pertanto necessario procedere alle integrazioni richieste,
in  conformita'  del  parere  espresso  dal  citato  Comitato  e alle
rettifiche sopra indicate  riguardanti  le  omissioni  e  gli  errori
meramente materiali;
  Considerato  che  l'art.  4  del  citato regolamento concernente la
procedura per il riconoscimento  delle  denominazioni  di  origine  e
l'approvazione  dei  relativi  disciplinari di produzione prevede che
per il riconoscimento e le approvazioni dei disciplinari si  provveda
con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  riferimento  al  nome  del vitigno "Pignoletto" contenuto negli
articoli 2 e 4 del disciplinare di produzione del vino ad indicazione
geografica tipica "Rubicone", approvato con decreto  dirigenziale  18
novembre 1995 e' soppresso.