IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;
  Visto l'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che  demanda  al
CIPI  la determinazione delle direttive cui deve attenersi l'Istituto
gestore del fondo speciale per la ricerca applicata ed il decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373,  che  attribuisce
al   Ministro   dell'universita'   e   della  ricerca  scientifica  e
tecnologica le funzioni in  materia  di  ricerca  applicata  gia'  di
competenza del CIPI (soppresso con legge 24 dicembre 1993, n. 537);
  Vista  la deliberazione n. 281 del 29 aprile 1994, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1994, ed  in  particolare  il
punto  A.5  che  prevede  la  costituzione  di  un  albo  di  esperti
concordato  tra  il  Ministero  dell'universita'  e   della   ricerca
scientifica  e  tecnologica  e  l'Istituto gestore del fondo speciale
ricerca applicata;
  Considerata la necessita' di fissare i  criteri  per  l'inserimento
nell'albo  stesso  degli  esperti  chiamati  a  svolgere  compiti  di
consulenza in materia di ricerca  applicata  nonche'  di  definire  i
settori di competenza tenendo conto delle indicazioni comunitarie;
  Visto  il  parere  espresso  sull'argomento  dal  comitato  tecnico
scientifico nella riunione del 10 luglio 1995;
  Visto l'art. 9, lettera b), del decreto ministeriale 7 agosto 1982,
di approvazione del regolamento per  il  funzionamento  del  Comitato
tecnico scientifico;
  Considerato   che   le   societa'  di  ricerca  costituite  con  la
partecipazione del Fondo ai sensi  dell'art.  2,  lettera  d),  della
legge   17   febbraio   1982,   n.   46,   in  relazione  ai  compiti
istituzionalmente svolti,  costituiscono  esperienze  di  riferimento
negli specifici settori di competenza;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  Per l'inserimento e la permanenza degli esperti tecnico-scientifici
nell'albo  di  cui  alle premesse e' necessaria l'appartenenza ad una
delle seguenti categorie:
    a) professore universitario;
    b) dirigente, primo ricercatore o assimilati di enti pubblici  di
ricerca;
    c) personalita' di riconosciuta esperienza tecnico-scientifica in
particolari settori.
  E'  inoltre necessaria esperienza maturata nell'ambito di programmi
internazionali di ricerca e/o della ricerca con sviluppo industriale,
ovvero  di  collaborazioni  tecnico-scientifiche  con  il   Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.