IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge  11  ottobre  1986,  n.  713,  recante:  "Norme  per
l'attuazione  delle direttive della Comunita' economica europea sulla
produzione e la vendita dei cosmetici";
  Vista la direttiva 93/35/CEE del Consiglio recante  sesta  modifica
alla   direttiva   76/768/CEE  concernente  il  ravvicinamento  delle
legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici;
  Vista la decisione della Commissione  n.  96/239/CE  del  27  marzo
1996;
  Visto il telegramma a firma del Ministro prot. 600.3/340/2/2244 del
29  marzo  1996,  avente  per  oggetto:  "Misure  di  protezione  nei
confronti della encefalopatia spongiforme bovina - Regno Unito";
  Vista la dichiarazione rilasciata al  termine  della  riunione  del
comitato   scientifico   di   cosmetologia  del  29  marzo  1996  dal
commissario Emma Bonino;
  Vista l'opinione espressa dal comitato scientifico di  cosmetologia
in data 11 aprile 1996;
  Ritenuto  necessario  di  ulteriormente  rafforzare  le  misure  di
prevenzione per evitare ogni eventuale  insorgenza  di  problematiche
per  la  salute  pubblica  correlate  alla  encefalopatia spongiforme
bovina;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Nel  territorio  italiano  e'  vietato  l'impiego  nei  prodotti
cosmetici,   cosi'   come  definiti  dalla  direttiva  93/35/CEE  del
Consiglio, di tessuti e  fluidi  di  origine  bovina  e  di  sostanze
ottenute  da animali della specie bovina, provenienti dal Regno Unito
nonche' la commercializzazione di cosmetici gia' prodotti  con  detti
materiali.