IL DIRETTORE GENERALE DEL LAVORO MARITTIMO E PORTUALE Visto l'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione; Visto il decreto ministeriale in data 28 maggio 1952, con il quale, in considerazione della scarsa disponibilita' del personale infermieristico di bordo di ambo i sessi venne elevato a 40 anni il limite massimo di eta' per le iscrizioni in matricola; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1995, con il quale sono state delegate al direttore generale della direzione generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti e della navigazione (soppresso Ministero della marina mercantile) le attribuzioni relative alle autorizzazioni previste dell'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione. Preso atto delle risultanze dell'indagine effettuata presso gli uffici periferici; Considerata l'opportunita' di elevare il limite di eta' per l'immatricolazione del personale sanitario di bordo (infermieri e ostetrici di ambo i sessi) al fine di rendere possibile l'impiego a bordo di elementi dotati di ottima preparazione professionale nel campo dell'assistenza infermieristica; Decreta: Art. 1. E' consentita l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di II categoria oltre il limite di eta' di cui all'art. 119 del codice della navigazione degli infermieri professionali o generici (ambo i sessi) e degli ostetrici (ambo i sessi) che siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti per ottenere l'immatricolazione.