IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 253, con il quale e' istituita la provincia di Vibo Valentia nell'ambito della regione Calabria; Visto l'art. 11 della legge 22 luglio 1961, n. 628, che prevede l'istituzione in ogni capoluogo di provincia che non sia anche capoluogo di regione di un ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, quale struttura periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56; Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerata l'opportunita' di procedere alla istituzione nella citta' di Vibo Valentia dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, al fine di garantire l'efficienza amministrativa ed in attesa dell'attuazione di quanto previsto nell'art. 1, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Viste la nota n. 15017, in data 21 giugno 1995, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nonche' la nota n. 174436, in data 2 agosto 1995, del Ministero del tesoro - I.G.O.P.; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 14 dicembre 1995; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con la nota prot. numero 162372/AGP/II/L./1 del 26 marzo 1996; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Istituzione, ordinamento, competenze e dotazioni organiche 1. E' istituito nella citta' di Vibo Valentia l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. 2. Per l'ordinamento e le competenze di tale ufficio valgono le disposizioni attualmente vigenti per i corrispondenti uffici operanti nel resto del territorio nazionale. 3. Alla determinazione delle dotazioni organiche si procede secondo i criteri di cui all'art. 31, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 29 del 1993; l'approvazione della proposta di determinazione delle dotazioni organiche e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a seguito del procedimento di cui all'art. 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 29 del 1993. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle diposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: Il testo dell'art. 11 della legge 22 luglio 1961, n. 628, e' il seguente: "Art. 11 (Ufficio del lavoro e della massima occupazione). - Gli uffici del lavoro e della massima occupazione sono costituiti da: 1) uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di regione; 2) uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di provincia, che non sia anche capoluogo di regione, e proprie sezioni zonali, comunali e frazionali; 3) uffici speciali istituiti ai termini dell'art. 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264; 4) centri di emigrazione, con sede nelle localita' piu' idonee alle operazioni di espatrio e di rimpatrio, dei lavoratori e delle loro famiglie, determinate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Per particolari esigenze di servizio connesse con la speciale importanza o dimensione della circoscrizione regionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' con suo decreto disporre l'istituzione, in taluni capoluoghi di regione, di un ufficio regionale e di un ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per l'assolvimento dei rispettivi compiti di istituto. Le sezioni zonali di cui al punto 2) del primo comma del presente articolo hanno sede nei comuni che presentano maggiori esigenze funzionali ai fini della massima occupazione e sono istituite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; le sezioni comunali hanno sede nei rimanenti comuni; quelle frazionali nelle localita' indicate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Nei comuni e localita' di minore importanza, determinati con propri decreti, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e' autorizzato ad avvalersi della opera dei 'corrispondenti', a norma dell'art. 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562. Resta ferma, per quanto concerne i locali occorrenti per i servizi di collocamento alle sezioni previste al primo comma, punto 2), la disposizione di cui all'art. 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264. La direzione generale degli affari generali e del personale provvede all'amministrazione, all'organizzazione ed al controllo degli uffici di cui al primo comma. Le direttive e le disposizioni specifiche relative alle attribuzioni di istituto degli uffici predetti sono impartite dalle singole direzioni generali, per le materie di rispettiva competenza. Spetta in ogni caso alla direzione generale degli affari generali e del personale la disciplina dei mezzi e delle modalita' occorrenti per la attuazione di tali direttive. Con le norme regolamentari di cui al successivo art. 19 sara' provveduto alla organizzazione unitaria dei servizi degli uffici del lavoro e della massima occupazione al fine di assicurare il coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della direzione generale degli affari generali e del personale". - Il titolo della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e' il seguente: "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro". - Il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni e' disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni e' disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente; "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1, ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Il testo dell'art. 1, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' il seguente: "5. In ogni regione e provincia e' istituito un ufficio periferico unificato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si provvede all'ordinamento degli uffici di cui al comma 5, alla individuazione dei rispettivi uffici dirigenziali e alla determinazione delle piante organiche, secondo i criteri di cui all'art. 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche' al conferimento delle competenze gia' attribuite agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro, ferma restando l'autonomia funzionale dell'attivita' di vigilanza". Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 31, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono: a) (Omissis). b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui all'art. 5, ai carichi di lavoro, nonche' alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera b)". - Il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge".