IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile 1993, n. 96, e successive
modifiche;
  Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n.  32,  convertito,  senza
modificazioni,  dalla  legge  7  aprile  1995, n. 104, che all'art. 7
prevede:  "le  variazioni  progettuali   che   comportino   modifiche
essenziali   alla   natura   delle   opere   affidate,  ovvero  opere
complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili  solo  se
si  rendono  indispensabili  per la funzionalita' e fruibilita' delle
opere  medesime,  purche'  nell'ambito   dell'importo   previsto   in
convenzione";
  Vista  la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte
dei conti il  13  gennaio  1995,  che  disciplina  la  procedura  per
l'approvazione delle variazioni progettuali;
  Vista  la relazione tecnica del comune di Serramanna prot. 4641 del
14 luglio 1995, con  la  quale  si  richiede  l'approvazione  di  una
perizia  di variante per la realizzazione di "opere di urbanizzazione
primaria nel piano di zona del comune di Serramanna";
  Vista al delibera della giunta municipale del  9  luglio  1991,  n.
293;
  Visto  il  rapporto del nucleo ispettivo n. 9/3439 dell'8 settembre
1995,  che  testualmente  riporta:  "gli  interventi  previsti   sono
determinati  per  la  funzionalita'  e  fruibilita'  dell'opera. Essi
infatti costituiscono il  necessario  completamento  delle  opere  di
urbanizzazione  fin qui realizzati in loro assenza, l'area resterebbe
incompiuta e  del  tutto  inidonea  ad  accogliere  gli  insediamenti
produttivi";
  Visto  il  rapporto  del  nucleo  di valutazione prot. 8/3047 del 1
dicembre 1995 che afferma:  "la  variazione  progettuale  non  sembra
incidere  sull'entita'  delle opere previste nel progetto originario.
Infatti  l'inserimento  dei  lavori  di  'finitura  stradale'  appare
dettato  non tanto dall'intenzione di variare il progetto originario,
bensi' dall'esigenza di mutarne il  quadro  economico,  e  causa  dei
maggiori  costi  derivanti  dalla necessita' di adeguare la struttura
stradale di fondazione, specie attraverso maggiori volumi di scavo  e
di  protezione della sede, alle condizioni del terreno emerse in sede
di realizzazione dei lavori. Per quanto  concerne  l'intervento  alla
rete idrica e fognaria, il medesimo appare piu' propriamente come una
modifica costruttiva delle opere, reso indispensabile dalla presenza,
a  confine  con l'area di intervento, di una linea ferroviaria che ha
comportato l'esigenza di definire con le  FF.SS.  modalita'  tecniche
dell'attraversamento  della  linea  stessa. Non si ravvisano pertanto
ragioni ostative all'approvazione della perizia di variante";
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
   1) di approvare la perizia di variante per come specificato  nella
relazione prot. 46417 del 14 luglio 1995 gia' citata in premessa;
   2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato
(valore in milioni di lire):
                                              Da variante
                        Da          Da      Prima   Seconda
                      convenz.    aggiud.   fase     fase
                         -           -        -        -
    Lavori              688         608      686      221
    Imprevisti          223         223        -        -
    Spese generali       83          83       81        -
    I.V.A.              106         106      103        9
    Ribassi d'asta        -          80        -        -
                        ---         ---      ---      ---
          Totale. . . 1.100       1.100      870      230
   3)  di  concedere la proroga richiesta, con nota prot. 0926 del 29
gennaio 1996, per la chiusura della convenzione  fino  al  30  giugno
1997.
    Roma, 13 marzo 1996
                                      Il Presidente delegato: ARCELLI
Registrata alla Corte dei conti il 26 aprile 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 85