IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46; Visto l'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI la determinazione delle direttive cui deve attenersi l'Istituto gestore del fondo speciale per la ricerca applicata ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che attribuisce al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di ricerca applicata gia' di competenza del CIPI (soppresso con legge 24 dicembre 1993, n. 537); Vista la deliberazione n. 281 del 29 aprile 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1994, ed in particolare il punto A.5 che prevede la costituzione di un albo di esperti concordato tra il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto gestore del fondo speciale ricerca applicata; Considerata la necessita' di fissare i criteri per l'inserimento nell'albo stesso degli esperti chiamati a svolgere compiti di consulenza in materia di ricerca applicata nonche' di definire i settori di competenza tenendo conto delle indicazioni comunitarie; Visto il parere espresso sull'argomento dal comitato tecnico scientifico nella riunione del 10 luglio 1995; Visto l'art. 9, lettera b), del decreto ministeriale 7 agosto 1982, di approvazione del regolamento per il funzionamento del Comitato tecnico scientifico; Considerato che le societa' di ricerca costituite con la partecipazione del Fondo ai sensi dell'art. 2, lettera d), della legge 17 febbraio 1982, n. 46, in relazione ai compiti istituzionalmente svolti, costituiscono esperienze di riferimento negli specifici settori di competenza; Delibera: Art. 1. Per l'inserimento e la permanenza degli esperti tecnico-scientifici nell'albo di cui alle premesse e' necessaria l'appartenenza ad una delle seguenti categorie: a) professore universitario; b) dirigente, primo ricercatore o assimilati di enti pubblici di ricerca; c) personalita' di riconosciuta esperienza tecnico-scientifica in particolari settori. E' inoltre necessaria esperienza maturata nell'ambito di programmi internazionali di ricerca e/o della ricerca con sviluppo industriale, ovvero di collaborazioni tecnico-scientifiche con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.