IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15; Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958; Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 417, con particolare riferimento all'art. 17, comma 2; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con particolare riferimento agli articoli 544, 545, 546, 547, 551, 552, 554, 555, 556, 557, 559, 604 e 676; Vista l'ordinanza ministeriale 10 luglio 1991, n. 195, relativa ai concorsi appresso indicati; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352, con particolare riferimento agli articoli 1 e 2; Vista l'ordinanza ministeriale 20 novembre 1993, n. 324, in materia di trasferimenti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola ed in particolare l'art. 8, e successive integrazioni e modificazioni; Vista l'ordinanza ministeriale 21 febbraio 1994, n. 59, in materia di nomine non di ruolo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, ivi compresi i titoli di accesso; Considerato che, a seguito di numerose innovazioni legislative, e' necessario emanare nuove disposizioni nella materia dei concorsi in esame; Ordina: L'ordinanza ministeriale 10 luglio 1991, n. 195 "Concorso riservato per titoli, integrato da una prova pratica, a posti della IV qualifica e concorso riservato per esami a posti della V qualifica funzionale, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali" e' integralmente sostituita dalle disposizioni della presente ordinanza. Art. 1. Indizione dei concorsi 1. I provveditori agli studi, indicono, con periodicita' biennale, nelle rispettive province i seguenti concorsi: a) per titoli, integrati da una prova pratica, per il passaggio dalla III alla IV qualifica funzionale; b) per esami, per il passaggio dalla IV alla V qualifica funzionale. 2. Non debbono essere indetti i concorsi: a) per i profili professionali i cui ruoli non risultino istituiti nella provincia; b) per i profili professionali per i quali non vi siano posti disponibili; c) per i profili professionali della III qualifica funzionale. 3. I bandi di concorso devono essere inviati ai competenti organi di controllo. In prima applicazione della presente ordinanza tale invio dovra' essere effettuato entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione della medesima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Successivamente l'invio medesimo deve essere effettuato entro il 30 ottobre di ogni biennio a partire dal 30 ottobre 1997. 4. Successivamente i bandi sono pubblicizzati mediante affissione per trenta giorni all'albo degli uffici scolastici provinciali. Contemporaneamente copia dei bandi stessi e' inviata, affinche' provvedano all'immediata affissione nei rispettivi albi, ai capi degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria e artistica, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali. 5. L'affissione all'albo degli uffici scolastici provinciali, dal cui giorno iniziale decorre il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso (successivo art. 5, comma 2), di norma, non deve avvenire nel periodo compreso tra il 16 luglio e la fine dell'anno scolastico.