IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991,  n.  178,  recante  il
"Recepimento  alle  direttive  della  Comunita'  economica europea in
materia di specialita' medicinali";
  Visto il  decreto  ministeriale  7  giugno  1991  recante:  "Misure
relative  a  specialita'  medicinali  provenienti da organi e tessuti
bovini";
  Visto il regolamento n. 2909/93 del  Consiglio  che  stabilisce  le
procedure per l'autorizzazione e la vigilanza di medicinali;
  Vista  la  direttiva  93/39 del Consiglio che modifica le direttive
65/65 CEE, 75/318 CEE e 75/319 CEE relative ai medicinali;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, in  "Attuazione
della direttiva 92/73 CEE in materia di medicinali omeopatici";
  Tenuto  conto dell'opinione dell'Agenzia europea di valutazione dei
medicinali (EMEA) del 16 aprile 1996;
  Visti i pareri della Commissione unica del farmaco  del  22  aprile
1996 e del 29 aprile 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nel  territorio  italiano  e'  vietato  l'impiego  di qualunque
materiale di origine bovina proveniente dal Regno Unito, in tutte  le
fasi  della produzione dei medicinali, ivi inclusi quelli omeopatici,
nonche' la commercializzazione dei medicinali gia' prodotti con detti
materiali.