IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale  con  le  politiche  comunitarie,  nonche'  l'art. 5 che ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,  concernente  il
trasferimento  delle  competenze  dei  soppressi Dipartimento per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per  la  promozione
dello  sviluppo  nel  Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19
dicembre 1992, n. 488;
  Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, recante la disciplina  organica
dell'intervento  straordinario nel Mezzogiorno, come modificata dalla
citata legge n. 488/92;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 284 del 24
marzo 1994, con il quale e'  stato  emanato  il  Regolamento  recante
procedure  di  attuazione  della  legge 16 aprile 1987, n. 183, e del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento
della politica economica nazionale con quella comunitaria;
  Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge  comunitaria  1991),
ed  in  particolare  l'art.  75  concernente  il  medesimo  Fondo  di
rotazione;
  Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341,  recante  misure  dirette  ad
accelerare   il   cofinanziamento  degli  interventi  pubblici  e  la
realizzazione dei  nuovi  interventi  nelle  aree  depresse,  nonche'
disposizioni in materia di lavoro ed occupazione;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
2052/88, come modificato dal  regolamento  n.  2081/93,  relativo  ai
compiti  dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia
e all'attuazione di un miglior  coordinamento  anche  con  gli  altri
strumenti finanziari esistenti;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
4253/88, come modificato dal  regolamento  n.  2082/93,  relativo  al
coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
4254/88, come modificato dal  regolamento  n.  2083/93,  relativo  al
Fondo europeo di sviluppo regionale;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
4255/88, come modificato dal  regolamento  n.  2084/93,  relativo  al
Fondo sociale europeo;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
4256/88, come modificato dal  regolamento  n.  2085/93,  relativo  al
Fondo   europeo   agricolo   di   orientamento  e  garanzia,  sezione
orientamento;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
2080/93, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE  n.
2052/88  per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento
della pesca (SFOP);
  Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee  C(93)
3103  del  28 ottobre 1993, che stabilisce la ripartizione indicativa
per Stato membro degli stanziamenti di impegno dei fondi  strutturali
e dello SFOP per l'obiettivo 1;
  Vista  la propria delibera 13 aprile 1994, concernente lo stato del
negoziato e i provvedimenti di attuazione del quadro  comunitario  di
sostegno  delle  regioni  italiane  dell'obiettivo  1  per il periodo
1994-1999;
  Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee  C(94)
1835  del  29  luglio  1994,  concernente  la  definizione del quadro
comunitario di sostegno per  gli  interventi  strutturali  comunitari
nelle  regioni  d'Italia interessate dall'obiettivo 1, per il periodo
1994-1999, ad eccezione della regione Abruzzo per la quale  i  citati
interventi sono limitati al 1996;
  Viste  le  decisioni  C(95) 2820 e C(95) 2822 del 12 dicembre 1995,
con le quali la Commissione delle  Comunita'  europee  ha  approvato,
nell'ambito  del  partenariato  con le autorita' centrali e regionali
interessate, i programmi operativi  per  gli  interventi  strutturali
dell'obiettivo  1,  cofinanziati  dal  FEOGA, rispettivamente, per le
regioni Molise e Basilicata;
  Considerata  l'opportunita'   di   procedere   tempestivamente   al
cofinanziamento   nazionale  dei  programmi  operativi  delle  citate
regioni;
  Considerata  l'opportunita'  che  gli   interventi   di   carattere
multiregionale  e  quelli a valere sul Fondo sociale europeo, formino
oggetto di un distinto cofinanziamento nazionale;
  Considerata  la  necessita'  di  procedere  ad   una   ricognizione
dell'attuazione degli interventi a fronte FEOGA gia' cofinanziati dal
CIPE  con  riferimento  ad  esercizi  precedenti, anche allo scopo di
individuare  la  eventuale  quota   parte   confluita   nella   nuova
programmazione 1994-1999 oggetto della presente delibera;
  Considerato   che,   in  attesa  della  predetta  ricognizione,  e'
opportuno avviare la fase attuativa della nuova  programmazione,  sia
pure  limitando il finanziamento di parte nazionale a fronte FEOGA al
50 per cento - per  la  sola  annualita'  1995  -  degli  importi  da
prevedere ai sensi della citata delibera 13 aprile 1994;
  Considerato  che  a  fronte  delle  risorse  rese  disponibili  nel
contesto  delle  suddette  decisioni  dalla  Commissione  dell'Unione
europea   per  gli  interventi  a  gestione  regionale  -  ammontanti
complessivamente a 334,800 MECU a valere sul Fondo  europeo  agricolo
di  orientamento  e  garanzia,  sezione  orientamento, per il periodo
1994-1999 - occorre provvedere ad assicurare  le  necessarie  risorse
nazionali  pubbliche  valutate  in  299,498  miliardi di lire, di cui
160,030 miliardi di lire per il triennio 1994-1996 e 139,468 miliardi
di lire per il triennio 1997-1999;
  Considerato altresi' che a fronte della suddetta quota nazionale di
160,030 miliardi di lire vengono assegnati, con la presente delibera,
135,052 miliardi di lire per il triennio  1994-1996,  di  cui  86,978
miliardi   di  lire  a  carico  delle  disponibilita'  del  Fondo  di
rotazione, 20,220 miliardi di  lire  e  27,854  miliardi  di  lire  a
carico,  rispettivamente, delle disponibilita' delle regioni Molise e
Basilicata;
  Considerata  l'opportunita'  di  ricorrere  per  tali interventi al
Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche  comunitarie,  di
cui  alla  legge n. 183/87, in armonia con la citata delibera CIPE in
data 13 aprile 1994 e con il quadro comunitario di  sostegno  del  29
luglio 1994;
  Considerata  l'esigenza  di stabilire in distinte quote annuali, in
termini di cassa,  l'intervento  del  predetto  Fondo  di  rotazione,
limitatamente  al biennio 1995-1996 - atteso che l'annualita' 1994 fa
carico agli esercizi seguenti - rinviando a successive  deliberazioni
la  specificazione  annuale  delle  restanti  quote  per  il  periodo
1997-1999;
  Vista la nota del Ministero delle risorse  agricole,  alimentari  e
forestali n. 993 in data 7 gennaio 1996;
  Viste  le  risultanze  dei  lavori  istruttori  svolti dal Comitato
previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  24
marzo 1994, n. 284;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1.  Le linee di intervento per le azioni a gestione regionale nelle
zone dell'obiettivo 1, quali  risultano  dal  quadro  comunitario  di
sostegno   e   dai   relativi  programmi  operativi  approvati  dalla
Commissione dell'Unione europea con le citate  decisioni,  riguardano
infrastrutture  ed  iniziative di sviluppo in vari settori produttivi
il cui finanziamento di parte nazionale e' specificato  nell'allegata
tabella, che forma parte integrante della presente delibera.
  2.  Per il triennio 1994-1996, la quota pubblica di cofinanziamento
nazionale - specificata nella predetta tabella per ciascun intervento
a gestione regionale approvato in sede  comunitaria  -  e'  disposta,
come gia' richiamato in premessa, nel modo di seguito indicato:
   il  cofinanziamento  a  fronte  del  FEOGA  e' assicurato per lire
86,978 miliardi a valere sulle disponibilita' del Fondo di  rotazione
di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per lire 20,220
miliardi  con  disponibilita'  della regione Molise e per lire 27,854
miliardi a valere sulle disponibilita' della regione Basilicata.
  L'intervento del Fondo di rotazione si  articola  in  quote  annue,
pari,  rispettivamente,  a  lire 24,978 miliardi per l'anno 1995 ed a
lire 62 miliardi per l'anno 1996.
  L'annualita' 1995 e' stata, al momento, calcolata in misura pari al
50 per cento della quota da prevedere ai sensi della citata  delibera
CIPE  13  aprile  1994,  in  attesa  di procedere ad una ricognizione
dell'attuazione  degli  interventi   a   fronte   del   FEOGA,   gia'
cofinanziati  dal CIPE, con riferimento ad esercizi precedenti, anche
allo scopo di individuare la eventuale quota  parte  confluita  nella
nuova programmazione 1994-1999.
  3.  I  trasferimenti del Fondo di rotazione in favore delle regioni
vengono  disposti  secondo  le  modalita'  previste  dalla  normativa
vigente,  con  riferimento a ciascuna delle annualita' indicate nelle
singole tabelle. L'anticipo  relativo  alla  prima  annualita'  viene
erogato  subito  dopo  la  pubblicazione  della  presente delibera. I
trasferimenti successivi sono disposti, in relazione  allo  stato  di
avanzamento  delle  azioni,  sulla  base  di motivate richieste delle
regioni inoltrate al Fondo di rotazione medesimo.
  4.  Il  Fondo  di  rotazione  e'  autorizzato  ad  erogare le quote
nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli  anni
successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.
  In  caso  di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art.
25 del regolamento CEE n. 4253/88, come  modificato  dal  Regolamento
CEE  n.  2082/93, il Fondo di rotazione e' autorizzato ad adeguare le
quote  di  propria  competenza,  fermo  restando  il   limite   dello
stanziamento  complessivo  per  ciascuna  regione  autorizzato con la
presente delibera.
  5. Le regioni  attuano  tutte  le  iniziative  ed  i  provvedimenti
necessari  per  utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti
comunitari e nazionali relativi ai programmi operativi, assegnando la
priorita' ai progetti immediatamente cantierabili. A  tal  fine  esse
dovranno   adeguarsi   tempestivamente   alle  iniziative  assunte  -
nell'ambito delle intese sottoscritte il 26 luglio ed il 29 settembre
1995  con  la  Commissione  europea  ed   in   sede   di   Conferenza
Stato-Regioni   -   in   ordine   al  rafforzamento  delle  strutture
amministrative, alla attivazione del monitoraggio centralizzato degli
interventi effettuato dal Ministero del tesoro - Ragioneria  generale
dello   Stato,  d'intesa  con  il  Ministero  del  bilancio  e  della
programmazione economica e con il Ministero  delle  risorse  agricole
alimentari   e  forestali,  alla  revisione  delle  procedure  ed  al
potenziamento ed ampliamento dell'azione di assistenza tecnica.
  I comitati di sorveglianza, entro il 30  aprile  di  ciascun  anno,
definiscono  lo  stato di attuazione degli interventi cofinanziati al
31  dicembre  dell'esercizio  precedente,  sulla  base  dei  dati  di
monitoraggio   di  cui  sopra.  Il  Ministro  del  bilancio  e  della
programmazione economica, di concerto con  il  Ministro  del  tesoro,
riunisce  almeno  una  volta  l'anno  i presidenti ed i segretari dei
comitati di sorveglianza,  nonche'  le  amministrazioni  dello  Stato
interessate   e   i   Servizi  della  commissione,  per  la  verifica
complessiva dello stato di attuazione dei programmi operativi.
  Nel caso siano rilevati ritardi nell'avvio  o  nella  realizzazione
degli  interventi,  saranno  attivate  in  tempo  utile  le azioni di
riprogrammazione dirette a garantire il pieno e  tempestivo  utilizzo
delle  risorse  assegnate, nonche' le procedure previste dall'art. 5,
comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341.
  Le somme assegnate per il cofinanziamento nazionale potranno essere
rideterminate dal CIPE nel primo semestre del 1996, previo esame  del
Comitato   di  cui  all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 284/94, in  funzione  dell'avanzamento  dei  programmi,
anche in applicazione a quanto disposto dal sopracitato art. 5, comma
2, della legge 8 agosto 1995, n. 341.
  6.  Le  regioni  interessate  effettuano  i  necessari controlli di
competenza.  Il  Fondo  di  rotazione  potra'  effettuare   ulteriori
controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello
Stato.
   Roma, 13 marzo 1996
                                      Il Presidente delegato: ARCELLI
Registrata alla Corte dei conti il 9 maggio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 104