IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Vista  la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni e
integrazioni;
  Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
  Vista  la  legge  27  dicembre  1989,  n.  417,   con   particolare
riferimento all'art. 17, comma 2;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto   il   decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  con
particolare riferimento agli articoli 544, 545, 546, 547,  551,  552,
554, 555, 556, 557, 559, 604 e 676;
  Vista  l'ordinanza ministeriale 10 luglio 1991, n. 195, relativa ai
concorsi appresso indicati;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n.
352, con particolare riferimento agli articoli 1 e 2;
  Vista l'ordinanza ministeriale 20 novembre 1993, n. 324, in materia
di trasferimenti del personale amministrativo, tecnico ed  ausiliario
della  scuola ed in particolare l'art. 8, e successive integrazioni e
modificazioni;
  Vista l'ordinanza ministeriale 21 febbraio 1994, n. 59, in  materia
di  nomine  non  di  ruolo  del  personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario della scuola, ivi compresi i titoli di accesso;
  Considerato che, a seguito di numerose innovazioni legislative,  e'
necessario  emanare  nuove disposizioni nella materia dei concorsi in
esame;
                               Ordina:
  L'ordinanza ministeriale 10 luglio 1991, n. 195 "Concorso riservato
per titoli,  integrato  da  una  prova  pratica,  a  posti  della  IV
qualifica  e  concorso  riservato per esami a posti della V qualifica
funzionale,  del  personale  amministrativo,  tecnico  e   ausiliario
statale  degli  istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria,
degli  istituti  d'arte,  dei  licei  artistici,  delle   istituzioni
educative   e   delle   scuole  speciali  statali"  e'  integralmente
sostituita dalle disposizioni della presente ordinanza.
                               Art. 1.
                       Indizione dei concorsi
  1. I provveditori agli studi, indicono, con periodicita'  biennale,
nelle rispettive province i seguenti concorsi:
    a)  per  titoli, integrati da una prova pratica, per il passaggio
dalla III alla IV qualifica funzionale;
    b) per  esami,  per  il  passaggio  dalla  IV  alla  V  qualifica
funzionale.
  2. Non debbono essere indetti i concorsi:
   a) per i profili professionali i cui ruoli non risultino istituiti
nella provincia;
   b)  per  i  profili  professionali  per i quali non vi siano posti
disponibili;
   c) per i profili professionali della III qualifica funzionale.
  3.  I  bandi di concorso devono essere inviati ai competenti organi
di controllo. In prima applicazione  della  presente  ordinanza  tale
invio  dovra'  essere  effettuato  entro  il  trentesimo giorno dalla
pubblicazione  della  medesima   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica.  Successivamente  l'invio medesimo deve essere effettuato
entro il 30 ottobre di ogni biennio a partire dal 30 ottobre 1997.
  4. Successivamente i bandi sono pubblicizzati  mediante  affissione
per  trenta  giorni  all'albo  degli  uffici  scolastici provinciali.
Contemporaneamente copia  dei  bandi  stessi  e'  inviata,  affinche'
provvedano  all'immediata  affissione  nei  rispettivi  albi, ai capi
degli  istituti  e  scuole  di  istruzione  primaria,  secondaria   e
artistica,  delle  istituzioni  educative  e  delle  scuole  speciali
statali.
  5. L'affissione all'albo degli uffici scolastici  provinciali,  dal
cui  giorno  iniziale  decorre  il termine per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso (successivo art. 5,  comma  2),  di
norma,  non  deve avvenire nel periodo compreso tra il 16 luglio e la
fine dell'anno scolastico.