IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  aumentare
l'organico  del Corpo di polizia penitenziaria, di istituire mense ed
asili  nido  per i dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria e di
stabilire   modalita'  per  la  graduale  cessione  del  servizio  di
traduzione dei detenuti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 aprile 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i
Ministri   dell'interno,   della   difesa  e  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
      Interventi concernenti il Corpo di polizia penitenziaria
  1.  L'organico  del  Corpo di polizia penitenziaria stabilito dalla
tabella  A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, e'
aumentato   nel   ruolo   degli   agenti   e   degli   assistenti  di
millequattrocento  unita'  di personale maschile e di duecento unita'
di personale femminile.
  2.  Alla  copertura  dei  posti  portati in aumento nella dotazione
organica  del  personale  maschile, a norma del comma 1, si provvede,
prioritariamente, mediante assunzione del personale che, alla data di
entrata  in vigore del presente decreto, presta servizio nel Corpo di
polizia  penitenziaria  in  applicazione delle disposizioni di cui al
decreto-legge  17 maggio 1993, n. 145, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  16  luglio  1993,  n.  231, e successive modificazioni,
sempre  che abbia prestato lodevole servizio. Per i restanti posti si
provvede,  nella  misura del cinquanta per cento, mediante assunzione
dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, sempre che
siano  in  possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo
di  polizia  penitenziaria.  Si  applicano  i  commi 3 e 5 per quanto
riguarda  il  termine di presentazione della domanda, la verifica dei
requisiti  necessari, la nomina, l'immissione in ruolo ed il corso di
formazione.
  3. Per i posti restanti dopo l'applicazione del comma 2 si provvede
mediante   assunzione   degli  ausiliari  in  congedo  dell'Arma  dei
carabinieri e delle altre Forze di polizia, che non siano cessati dal
servizio  per  motivi  disciplinari o per infermita', che ne facciano
domanda ai sensi del decreto interministeriale di cui al comma 6. Gli
interessati,  a  seguito  della  verifica  del possesso dei requisiti
previsti  per  l'assunzione  nel Corpo di polizia penitenziaria, sono
nominati agenti in prova per un periodo di sei mesi e successivamente
immessi  nel  ruolo  degli  agenti, purche' abbiano prestato lodevole
servizio.  Il  corso di formazione per tale personale ha la durata di
un mese e puo' essere svolto entro diciotto mesi dall'assunzione.
  4.  Fermo  quanto  previsto  dai  commi  2 e 3 per le assunzioni di
personale  maschile  di  cui  al comma 1, fino al 31 dicembre 1997 le
assunzioni  del  personale  maschile e femminile del Corpo di polizia
penitenziaria  per  l'accesso  alla  qualifica  di agente hanno luogo
anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo degli
agenti  e  degli assistenti di cui alla tabella A allegata al decreto
legislativo  12  maggio 1995, n. 200, cosi' come modificata dal comma
1,  e  comunque non oltre il limite delle vacanze esistenti nel ruolo
dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alla predetta tabella. Le
conseguenti  eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti sono
riassorbite  mediante  le  ordinarie  procedure  di avanzamento o per
effetto delle assunzioni.
  5.  Alla  copertura  dei  posti  disponibili a norma del comma 4 si
provvede  mediante  l'assunzione  dei  candidati  risultati idonei in
precedenti concorsi e, se permangono vacanze, mediante assunzione dei
volontari   delle   Forze   armate   congedati   senza   demerito,  e
successivamente   mediante  assunzione  degli  ausiliari  in  congedo
dell'Arma  dei  carabinieri e delle altre Forze di polizia. I periodi
di  tempo  previsti  dagli  articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30
ottobre  1992,  n. 443, sono ridotti ad un quarto fino al 31 dicembre
1997.  Sono  comunque  fatte  salve  le procedure gia' avviate per il
reclutamento  di agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria,
le  procedure  concorsuali  gia' in atto, nonche' le procedure per le
riammissioni  in  servizio  ai  sensi  dell'articolo  42  del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
  6. Ai fini delle assunzioni a norma dei commi 2, 3 e 5 sono formate
distinte  graduatorie  secondo  i  criteri  stabiliti dal decreto del
Ministro  di  grazia e giustizia in data 19 febbraio 1996, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4a serie speciale - n. 27 del 2 aprile
1996. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' e i termini
di   presentazione   delle   domande   ed  e'  costituita  presso  il
Dipartimento     dell'amministrazione    penitenziaria    un'apposita
commissione per gli accertamenti psicofisici.
  7.  Il  Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro
dell'interno  e,  rispettivamente,  con  il  Ministro delle finanze o
della  difesa,  puo'  disporre,  con  proprio decreto, che i corsi di
formazione  previsti  dal  presente  articolo  che non possono essere
svolti   presso   le   scuole   di   formazione  dell'Amministrazione
penitenziaria  e  dell'Ufficio  centrale per la giustizia minorile si
svolgano  presso strutture di altre Forze di polizia, compatibilmente
con  le  esigenze funzionali e ferme le responsabilita' rispettive di
ciascuna amministrazione.
  8.   Le  facolta'  riconosciute  all'Amministrazione  penitenziaria
dall'articolo  14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono
esercitabili  sino  al  31 dicembre 1996, anche al fine di completare
l'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria
come  determinato  ai  sensi  del comma 1. Le idonee dei concorsi per
vigilatrice penitenziaria espletati nei tre anni precedenti alla data
di  entrata  in  vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, possono
essere  assunte, purche' non abbiano superato il quarantesimo anno di
eta'  alla  data di entrata in vigore del presente decreto e siano in
possesso  di  tutti gli altri requisiti previsti per l'assunzione nel
Corpo  di polizia penitenziaria. Alla copertura di posti di personale
femminile  ulteriormente  disponibili  dopo le predette assunzioni si
provvede ai sensi del commi 4 e 5.
  9.  Le  disposizioni  contenute  nell'articolo  12  della  legge 15
dicembre  1990, n. 395, devono essere interpretate nel senso che sono
a   carico   dell'Amministrazione  penitenziaria  le  spese  inerenti
l'istituzione  e  il  funzionamento,  ivi  compresa  la fruizione dei
generi   alimentari,   del   servizio   di  mensa  per  il  personale
dell'Amministrazione penitenziaria, dei ruoli amministrativi, tecnici
e sanitari.
  10.  In luogo dell'istituzione di asili nido per i figli dei propri
dipendenti,  l'Amministrazione  penitenziaria puo' stipulare apposite
convenzioni  per  utilizzare  asili  nido  di  strutture  pubbliche o
private,  sempre  che  risulti conveniente e non ricorrano specifiche
esigenze determinate da particolari situazioni territoriali.