IL MINISTRO DELLA SANITA' 
 
  Visto l'art. 7 del decreto legislativo  4  febbraio  1993,  n.  64,
riguardante l'attuazione della direttiva  88/344/CEE  in  materia  di
solventi di estrazione  impiegati  nella  preparazione  dei  prodotti
alimentari e dei loro ingredienti; 
  Visto il regolamento 8 luglio 1994, n. 557,  di  recepimento  della
direttavia 92/115/CEE,  che  modifica  la  direttiva  88/344/CEE,  in
particolare nella parte III dell'allegato  I  del  succitato  decreto
legislativo n. 64 del 1993; 
  Vista la direttiva 94/52/CE che modifica per la  seconda  volta  la
direttiva 88/344/CEE nella parte III dell'allegato I  del  suindicato
decreto legislativo n. 64 del 1993; 
  Ritenuto  di  dover  provvedere  al  recepimento   nell'ordinamento
nazionale della direttiva 94/52/CEE sopra citata; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere  espresso  dal  Consiglio  di  Stato  nell'adunanza
generale del 25 gennaio 1996; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,
effettuata con nota del 23 febbraio 1996; 
 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Nell'allegato I, parte III, del decreto legislativo  4  febbraio
1993, n. 64, e' reinserito  il  solvente  cicloesano  con  un  tenore
massimo di residuo pari ad 1 mg/kg. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 14 marzo 1996 
 
                                                Il Ministro: GUZZANTI 
 
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO 
  Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1996 
  Registro n. 1 Sanita', foglio n. 38 
 
          AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
             - L'art. 7 del D.Lgs. 4  febbraio  1994,  n.  64,  cosi'
          recita: 
             "Art. 7. - 1. Con decreto del Ministro della sanita'  e'
          data attuazione, ai  sensi  dell'art.  20  della  legge  16
          aprile 1987, n. 183, alle direttive delle Comunita' europee
          per le parti in cui modificano le modalita' esecutive e  le
          caratteristiche di  ordine  tecnico  relative  al  presente
          decreto. 
             2. Il  Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio
          superiore  di  sanita',   determina,   nei   limiti   delle
          disposizioni comunitarie, i criteri  specifici  di  purezza
          dei solventi, secondo le procedure di cui al comma 1". 
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possono  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.