IL GARANTE
                 PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA
  Visto il decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129;
  Vista  la  nota 19 aprile 1996, n. 356, del presidente del comitato
regionale per i servizi radiotelevisivi  del  Friuli-Venezia  Giulia,
pervenuta  all'ufficio  il  24  aprile  1996, con la quale viene data
notizia dell'avvenuta indizione, da parte del presidente della giunta
regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cinque  referendum  regionali
abrogativi  in  materia  di  sanita',  con  convocazione dei relativi
comizi per il giorno 23 giugno 1996;
  Rilevato che i referendum concernono, rispettivamente, gli ospedali
con meno di  250  posti  letto,  il  bacino  d'utenza  dei  distretti
sanitari,   il   numero   dei  posti  letto  di  residenze  sanitarie
assistenziali per anziani, l'istituzione di posti letto a  pagamento,
le  dotazioni  di  minima  per gli ospedali di rete, e che i relativi
quesiti hanno ad oggetto specificamente:
   l'abrogazione parziale dell'art. 7, comma 1, nonche' l'abrogazione
dell'art. 21, comma 3, della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13,
intitolata "Revisione della rete ospedaliera regionale";
   l'abrogazione dell'art. 21,  comma  3,  lettera  a),  della  legge
regionale  30 agosto 1994, n. 12, intitolata "Disciplina dell'assetto
istituzionale ed organizzativo del servizio  sanitario  regionale  ed
altre  disposizioni  in materia sanitaria e sullo stato giuridico del
personale regionale";
   l'abrogazione  parziale  dell'art.  17,  comma  3,   della   legge
regionale  27  febbraio 1995, n. 13, intitolata "Revisione della rete
ospedaliera regionale";
   l'abrogazione dell'art. 11,  comma  2,  lettera  i),  della  legge
regionale  27  febbraio 1995, n. 13, intitolata "Revisione della rete
ospedaliera regionale";
   l'abrogazione parziale dell'art. 17, comma 1,  lettera  e),  della
legge  regionale 27 febbraio 1995, n. 13, intitolata "Revisione della
rete ospedaliera regionale";
  Ritenuta  l'esigenza  di  prescrivere  le  regole  cui  la   stampa
quotidiana e periodica e l'emittenza radiotelevisiva devono attenersi
nella  campagna  elettorale  relativa alle consultazioni referendarie
anzidette;
  Ritenuti concretamente rilevanti, ai sensi dell'art. 16,  comma  1,
del  decreto-legge  19  marzo 1996, n. 129, ed ai fini della campagna
referendaria,  gli  editori  che  pubblicano  testate  quotidiane   o
periodiche, ovvero edizioni locali di queste, aventi diffusione nella
regione  Friuli-Venezia  Giulia  nonche' le emittenti radiotelevisive
che hanno diffusione nella regione stessa;
  Ritenuta l'urgenza di provvedere;
  Informata la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
                              Dispone:
                               Art. 1.
                      Comunicazione preventiva
  1.  Gli  editori  di  giornali quotidiani e periodici o di edizioni
locali di questi, con diffusione nella regione Friuli-Venezia Giulia,
che  intendono  diffondere  propaganda  per  tutte  o  alcune   delle
consultazioni  referendarie  indicate  nelle premesse, devono offrire
spazi  complessivamente   uguali   ai   sostenitori   delle   opposte
indicazioni di voto.
  2. I soggetti di cui al primo comma sono tenuti, entro dieci giorni
dalla  pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  a   dare   preventiva   notizia   dell'offerta
attraverso  un  apposito  comunicato  pubblicato sulla stessa testata
interessata alla diffusione della propaganda. Ove  in  ragione  della
periodicita'  della  testata non sia stato possibile pubblicare su di
questa,  nel  termine  anzidetto,  il   comunicato   preventivo,   la
diffusione  di  propaganda  non  potra'  avere  inizio che dal numero
successivo a quello recante la  pubblicazione  del  comunicato  sulla
testata,  salvo  che  il comunicato sia stato pubblicato, nel termine
prescritto e nei modi di cui al comma 3, su altra testata, quotidiana
o periodica, di analoga diffusione.
  3. Il comunicato preventivo deve  essere  pubblicato  con  adeguato
rilievo,  sia  per  collocazione  sia  per modalita' grafiche, e deve
precisare: a) quali siano i referendum per i quali sono offerti spazi
di  propaganda;  b)  il  carattere  di  gratuita'  dell'offerta;   c)
l'avvenuta  predisposizione  di un codice di autoregolamentazione per
la definizione  degli  spazi  disponibili  nonche'  delle  condizioni
generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di
telefono   delle   redazioni  della  testata  e  degli  uffici  della
concessionaria   di   pubblicita'   presso   cui   il    codice    di
autoregolamentazione  e'  depositato;  d)  le condizioni temporali di
prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo,
rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione,  entro  il  quale
gli  spazi  medesimi  possono  essere  prenotati;  e)  ogni eventuale
ulteriore circostanza od elemento rilevante per  la  fruizione  degli
spazi   medesimi;  f)  il  domicilio  eletto  per  ogni  e  qualsiasi
comunicazione.
  4. Il comunicato puo' essere pubblicato piu' volte e diffuso  anche
in ogni altra forma ritenuta opportuna.
  5.   La   pubblicazione   del   comunicato  preventivo  costituisce
condizione  pregiudiziale  di  legittimita'   della   diffusione   di
propaganda per la consultazione referendaria.