IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107;
  Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
  Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1991;
  Vista  la  raccomandazione  16  marzo 1994 del Comitato specialita'
medicinali (CPMP) circa i prodotti medicinali derivati  da  sangue  o
plasma umano;
  Visto  il documento CEE III/5544/94 dal titolo "Validation of virus
removal/inactivation procedures: priority setting";
  Vista la nota n. 15617/IMM 22 del  21  aprile  1995  con  la  quale
l'Istituto  superiore  di  sanita',  dopo aver richiamato i documenti
sopra  indicati,  ha  invitato  le  ditte  interessate  a  fornire  i
programmi previsti per l'adozione e la validazione delle misure negli
stessi richiamate;
  Ravvisata  la  necessita'  di  verificare  lo stato di applicazione
delle misure medesime;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le ditte titolari di registrazioni di specialita' medicinali a base
di emoderivati sono invitate a trasmettere al Ministero della sanita'
- Dipartimento della prevenzione e dei farmaci, entro  quarantacinque
giorni  dalla  pubblicazione del presente decreto, una relazione, per
ciascuna di dette specialita',  la  quale  riporti  in  dettaglio  le
misure  adottate  in  applicazione  delle  indicazioni  contenute nei
documenti citati in  premessa,  disponibili  a  richiesta  presso  il
citato    ufficio    ministeriale,    con   particolare   riferimento
all'aggiornamento dei metodi di produzione ed alla validazione  degli
stessi.