IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al  libro
sesto   del   codice  civile  e  norme  di  servizio  ipotecario,  in
riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica
nelle conservatorie dei  registri  immobiliari,  e,  in  particolare,
l'art. 16;
  Vista  la  legge  29  ottobre  1991,  n.  358, recante norme per la
ristrutturazione del Ministero delle finanze;
  Visto il regolamento degli uffici e  del  personale  del  Ministero
delle  finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992, n. 287;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze,  di  concerto  con  il
Ministro  di  grazia  e  giustizia,  30 luglio 1985, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono  state
stabilite   le   procedure,  i  sistemi  ed  i  tempi  di  attuazione
dell'automazione del servizio ipotecario;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze,  di  concerto  con  il
Ministro  di  grazia  e  giustizia,  9  gennaio  1990, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale  del  1  febbraio
1990,  recante  procedura  e specifiche tecniche per la presentazione
alle conservatorie dei  registri  immobiliari  meccanizzate  di  note
redatte su supporto informatico;
  Visto  il  decreto  del  Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia,  17  luglio  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione
al citato decreto ministeriale  30  luglio  1985  relativamente  alla
installazione  di  elaboratori  elettronici  nelle  conservatorie dei
registri  immobiliari  e  nelle  sedi  di  altri  servizi  o  reparti
dell'ufficio   del  territorio  situati  nello  stesso  capoluogo  di
provincia;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze,  di  concerto  con  il
Ministro  di  grazia  e  giustizia,  10  marzo  1995,  pubblicato nel
supplemento ordinario n. 40 alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  79  del  4
aprile  1995,  recante  approvazione  della  nuova automazione, delle
nuove  procedure,  dei  nuovi  modelli   concernenti   la   nota   di
trascrizione,  di  iscrizione  e la domanda di annotazione e le nuove
specifiche tecniche per la redazione di note su supporto  informatico
e per la trasmissione di note per via telematica;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale  del  Dipartimento del
territorio 11 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  88
del  14 aprile 1995 con il quale sono stati attivati, a decorrere dal
1 maggio 1995, gli uffici unici del territorio di Benevento, Catania,
Potenza e Terni;
  Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi
ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico
deve essere stabilita con decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Il   servizio   meccanizzato  di  conservazione  dei  registri
immobiliari e  la  procedura  di  accettazione  di  note  redatte  su
supporto  informatico,  nell'ufficio unico del territorio di Potenza,
entreranno in funzione quindici giorni dopo
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
   Roma, 23 gennaio 1996
                                            Il Ministro delle finanze
                                                    FANTOZZI
Il Ministro di grazia e giustizia
              DINI