IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il  regio  decreto  4  gennaio  1925,  n.  63,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista   la   legge   24   dicembre  1969,  n.  990,  recante  norme
sull'assicurazione   obbligatoria   della   responsabilita'    civile
derivante  dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le
successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 10 giugno 1978, n.  295,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio delle assicurazioni contro i danni;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  la  riorganizzazione  della  Direzione  generale delle
assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  del   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  la  revisione  della  disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  n.  385  del  18
aprile   1994   recante   il   regolamento   di  semplificazione  dei
procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e  di
interesse  collettivo  del  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  174,  concernente
l'attuazione  della  direttiva  92/96/CEE in materia di assicurazione
diretta sulla vita;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  175,  concernente
l'attuazione  della  direttiva  92/49/CEE in materia di assicurazione
diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
  Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994,  con  il  quale  e'
stata  determinata l'aliquota per gli oneri di gestione, nella misura
del nove per  cento  dei  premi,  escluse  le  tasse  e  le  imposte,
incassati  nell'esercizio  1995  dalle  imprese  di  assicurazione  e
riassicurazione, ai fini della determinazione dei contributi e  degli
oneri  di  qualsiasi  natura  e  specie,  posti a carico delle stesse
imprese a norma del citato testo unico n. 449/1959;
  Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura
del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di  assicurazione  e
riassicurazione per l'anno 1996;
  Rilevato  che  sul  contributo di vigilanza devono gravare anche le
spese per il  funzionamento  dell'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni  private  e  di  interesse collettivo - ISVAP, ai sensi
dell'art. 23 della citata legge n. 576/1982;
  Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1995  con  il  quale,  ai
sensi degli articoli 19 e 24 della citata legge n. 576/1982, e' stata
approvata  la delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni -  ISVAP,  in  data  13  ottobre
1995,  concernente  il  bilancio  di  previsione per l'anno 1996 e la
relativa tabella organica del personale;
  Considerato  che,  tenuto  conto  dell'andamento  del  mercato,  si
ritiene di confermare le aliquote stabilite per l'anno 1995;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Il contributo di vigilanza per l'anno 1996, dovuto dalle imprese
di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede
in  un  Paese  terzo  rispetto  all'Uniore  europea,  che operano nel
territorio della Repubblica, e' stabilito nella misura dello 0,90 per
mille dei premi incassati nell'esercizio 1995, per  le  assicurazioni
sulla  vita,  le  operazioni  di  capitalizzazione e le assicurazioni
contro i danni.
  2. Per le imprese nazionali e  per  le  rappresentanze  di  imprese
estere  che  operano nel territorio della Repubblica e che esercitano
la sola riassicurazione, la misura del contributo e' dello  0,25  per
mille dei premi incassati.
  3.  Il  contributo  di  vigilanza  di  cui  al  presente decreto e'
depurato dell'aliquota per gli oneri di gestione fissata con  decreto
ministeriale  12  dicembre  1994,  pari  al 9% dei premi assicurativi
incassati nell'esercizio 1995.
  4. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 6 maggio 1996
                                                    Il Ministro: CLO'