IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 253, con il quale  e'
istituita  la  provincia  di  Vibo Valentia nell'ambito della regione
Calabria;
  Visto l'art. 11 della legge 22 luglio 1961,  n.  628,  che  prevede
l'istituzione  in  ogni  capoluogo  di  provincia  che  non sia anche
capoluogo di regione di un ufficio provinciale  del  lavoro  e  della
massima  occupazione,  quale  struttura  periferica del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale;
  Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56;
  Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerata  l'opportunita'  di  procedere  alla  istituzione nella
citta' di Vibo Valentia dell'ufficio provinciale del lavoro  e  della
massima occupazione, al fine di garantire l'efficienza amministrativa
ed  in attesa dell'attuazione di quanto previsto nell'art. 1, commi 5
e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Viste la nota n. 15017, in data 21 giugno  1995,  della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
nonche' la nota n. 174436, in data 2 agosto 1995, del  Ministero  del
tesoro - I.G.O.P.;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 14 dicembre 1995;
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
effettuata  con  la nota prot. numero 162372/AGP/II/L./1 del 26 marzo
1996;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
     Istituzione, ordinamento, competenze e dotazioni organiche
  1. E' istituito nella citta' di Vibo Valentia l'ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione.
  2. Per l'ordinamento e le competenze di  tale  ufficio  valgono  le
disposizioni attualmente vigenti per i corrispondenti uffici operanti
nel resto del territorio nazionale.
  3. Alla determinazione delle dotazioni organiche si procede secondo
i  criteri  di  cui  all'art.  31,  comma  1, lettera b), del decreto
legislativo  n.  29  del  1993;  l'approvazione  della  proposta   di
determinazione  delle dotazioni organiche e' disposta con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, a seguito del procedimento  di
cui  all'art.  6,  comma  3, del citato decreto legislativo n. 29 del
1993.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni  sulla  promulgazione   delle   leggi,   sulla
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle diposizioni di legge alle quali e' operato il
          rinvio.    Restano  invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             Il testo dell'art. 11 della legge  22  luglio  1961,  n.
          628, e' il seguente:
             "Art.   11   (Ufficio   del   lavoro   e  della  massima
          occupazione). - Gli  uffici  del  lavoro  e  della  massima
          occupazione sono costituiti da:
              1)   uffici   regionali  del  lavoro  e  della  massima
          occupazione, con sede in ogni capoluogo di regione;
              2)  uffici  provinciali  del  lavoro  e  della  massima
          occupazione,  con  sede in ogni capoluogo di provincia, che
          non sia anche  capoluogo  di  regione,  e  proprie  sezioni
          zonali, comunali e frazionali;
              3)  uffici  speciali  istituiti ai termini dell'art. 23
          della legge 29 aprile 1949, n. 264;
              4) centri di emigrazione, con sede nelle localita' piu'
          idonee alle operazioni di  espatrio  e  di  rimpatrio,  dei
          lavoratori  e  delle loro famiglie, determinate con decreto
          del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
             Per particolari esigenze di  servizio  connesse  con  la
          speciale   importanza  o  dimensione  della  circoscrizione
          regionale, il  Ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza
          sociale  puo'  con  suo  decreto disporre l'istituzione, in
          taluni capoluoghi di regione, di un ufficio regionale e  di
          un   ufficio   provinciale   del  lavoro  e  della  massima
          occupazione per l'assolvimento dei  rispettivi  compiti  di
          istituto.
             Le sezioni zonali di cui al punto 2) del primo comma del
          presente  articolo  hanno  sede  nei  comuni che presentano
          maggiori  esigenze  funzionali  ai   fini   della   massima
          occupazione  e  sono istituite con decreto del Ministro per
          il lavoro e la  previdenza  sociale;  le  sezioni  comunali
          hanno  sede  nei  rimanenti comuni; quelle frazionali nelle
          localita' indicate con decreto del Ministro per il lavoro e
          la previdenza sociale.
             Nei comuni e localita' di minore importanza, determinati
          con  propri  decreti,  il  Ministro  per  il  lavoro  e  la
          previdenza  sociale e' autorizzato ad avvalersi della opera
          dei 'corrispondenti', a norma dell'art. 12 della  legge  16
          maggio 1956, n. 562.
             Resta ferma, per quanto concerne i locali occorrenti per
          i  servizi  di  collocamento alle sezioni previste al primo
          comma, punto 2), la disposizione di cui all'art.  28  della
          legge 29 aprile 1949, n. 264.
             La  direzione  generale  degli  affari  generali  e  del
          personale provvede all'amministrazione,  all'organizzazione
          ed al controllo degli uffici di cui al primo comma.
             Le  direttive e le disposizioni specifiche relative alle
          attribuzioni  di  istituto  degli  uffici   predetti   sono
          impartite  dalle singole direzioni generali, per le materie
          di  rispettiva  competenza.    Spetta  in  ogni  caso  alla
          direzione generale degli affari generali e del personale la
          disciplina  dei  mezzi  e delle modalita' occorrenti per la
          attuazione di tali direttive.
             Con  le norme regolamentari di cui al successivo art. 19
          sara' provveduto alla organizzazione unitaria  dei  servizi
          degli uffici del lavoro e della massima occupazione al fine
          di   assicurare   il   coordinamento   dei  servizi  stessi
          nell'ambito della direzione generale degli affari  generali
          e del personale".
             -  Il  titolo della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e' il
          seguente:    "Norme  sull'organizzazione  del  mercato  del
          lavoro".
             - Il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
             "1.   Nelle   amministrazioni   dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  l'individuazione  degli  uffici  di
          livello  dirigenziale generale e delle relative funzioni e'
          disposta mediante regolamento governativo, su proposta  del
          Ministro   competente,   d'intesa  con  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica  e  con  il  Ministro del tesoro. L'individuazione
          degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e
          delle  relative  funzioni  e'  disposta   con   regolamento
          adottato   dal   Ministro   competente,   d'intesa  con  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del
          tesoro, su proposta del dirigente generale competente".
             -  Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art.  74  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29, e' il seguente;
             "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
             e) (soppressa).
             2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4. I regolamenti di cui al comma  1,  ed  i  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
             - Il testo dell'art. 1, commi 5  e  6,  della  legge  24
          dicembre 1993, n. 537, e' il seguente:
             "5.  In ogni regione e provincia e' istituito un ufficio
          periferico unificato  del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale.
             6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale, si provvede all'ordinamento degli
          uffici   di   cui  al  comma  5,  alla  individuazione  dei
          rispettivi uffici dirigenziali e alla determinazione  delle
          piante  organiche,  secondo  i  criteri di cui all'art. 31,
          commi 1 e 2, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29,  e  successive  modificazioni,  nonche' al conferimento
          delle competenze gia' attribuite agli ispettorati regionali
          e  provinciali  del  lavoro,  ferma  restando   l'autonomia
          funzionale dell'attivita' di vigilanza".
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  31,  comma  1,  lettera b), del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
             "1. In sede di prima applicazione del presente  decreto,
          le amministrazioni pubbliche procedono:
              a) (Omissis).
               b)  alla formulazione di una proposta di ridefinizione
          dei propri uffici e delle piante organiche in relazione  ai
          criteri  di  cui  all'art. 5, ai carichi di lavoro, nonche'
          alla esigenza di integrazione per obiettivi  delle  risorse
          umane  e  materiali,  evitando  le eventuali duplicazioni e
          sovrapposizioni di funzioni ed al fine  di  conseguire  una
          riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in
          conseguenza,   delle   dotazioni  organiche  del  personale
          dirigenziale, in misura non inferiore al dieci  per  cento,
          riservando  un  contingente  di  dirigenti  per l'esercizio
          delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera b)".
             - Il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo
          3   febbraio  1993,  n.  29,  e'  il  seguente:  "3.  Nelle
          amministrazioni di cui al comma  1,  la  consistenza  delle
          piante  organiche  e'  approvata con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
          competente,  formulata d'intesa con il Ministero del tesoro
          e con  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  previa
          informazione  alle  organizzazioni  sindacali  maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione
          delle piante organiche comporti maggiori oneri  finanziari,
          si provvede con legge".