IL MINISTRO DEL TESORO
  Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068,
cosi' come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica  29
dicembre 1987, n. 556;
  Visto   l'art.  7,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;
  Visto l'art. 20, comma 11, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto  il  proprio  decreto  24  febbraio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  50  del  2  marzo  1994,  come modificato ed
integrato  dai  propri  decreti  10  maggio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  112  del  16  maggio  1994,  4  luglio 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del  12  luglio  1994,  22
marzo  1995,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo
1995, 31 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del  4
aprile 1995 e 3 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
261 dell'8 novembre 1995;
  Ritenuta  l'esigenza  di  aggiornare  le disposizioni contenute nel
suddetto  decreto,  relative  all'iscrizione  nella  categoria  degli
operatori  principali  del  mercato  dei  titoli di Stato e garantiti
dallo Stato, al fine di poter disporre di un periodo di prova durante
il quale l'operatore possa dimostrare la  propria  efficienza,  e  di
armonizzare  alle  stesse  le  disposizioni previste per l'iscrizione
nella "sezione speciale";
  Sentite la Banca d'Italia e la Consob;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il  comma  2  dell'art.  3  del  decreto  24  febbraio  1994  e'
sostituito dal seguente:
  "  2.  L'iscrizione nell'elenco degli operatori principali non puo'
essere effettuata ove manchino i seguenti requisiti:
    a) patrimonio netto, determinato  ai  sensi  dell'art.  17,  pari
almeno a lire cinquanta miliardi;
    b)  svolgimento,  nell'anno precedente alla domanda, di attivita'
di acquisto e di vendita di titoli di Stato italiano  per  un  valore
complessivo non inferiore a lire cinquantamila miliardi.
  L'iscrizione  nell'elenco  degli  operatori  principali comporta un
periodo di prova di tre mesi, durante  il  quale  i  soggetti  devono
mantenere   condizioni   competitive  di  prezzo  e  svolgere  scambi
significativi nell'ambito dei mercati di  cui  al  presente  decreto,
secondo  criteri  determinati  e resi noti dal Ministero del tesoro e
dalla Banca d'Italia. Al termine del periodo e comunque entro il mese
di  aprile,  la  Banca  d'Italia  conferma  l'iscrizione  nell'elenco
qualora  l'operatore abbia osservato i requisiti previsti. I soggetti
esclusi non possono ripresentare domanda di iscrizione  prima  del  1
novembre dell'anno successivo.".
  2.  Il  comma  3  dell'art.  3  del  decreto  24  febbraio  1994 e'
sostituito dal seguente:
  " 3. La Banca d'Italia verifica la permanenza dei requisiti di  cui
ai  commi 2, lettera a), e 2-bis. In caso di perdita del requisito di
cui al comma 2, lettera a), il patrimonio  deve  essere  ricostituito
entro   il  termine  di  tre  mesi.  La  mancata  ricostituzione  del
patrimonio entro il termine fissato, ovvero il mancato rispetto delle
condizioni  di  cui  al  comma  2-bis,  determina  la   cancellazione
dall'elenco  degli  operatori  principali.  La  verifica del rispetto
delle condizioni di cui al comma 2-bis viene effettuata entro il mese
di gennaio con  riferimento  all'attivita'  svolta  nell'anno  solare
precedente.  Sono  esclusi da tale revisione gli operatori principali
inseriti nella 'sezione speciale'. Gli operatori  principali  esclusi
dall'elenco   a   seguito   delle   revisioni   annuali  non  possono
ripresentare domanda di iscrizione prima  del  1  novembre  dell'anno
successivo.".