IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche; Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: "le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalita' e fruibilita' delle opere medesime, purche' nell'ambito dell'importo previsto in convenzione"; Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali; Vista la relazione tecnica del comune di Serramanna prot. 4641 del 14 luglio 1995, con la quale si richiede l'approvazione di una perizia di variante per la realizzazione di "opere di urbanizzazione primaria nel piano di zona del comune di Serramanna"; Vista al delibera della giunta municipale del 9 luglio 1991, n. 293; Visto il rapporto del nucleo ispettivo n. 9/3439 dell'8 settembre 1995, che testualmente riporta: "gli interventi previsti sono determinati per la funzionalita' e fruibilita' dell'opera. Essi infatti costituiscono il necessario completamento delle opere di urbanizzazione fin qui realizzati in loro assenza, l'area resterebbe incompiuta e del tutto inidonea ad accogliere gli insediamenti produttivi"; Visto il rapporto del nucleo di valutazione prot. 8/3047 del 1 dicembre 1995 che afferma: "la variazione progettuale non sembra incidere sull'entita' delle opere previste nel progetto originario. Infatti l'inserimento dei lavori di 'finitura stradale' appare dettato non tanto dall'intenzione di variare il progetto originario, bensi' dall'esigenza di mutarne il quadro economico, e causa dei maggiori costi derivanti dalla necessita' di adeguare la struttura stradale di fondazione, specie attraverso maggiori volumi di scavo e di protezione della sede, alle condizioni del terreno emerse in sede di realizzazione dei lavori. Per quanto concerne l'intervento alla rete idrica e fognaria, il medesimo appare piu' propriamente come una modifica costruttiva delle opere, reso indispensabile dalla presenza, a confine con l'area di intervento, di una linea ferroviaria che ha comportato l'esigenza di definire con le FF.SS. modalita' tecniche dell'attraversamento della linea stessa. Non si ravvisano pertanto ragioni ostative all'approvazione della perizia di variante"; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1) di approvare la perizia di variante per come specificato nella relazione prot. 46417 del 14 luglio 1995 gia' citata in premessa; 2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato (valore in milioni di lire): Da variante Da Da Prima Seconda convenz. aggiud. fase fase - - - - Lavori 688 608 686 221 Imprevisti 223 223 - - Spese generali 83 83 81 - I.V.A. 106 106 103 9 Ribassi d'asta - 80 - - --- --- --- --- Totale. . . 1.100 1.100 870 230 3) di concedere la proroga richiesta, con nota prot. 0926 del 29 gennaio 1996, per la chiusura della convenzione fino al 30 giugno 1997. Roma, 13 marzo 1996 Il Presidente delegato: ARCELLI Registrata alla Corte dei conti il 26 aprile 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 85