IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL LAVORO MARITTIMO E PORTUALE
  Visto l'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione;
  Visto il decreto ministeriale in data 28 maggio 1952, con il quale,
in   considerazione   della   scarsa   disponibilita'  del  personale
infermieristico di bordo di ambo i sessi venne elevato a 40  anni  il
limite massimo di eta' per le iscrizioni in matricola;
  Visto  il  decreto  ministeriale 13 gennaio 1995, con il quale sono
state delegate al direttore generale  della  direzione  generale  del
lavoro  marittimo  e  portuale  del  Ministero  dei trasporti e della
navigazione  (soppresso  Ministero  della   marina   mercantile)   le
attribuzioni  relative  alle  autorizzazioni  previste dell'art. 119,
terzo comma, del codice della navigazione.
  Preso atto delle risultanze  dell'indagine  effettuata  presso  gli
uffici periferici;
  Considerata  l'opportunita'  di  elevare  il  limite  di  eta'  per
l'immatricolazione del personale sanitario  di  bordo  (infermieri  e
ostetrici  di  ambo i sessi) al fine di rendere possibile l'impiego a
bordo di elementi dotati di  ottima  preparazione  professionale  nel
campo dell'assistenza infermieristica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  consentita  l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di
II categoria oltre il limite di eta' di cui all'art. 119  del  codice
della  navigazione  degli infermieri professionali o generici (ambo i
sessi) e degli ostetrici (ambo i sessi)  che  siano  in  possesso  di
tutti gli altri requisiti prescritti per ottenere l'immatricolazione.