IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA Visto il decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129; Vista la nota 19 aprile 1996, n. 356, del presidente del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi del Friuli-Venezia Giulia, pervenuta all'ufficio il 24 aprile 1996, con la quale viene data notizia dell'avvenuta indizione, da parte del presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cinque referendum regionali abrogativi in materia di sanita', con convocazione dei relativi comizi per il giorno 23 giugno 1996; Rilevato che i referendum concernono, rispettivamente, gli ospedali con meno di 250 posti letto, il bacino d'utenza dei distretti sanitari, il numero dei posti letto di residenze sanitarie assistenziali per anziani, l'istituzione di posti letto a pagamento, le dotazioni di minima per gli ospedali di rete, e che i relativi quesiti hanno ad oggetto specificamente: l'abrogazione parziale dell'art. 7, comma 1, nonche' l'abrogazione dell'art. 21, comma 3, della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13, intitolata "Revisione della rete ospedaliera regionale"; l'abrogazione dell'art. 21, comma 3, lettera a), della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, intitolata "Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale"; l'abrogazione parziale dell'art. 17, comma 3, della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13, intitolata "Revisione della rete ospedaliera regionale"; l'abrogazione dell'art. 11, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13, intitolata "Revisione della rete ospedaliera regionale"; l'abrogazione parziale dell'art. 17, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13, intitolata "Revisione della rete ospedaliera regionale"; Ritenuta l'esigenza di prescrivere le regole cui la stampa quotidiana e periodica e l'emittenza radiotelevisiva devono attenersi nella campagna elettorale relativa alle consultazioni referendarie anzidette; Ritenuti concretamente rilevanti, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, ed ai fini della campagna referendaria, gli editori che pubblicano testate quotidiane o periodiche, ovvero edizioni locali di queste, aventi diffusione nella regione Friuli-Venezia Giulia nonche' le emittenti radiotelevisive che hanno diffusione nella regione stessa; Ritenuta l'urgenza di provvedere; Informata la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; Dispone: Art. 1. Comunicazione preventiva 1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di edizioni locali di questi, con diffusione nella regione Friuli-Venezia Giulia, che intendono diffondere propaganda per tutte o alcune delle consultazioni referendarie indicate nelle premesse, devono offrire spazi complessivamente uguali ai sostenitori delle opposte indicazioni di voto. 2. I soggetti di cui al primo comma sono tenuti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a dare preventiva notizia dell'offerta attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione della propaganda. Ove in ragione della periodicita' della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione di propaganda non potra' avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 3, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione. 3. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalita' grafiche, e deve precisare: a) quali siano i referendum per i quali sono offerti spazi di propaganda; b) il carattere di gratuita' dell'offerta; c) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la definizione degli spazi disponibili nonche' delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono delle redazioni della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicita' presso cui il codice di autoregolamentazione e' depositato; d) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati; e) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi medesimi; f) il domicilio eletto per ogni e qualsiasi comunicazione. 4. Il comunicato puo' essere pubblicato piu' volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna. 5. La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimita' della diffusione di propaganda per la consultazione referendaria.