IL DIRETTORE
                 DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
                E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI MATERA
  Visto  l'art.  2544, comma primo, seconda parte, del codice civile,
cosi' come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
che prevede come le societa' cooperative edilizie di abitazione  e  i
loro  consorzi,  che  non  hanno  depositato in tribunale nei termini
prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono  sciolte  di
diritto   dalla   competente   autorita'  governativa  e  perdono  la
personalita' giuridica;
  Atteso che l'autorita' governativa per le societa' cooperative e  i
loro  consorzi  si  identifica,  ai  sensi  dell'art.  1  del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato  14  dicembre  1947,  n.
1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  Visto  il  decreto  del direttore generale della cooperazione del 6
marzo 1996, con il quale e' stata  decentrata  ai  competenti  uffici
provinciali  del  lavoro  e  della massima occupazione l'adozione del
provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore,  ai  sensi
dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;
  Visto  il  verbale  di ispezione del 15 gennaio 1996, redatto dagli
ispettori rag. Causarano  Franco  e  rag.  Leo  Adolfo  Pasquale  nei
confronti della cooperativa "Fausta - Soc. coop. a r.l.", con sede in
Matera,  nel quale e' attestato che la cooperativa medesima ha omesso
di depositare presso il competente  tribunale  di  Matera  i  bilanci
relativi agli esercizi 1992, 1993, 1994;
                              Decreta:
  Dalla data del presente decreto la cooperativa "Fausta - Soc. coop.
a  r.l.",  con  sede in Matera, e' sciolta di diritto senza nomina di
liquidatore e perde la personalita' giuridica.
   Matera, 24 aprile 1996
                                               Il direttore: RANDAZZO