IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, recante il "Recepimento alle direttive della Comunita' economica europea in materia di specialita' medicinali"; Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1991 recante: "Misure relative a specialita' medicinali provenienti da organi e tessuti bovini"; Visto il regolamento n. 2909/93 del Consiglio che stabilisce le procedure per l'autorizzazione e la vigilanza di medicinali; Vista la direttiva 93/39 del Consiglio che modifica le direttive 65/65 CEE, 75/318 CEE e 75/319 CEE relative ai medicinali; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, in "Attuazione della direttiva 92/73 CEE in materia di medicinali omeopatici"; Tenuto conto dell'opinione dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (EMEA) del 16 aprile 1996; Visti i pareri della Commissione unica del farmaco del 22 aprile 1996 e del 29 aprile 1996; Decreta: Art. 1. 1. Nel territorio italiano e' vietato l'impiego di qualunque materiale di origine bovina proveniente dal Regno Unito, in tutte le fasi della produzione dei medicinali, ivi inclusi quelli omeopatici, nonche' la commercializzazione dei medicinali gia' prodotti con detti materiali.