Con    decreto    ministeriale   23   aprile   1996,   a   seguito
dell'approvazione  relativa   al   programma   per   riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il  decreto ministeriale del 7 dicembre
1994, e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 4  luglio  1994,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.p.a
Mantelli  estero  costruzioni,  con  sede  in  Venezia  e  unita'  di
limitatamente  allo  stabilimento di Mestre (Venezia), per il periodo
dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996.
   Istanza aziendale presentata il 12 gennaio 1996 con  decorrenza  1
gennaio 1996.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 23 aprile 1996, e' approvato il programma
per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1 aprile 1995 al 30
settembre 1995, della ditta S.r.l. Adra, con sede in Roma,  e  unita'
di Roma.
   Parere comitato tecnico del 31 ottobre 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Adra, con sede in Roma e unita' di Roma
per il periodo dal 1 aprile 1995 al 30 settembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1995  con  decorrenza  1
aprile 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 23 aprile 1996:
    1)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
ristrutturazione aziendale, intervenuta con il  decreto  ministeriale
del  25 febbraio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale,  gia'  disposta
con decreto ministeriale del 25 febbraio 1995 con effetto dal 1 marzo
1994,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a ABB Industria, con sede in Milano e unita' di Vittuone-S.    S.
Giovanni (Milano), per il periodo dal 1 settembre 1995 al 28 febbraio
1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza 1
settebre 1995;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale
del 22 giugno 1995, e' autorizzata la  ulteriore  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con decreto ministeriale del  22  giugno  1995  con  effetto  dal  12
febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta  S.r.l.  Agusta Eli dal 30 dicembre 1994 Agusta S.p.a. e Agusta
sistemi S.r.l., con sede in Roma e unita' di Roma e unita' nazionali,
per il periodo dal 21 settembre 1995 all'11 febbraio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza  21
settembre 1995.
   Art. 1, comma 10, della legge n. 223/91;
    3)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
riorganizzazione aziendale, intervenuta con il  decreto  ministeriale
del  13 febbraio 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale,  gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  13  febbraio 1996 con effetto dal 23
gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla
ditta S.p.a. Impregilo gia' Cogefar impresit gruppo FIAT, con sede in
Milano, unita' di Rho (Milano) e cantieri nazionali Sesto S. Giovanni
(Milano),  Milano  e  Roma,  per  il periodo dal 23 luglio 1995 al 22
gennaio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1995  con  decorrenza  23
luglio 1995 con esclusione personale di cantiere e fine lavori;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il  decreto ministeriale del 19 gennaio
1996, e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 19 gennaio 1996 con effetto dall'8 maggio  1995,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alfa
Biotech,  con sede in Roma e unita' di Pomezia (Roma), per il periodo
dall'8 novembre 1995 al 7 maggio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1995 con decorrenza  8
novembre 1995;
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 23 aprile 1996, e' approvato il programma
per riorganizzazione  aziendale,  limitatamente  al  periodo  dal  10
ottobre  1994  al 9 aprile 1995, della ditta S.p.a. Leon Bekaert, con
sede in Milano e unita' di S. Giuliano Milanese (Milano).
   Parere comitato tecnico del 22 novembre 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, per riorganizzazione aziendale, in favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a. Leon Bekaert, con sede in
Milano e unita' di S. Giuliano Milanese (Milano), per il periodo  dal
10 ottobre 1994 al 9 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 15 novembre 1994 con decorrenza 10
ottobre 1994.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 23 aprile 1996:
    1)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale
del 12 gennaio 1996, e' autorizzata la ulteriore  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con decreto ministeriale del  12  gennaio  1996  con  effetto  dal  1
novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta  S.p.a  Bull  HN Information Systems Italia, con sede in Caluso
(Torino) e unita'  di  Borgolombardo  (Milano),  sede  distaccata  di
Borgolambardo  (Milano),  sede  distaccata  di  Caluso (Torino), sede
distaccata di Pregnana Milanese (Milano), sede  distaccata  di  Roma,
uffici  amministrativi  di  Milano  e  uffici  vendita  e  assistenza
nazionali, per il periodo dal 1 maggio 1995 al 15 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1995  con  decorrenza  1
maggio 1995;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del  25  maggio 1995, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
25 maggio  1995  con  effetto  dal  1  giugno  1994,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a dott. ing. Mario
Guffanti  &  C.,  con  sede  in  Milano,  unita'  di  Crotone (Reggio
Calabria), Massa Carrara, Milano e Taranto,  per  il  periodo  dal  1
dicembre 1994 al 28 maggio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 gennaio 1995 con decorrenza 1
dicembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 20 maggio 1995, n. 17673, vista la nota 22 dicembre 1995
n. 26280 dell'U.P.L.M.O. di Milano;
    3)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale
dell'8 maggio 1995, e' autorizzata la  ulteriore  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con decreto ministeriale dell'8 maggio 1995 con effetto dal 18 luglio
1994, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a  Michelin  italiana, con sede in Torino, unita' di Alessandria,
per il periodo dal 18 gennaio 1996 al 17 luglio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1996 con decorrenza  18
gennaio 1996;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del  22  giugno 1995, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
22  giugno  1995  con  effetto  dal  1  agosto  1994,  in  favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla   ditta   S.p.a   Galileo
industrie ottiche, con sede in Venezia-Marghera (Venezia) e unita' di
Marghera  (Venezia),  per il periodo dal 1 febbraio 1995 al 31 luglio
1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 marzo  1995  con  decorrenza  1
febbraio 1995;
    5) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  decreto ministeriale del 24 gennaio
1996, e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 24 gennaio 1996 con effetto dal  6  marzo  1995,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.p.a
C.G.E., dal 30 giugno 1995 G.E. - Power Controls Italia, con sede  in
Milano  e  unita'  di Grugliasco (Torino), Milano e Rovato (Brescia),
per il periodo dal 6 settembre 1995 al 5 marzo 1996.
   Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1995 con  decorrenza  6
settembre 1995;
    6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del  14  marzo  1996, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
14 marzo 1996 con effetto dal 5 giugno 1995, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a Eredi Traschetti, con  sede
in  Volpiano  (Torino)  e unita' di Volpiano (Torino), per il periodo
dal 5 dicembre 1995 al 24 gennaio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 17 gennaio 1996 con  decorrenza  5
dicembre 1995.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 14 marzo 1996 n. 20218/3;
    7) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale  del  28  dicembre
1995,  e'  autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  28 dicembre 1995 con effetto dal 20 marzo 1995, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.
Rotoincisa,  con  sede in Milano e unita' produttiva e ufficio di Rho
(Milano), per il periodo dal 20 settembre 1995 al 19 marzo 1996.
   Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1995 con decorrenza  20
settembre 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 23 aprile 1996, e' approvato il programma
per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9  ottobre  1995  al  15
ottobre  1996, della ditta S.p.a. Delmar, con sede in Milano e unita'
di Alserio (Como) e Tavernerio (Como).
   Parere comitato tecnico del 6 marzo 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  cui  sopra,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Delmar, con sede in Milano
e  unita' di Alserio (Como) e Tavernerio (Como), per il periodo dal 9
ottobre 1995 all'8 aprile 1996.
   Istanza aziendale presentata il 10 ottobre 1995 con  decorrenza  9
ottobre 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 23 aprile 1996:
    1) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal  6 marzo 1995 al 5 marzo 1996, della ditta
S.p.a. La Rinascente, con  sede  in  Rozzano-Milanofiori  (Milano)  e
unita' di Upim di largo Malatesta, 221-227 di Roma.
   Parere comitato tecnico del 28 febbraio 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  per  ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in
Rozzano-Milanofiori (Milano) e unita'  di  Upim  di  largo  Malatesta
221-227 di Roma, per il periodo dal 6 marzo 1995 al 5 settembre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 20 aprile 1995 con decorrenza 6
marzo 1995.
    2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 6  marzo  1995,
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.
La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e  unita'  di
Upim  largo Malatesta 221-227 di Roma, per il periodo dal 6 settembre
1995 al 5 marzo 1996.
   Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con  decorrenza  6
settembre 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 18 aprile 1996:
    1) e' approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo al periodo dal 23 agosto 1993 al 15 giugno 1995, della ditta
S.p.a. Nuova Valserchio, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e
unita' di Castelnuovo Garfagnana (Lucca).
   Parere comitato tecnico del 28 marzo 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  copra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Valserchio con  sede
in  Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e unita' di Castelnuovo Garfagnana
(Lucca), per il periodo dal 23 agosto 1993 al 22 febbraio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993  con  decorrenza
23 agosto 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il  presente  decreto  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 23  agosto  1993
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.
Nuova Valserchio con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e  unita'
di  Castelnuovo  Garfagnana  (Lucca),  per il periodo dal 23 febbraio
1994 al 22 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 10 marzo 1994  con  decorrenza  23
febbraio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
riorganizzazione  aziendale,  intervenuta  con il presente decreto e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale gia' disposta con  effetto  dal  23  agosto
1993  in  favore  dei  lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. Nuova Valserchio con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca)  e
unita'  di  Castelnuovo  Garfagnana  (Lucca),  per  il periodo dal 23
agosto 1994 al 22 febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1994  con  decorrenza
23 agosto 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
riorganizzazione  aziendale,  intervenuta  con il presente decreto e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale gia' disposta con  effetto  dal  23  agosto
1993  in  favore  dei  lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. Nuova Valserchio con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca)  e
unita'  di  Castelnuovo  Garfagnana  (Lucca),  per  il periodo dal 23
febbraio 1995 al 15 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995  con  decorrenza  23
febbraio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge
n. 223/91, relativi al periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994,
della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di  Chieti
e  Pescara,  con  sede  in Pescara e unita' di Pescara e S.  Giovanni
Teatino (Chieti).
   Parere comitato tecnico del 18 ottobre 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale  per  liquidazione  coatta, gia' disposta con
decreto ministeriale del 24 novembre 1993 con effetto  dal  1  luglio
1993,  in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta
S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Chieti  e  Pescara,
con  sede  in  Pescara  e  unita'  di  Pescara  e S. Giovanni Teatino
(Chieti) per il periodo dal 1 luglio 1994 al 28 dicembre 1994.
   Articolo 3, comma 2, legge n. 223/91, decreto del 31 luglio 1987.
   Contributo addizionale: no.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
1 dicembre 1995 n. 19446/1;
    6) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo dall'8 marzo 1994 al 7 marzo 1995, della ditta S.r.l. Tekmec,
con sede in Sulmona (L'Aquila).
   Parere comitato tecnico del 28 marzo 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Tekmec,  con   sede   in   Sulmona,
(L'Aquila), per il periodo dall'8 marzo 1994 al 7 settembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 23 aprile 1994 con decorrenza 8
marzo 1994.
    7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il  presente  decreto  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale gia' disposta con effetto dall'8 marzo 1994, in favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.r.l. Tekmec, con
sede in Sulmona, (L'Aquila), per il periodo dall'8 settembre 1994  al
7 marzo 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 8
settembre 1994.
    8) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal 1 luglio 1995 al 30 giugno 1996, della ditta S.c. a r.l.
Servizi  sociali  brindisina,  con  sede  in  Brindisi  e  unita'  di
Brindisi.
   Parere comitato tecnico del 28 marzo 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Servizi  sociali  brindisina,  con
sede  in  Brindisi,  e unita' di Brindisi per il periodo dal 1 luglio
1995 al 31 dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1995  con  decorrenza  1
luglio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
    9) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 4 marzo  1995,
e'   autorizzata   la   ulteriore   corresponsione   del  trattamento
straordinario di integrazione salariale  gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  4  marzo  1995 con effetto dal 14 febbraio 1994 in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
S.I.V.  - Societa' italiana vetro (Gruppo Pilkington e Techinit), con
sede in San Salvo (Chieti) e unita' solo per uffici di Milano, per il
periodo dal 14 febbraio 1995 al 13 agosto 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 24 marzo 1995 con decorrenza 14
febbraio 1995.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
28 dicembre 1995 n. 19714/9.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine
ai periodi di fruizione del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 17 aprile 1996, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Omep  sud,  con  sede in Eboli (Salerno) e
unita' di Eboli  (Salerno),  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale dal 18 dicembre
1995 al 17 giugno 1996.
   La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata  dal
18 giugno 1996 al 17 dicembre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto   del   limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  dei
quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 17 aprile 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Carpenterie  meridionali,  con   sede   in
Ottaviano  (Napoli) e unita' di Ottaviano (Napoli), e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 13 luglio 1995 al 12 gennaio 1996.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal
13 gennaio 1996 al 12 luglio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del  limite  massimo  di  trentasei  mesi   nell'arco   dei
quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 17 aprile 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Cantiere navale Valdettaro, con  sede  in  Le
Grazie   di  Portovenere  (La  Spezia)  e  unita'  di  Le  Grazie  di
Portovenere  (La  Spezia),  e'  autorizzata  la  corresponsione   del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale dal 20 dicembre
1995 al 19 giugno 1996.
   La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata  dal
20 giugno 1996 al 19 dicembre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto   del   limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  dei
quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 17 aprile 1996, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a  Alutekna,  con  sede  in Marcon (Venezia) e
unita' di Porto Marghera (Venezia), e'  prorogata  la  corresponsione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, con pari
diminuzione della durata  del  trattamento  economico  di  mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo  dal
1 giugno 1995 al 30 novembre 1995.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente
prorogata dal 1 dicembre 1995 al 30 maggio 1996.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, 451.
   Con  decreto  ministeriale  17  aprile 1996, ai sensi dell'art. 4,
comma 6, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, e'  prorogata,  in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  S.r.l. Fibre
acriliche, con sede in Cesano Maderno (Milano) e unita' di Villacidro
(Cagliari), per il periodo dal 1 agosto 1995 al 31  gennaio  1996  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, con pari riduzione della durata del trattamento  economico
di mobilita'.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente
prorogata dal 1 febbraio 1996 al 31 luglio 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento  straordinario  di  cassa  integrazione guadagni e la sua
corresponsione  e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti   dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge n. 56/1994, i quali alla data di scadenza, abbiano
ancora diritto ai usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con  decreto  ministeriale  17  aprile 1996, ai sensi dell'art. 4,
comma 6, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, e'  prorogata,  in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  S.p.a. Nuova
intesa, con  sede  di  Gagliano  Castelferrato  (Enna)  e  unita'  di
Gagliano Castelferrato (Enna), per il periodo dal 17 novembre 1995 al
16  maggio  1996  la  corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  con  pari  riduzione   della   durata   del
trattamento economico di mobilita'.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente
prorogata dal 17 maggio 1996 al 16 novembre 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento  straordinario  di  cassa  integrazione guadagni e la sua
corresponsione  e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti   dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge n. 56/1994, i quali alla data di scadenza, abbiano
ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto ministeriale 17 aprile 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Datamont, con sede  in  Milano  e  unita'  di
Milano,   Porto   Marghera  (Venezia)  e  Ravenna,  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del  trattamento,  del  periodo  di  integrazione   salariale   cosi'
concesso, per il periodo dal 28 giugno 1995 al 27 dicembre 1995.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente
prorogata dal 28 dicembre 1995 al 27 giugno 1996.
   Le proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 17 aprile 1996, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. Fratelli Lombardi - Divisione prefabbricati,
con sede di Rezzato (Brescia)  e  unita'  di  Rezzato  (Brescia),  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione   salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento economico di mobilita', tenendosi conto,  ai  fini  della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 23 gennaio 1995 al 22 luglio 1995.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente
prorogata dal 23 luglio 1995 al 31 dicembre 1995.
   Le proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   Con  decreto ministeriale 17 aprile 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Sipes, con sede in  Pescara,  stabilimento  e
ufficio   in   S.   Giovanni   Teatino   (Chieti),  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del  trattamento,  del  periodo  di  integrazione   salariale   cosi'
concesso, per il periodo dal 2 novembre 1995 al 1 maggio 1996.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente
prorogata dal 2 maggio 1996 al 1 novembre 1996.
   Le proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto  ministeriale  del  17  aprile  1996,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Case di cura riunite, con sede in
Bari e unita' di Bari, e' approvata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 14 febbraio  1996  al  13
agosto 1996.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente
prorogata dal 14 agosto 1996 al 13 febbraio 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del  limite  massimo  di  trentasei  mesi   nell'arco   del
quinquennio   previsto   dalla  vigente  normativa,  con  particolare
riferimento ai periodi di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di
integrazione   salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione
dell'attivita' produttiva determinata  da  situazioni  temporanee  di
mercato.
   Con  decreto ministeriale 17 aprile 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Innse macchine utensili, con sede in  Brescia
e  unita'  di Brescia, e' prorogata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 10  gennaio  1996  al  14
marzo 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto   del   limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del
quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,   con   particolare
riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento ordinario di
integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o   sospensione
dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni temporanee di
mercato.
   Con decreto ministeriale 17 aprile 1996, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l. Innse macchine utensili, con sede in Brescia
e unita' di Brescia, e' prorogata la corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1996 al 9 luglio
1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto   del   limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del
quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,   con   particolare
riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento ordinario di
integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o   sospensione
dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni temporanee di
mercato.
   Con  decreto  ministeriale  17  aprile  1996,  e'   accertata   la
permanenza della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n.
416/1981,  relativamente  al periodo dal 1 luglio 1995 al 28 febbraio
1996, della ditta S.r.l. Reda gruppo federconsorzi con sede in Roma e
unita' di Roma.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattramento   straordinario  di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Reda
gruppo  federconsorzi,  con  sede  in  Roma  e unita' di Roma, per il
periodo dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995, esclusi  i  lavoratori
giornalisti.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati
a provvedere al pagamento diretto del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con    decreto    ministeriale   17   aprile   1996,   a   seguito
dell'accertamento delle condizioni di  crisi  aziendale,  intervenuto
con  il  decreto  ministeriale  del  16  marzo  1995, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop.
Libera  stampa, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal
14 febbraio 1995 al 13 maggio 1995.
   Con decreto ministeriale 17 aprile 1996,  ai  sensi  dell'art.  4,
comma  21  del  decreto-legge  2  aprile 1996, n. 180, e' concessa in
favore di massimo 140 lavoratori interessati dipendenti dalla  S.p.a.
Societa'  pneumatici  Pirelli, unita' produttiva in Tivoli (Roma), la
proroga del trattamento straordinario di integrazione  salariale  per
il periodo dal 6 dicembre 1995 al 5 giugno 1996.
   E' altresi' concessa, una ulteriore proroga del trattamento di cui
sopra per il periodo dal 6 giugno 1996 al 5 dicembre 1996.
   L'erogazione   del   trattamento  di  cui  sopra,  per  i  periodi
successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno
dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
   Con decreto ministeriale 17 aprile 1996,  ai  sensi  dell'art.  4,
comma  21  del  decreto-legge  2  aprile 1996, n. 180, e' concessa in
favore di massimo 264 lavoratori interessati dipendenti dalla  S.p.a.
Industrie  cavi  sud,  Azienda  Alfacavi  T.L.C, dal 1 settembre 1993
Pirelli cavi S.p.a., unita' di Airola  (Benevento),  la  proroga  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale per il periodo
dall'11 gennaio 1996 al 10 luglio 1996.
   E' altresi' concessa, una ulteriore proroga del trattamento di cui
sopra per il periodo dall'11 luglio 1996 al 10 gennaio 1997.
   L'erogazione  del  trattamento  di  cui  sopra,  per   i   periodi
successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno
dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
   Con  decreto  ministeriale  17  aprile 1996, ai sensi dell'art. 4,
comma 21 del decreto-legge 2 aprile 1996,  n.  180,  e'  concessa  in
favore  di massimo 428 lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a.
Societa' pneumatici Pirelli, unita' di Villafranca Tirrena (Messina),
la proroga del trattamento straordinario  di  integrazione  salariale
per il periodo dal 6 dicembre 1995 al 5 giugno 1996.
   E' altresi' concessa, una ulteriore proroga del trattamento di cui
sopra per il periodo dal 6 giugno 1996 al 5 dicembre 1996.
   L'erogazione   del   trattamento  di  cui  sopra,  per  i  periodi
successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno
dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.