IL MINISTRO DEL TESORO Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, cosi' come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556; Visto l'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138; Visto l'art. 20, comma 11, della legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto il proprio decreto 24 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, come modificato ed integrato dai propri decreti 10 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1994, 4 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1994, 22 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1995, 31 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1995 e 3 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8 novembre 1995; Ritenuta l'esigenza di aggiornare le disposizioni contenute nel suddetto decreto, relative all'iscrizione nella categoria degli operatori principali del mercato dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato, al fine di poter disporre di un periodo di prova durante il quale l'operatore possa dimostrare la propria efficienza, e di armonizzare alle stesse le disposizioni previste per l'iscrizione nella "sezione speciale"; Sentite la Banca d'Italia e la Consob; Decreta: Art. 1. 1. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto 24 febbraio 1994 e' sostituito dal seguente: " 2. L'iscrizione nell'elenco degli operatori principali non puo' essere effettuata ove manchino i seguenti requisiti: a) patrimonio netto, determinato ai sensi dell'art. 17, pari almeno a lire cinquanta miliardi; b) svolgimento, nell'anno precedente alla domanda, di attivita' di acquisto e di vendita di titoli di Stato italiano per un valore complessivo non inferiore a lire cinquantamila miliardi. L'iscrizione nell'elenco degli operatori principali comporta un periodo di prova di tre mesi, durante il quale i soggetti devono mantenere condizioni competitive di prezzo e svolgere scambi significativi nell'ambito dei mercati di cui al presente decreto, secondo criteri determinati e resi noti dal Ministero del tesoro e dalla Banca d'Italia. Al termine del periodo e comunque entro il mese di aprile, la Banca d'Italia conferma l'iscrizione nell'elenco qualora l'operatore abbia osservato i requisiti previsti. I soggetti esclusi non possono ripresentare domanda di iscrizione prima del 1 novembre dell'anno successivo.". 2. Il comma 3 dell'art. 3 del decreto 24 febbraio 1994 e' sostituito dal seguente: " 3. La Banca d'Italia verifica la permanenza dei requisiti di cui ai commi 2, lettera a), e 2-bis. In caso di perdita del requisito di cui al comma 2, lettera a), il patrimonio deve essere ricostituito entro il termine di tre mesi. La mancata ricostituzione del patrimonio entro il termine fissato, ovvero il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 2-bis, determina la cancellazione dall'elenco degli operatori principali. La verifica del rispetto delle condizioni di cui al comma 2-bis viene effettuata entro il mese di gennaio con riferimento all'attivita' svolta nell'anno solare precedente. Sono esclusi da tale revisione gli operatori principali inseriti nella 'sezione speciale'. Gli operatori principali esclusi dall'elenco a seguito delle revisioni annuali non possono ripresentare domanda di iscrizione prima del 1 novembre dell'anno successivo.".