IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale  con  le  politiche  comunitarie,  nonche'  l'art. 5 che ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, con il quale e' stato emanato il regolamento  recante  procedure
di  attuazione  della  legge  n. 183/1987 e del decreto legislativo 3
aprile 1993, n.  96,  in  materia  di  coordinamento  della  politica
economica nazionale con quella comunitaria;
  Vista  la  legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991),
ed in particolare  l'art.  75  concernente  il  richiamato  Fondo  di
rotazione;
  Vista  la  legge  8  agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad
accelerare  il  completamento  degli   interventi   pubblici   e   la
realizzazione  dei  nuovi  interventi  nelle  aree  depresse, nonche'
disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
2052/88,  come  modificato  dal  regolamento  n. 2081/93, relativo ai
compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro  efficacia
e  all'attuazione  di  un  miglior  coordinamento anche con gli altri
strumenti finanziari esistenti;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
4253/88,  come  modificato  dal  regolamento  n. 2082/93, relativo al
coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
4254/88,  come  modificato  dal  regolamento  n. 2083/93, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
4255/88,  come  modificato  dal  regolamento  n. 2084/93, relativo al
Fondo sociale europeo;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
4256/88,  come  modificato  dal  regolamento  n. 2085/93, relativo al
Fondo  europeo  agricolo  di   orientamento   e   garanzia,   sezione
orientamento;
  Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee n.
94/C  180/12 (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 180 del
1 luglio 1994), che ha definito  gli  orientamenti  per  i  programmi
operativi  nel  quadro  di  una  iniziativa comunitaria in materia di
sviluppo rurale (Leader II);
  Viste le  decisioni  adottate  dalla  Commissione  delle  Comunita'
europee,  relative  alla  concessione  di  contributi  comunitari per
programmi  operativi  da  realizzare  nell'ambito  della   iniziativa
comunitaria  Leader  II  nella  provincia autonoma di Bolzano e nelle
regioni Calabria,  Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Toscana,
Umbria e Valle d'Aosta;
  Considerato  che  a  fronte  delle  risorse  rese disponibili dalla
Commissione  europea  nel  contesto  delle   suddette   decisioni   -
ammontanti  a 62,889 Mecu a valere complessivamente sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo  europeo
agricolo  di  orientamento  e  garanzia, sezione orientamento, per il
periodo 1994-1999 - occorre provvedere ad  assicurare  le  necessarie
risorse  nazionali pubbliche valutate in 128,165 miliardi di lire, di
cui 70,871 miliardi di  lire  per  il  triennio  1994-1996  e  57,294
miliardi di lire per il triennio 1997-1999;
  Considerata  l'opportunita'  di applicare la procedura dell'impegno
unico  comunitario,  prevista  dall'art.   20,   paragrafo   3,   del
regolamento  CEE  n. 2082/93, ai programmi che ricevono un contributo
comunitario inferiore a 5 Mecu complessivi, modulando in  conseguenza
il relativo finanziamento pubblico nazionale;
  Considerata  la  necessita'  di  ricorrere per tali interventi alle
disponibilita'  del  Fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;
  Considerata  l'esigenza, qualora non ricorra l'ipotesi dell'impegno
unico comunitario, di stabilire in distinte quote annuali, in termini
di cassa, l'intervento del predetto Fondo di rotazione, limitatamente
al primo biennio 1995-1996 - atteso che l'annualita' 1994  fa  carico
agli  esercizi  seguenti  -  rinviando  a successive deliberazioni la
specificazione annuale delle restanti quote per il periodo 1997-1999;
  Vista la nota del Ministero delle risorse  agricole,  alimentari  e
forestali   -  Direzione  generale  delle  politiche  comunitarie  ed
internazionali n. 994, in data 7 gennaio 1996;
  Viste le risultanze  dei  lavori  istruttori  svolti  dal  Comitato
previsto  dall'art.  5 del decreto del Presidente della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1. Le linee di intervento dell'iniziativa  comunitaria  Leader  II,
richiamata   in  premessa,  consistono  nella  promozione  di  azioni
innovative proposte da operatori locali, pubblici e privati, in tutti
i settori di attivita'  dell'ambiente  rurale,  nella  diffusione  di
esperienze concrete in tutta la Comunita' e nell'aiuto agli operatori
rurali  dei  vari Stati membri ad avvalersi dei risultati ottenuti in
altri territori e a realizzare alcuni progetti in comune.
  2. La quota nazionale pubblica per gli anni 1995 e 1996  -  pari  a
70,871  miliardi  di lire - e' assicurata con le risorse del Fondo di
rotazione di cui alla legge n. 183/1987, come riportato, per ciascuna
regione e provincia autonoma interessata, nella tabella allegata, che
forma parte integrante della presente delibera.
  3. I trasferimenti del Fondo di rotazione in favore delle regioni e
della provincia autonoma  di  Bolzano  vengono  disposti  secondo  le
modalita'   previste  dalla  normativa  vigente,  con  riferimento  a
ciascuna delle annualita'. L'anticipo relativo alla prima,  o  unica,
annualita'  viene erogato subito dopo la pubblicazione della presente
delibera. I trasferimenti successivi  sono  disposti  sulla  base  di
motivate  richieste  delle  regioni  e  della  provincia  autonoma di
Bolzano inoltrate al Fondo medesimo.
  4.  Il  Fondo  di  rotazione  e'  autorizzato  ad  erogare le quote
nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli  anni
successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.
  5.  Le regioni e la provincia autonoma di Bolzano adottano tutte le
misure ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le  scadenze
previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma
in questione.
  A  tal fine esse dovranno adeguarsi tempestivamente alle iniziative
assunte - nell'ambito delle intese sottoscritte il 26 luglio ed il 29
settembre 1995 con la Commissione europea ed in  sede  di  Conferenza
Stato-Regioni   -   in   ordine   al  rafforzamento  delle  strutture
amministrative, alla attivazione del monitoraggio centralizzato degli
interventi effettuato dal Ministero del tesoro - Ragioneria  generale
dello   Stato,  d'intesa  con  il  Ministero  del  bilancio  e  della
programmazione economica e con il Ministero delle  risorse  agricole,
alimentari  e forestali, nonche' alla revisione delle procedure ed al
potenziamento ed ampliamento dell'azione di assistenza tecnica.
  I Comitati di sorveglianza, entro il 30  aprile  di  ciascun  anno,
definiscono  lo  stato di attuazione degli interventi cofinanziati al
31  dicembre  dell'esercizio  precedente,  sulla  base  dei  dati  di
monitoraggio   di  cui  sopra.  Il  Ministro  del  bilancio  e  della
programmazione economica, di concerto con il Ministro  del  tesoro  e
con  quello  delle  risorse agricole, alimentari e forestali riunisce
almeno una volta l'anno i presidenti e i segretari  dei  comitati  di
sorveglianza,   nonche'   le  amministrazioni  centrali  dello  Stato
interessate  e  i  servizi  della  Commissione,   per   la   verifica
complessiva  dello stato di attuazione dell'iniziativa comunitaria in
parola.
  Nel caso siano rilevati ritardi nell'avvio  o  nella  realizzazione
degli  interventi,  saranno  attivate  in  tempo  utile  le azioni di
riprogrammazione dirette a garantire il pieno e  tempestivo  utilizzo
delle  risorse  assegnate, nonche' le procedure previste dall'art. 5,
comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341.
  Le  somme  assegnate  con  la   presente   deliberazione   per   il
cofinanziamento  nazionale potranno essere rideterminate dal CIPE nel
corso dell'anno 1996, previo esame del Comitato di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  284/1994,  in  funzione
dell'avanzamento  del  programma,  anche  in  applicazione  di quanto
disposto dal sopracitato art. 5, comma 2, della legge n. 341/1995.
  6. Le regioni  interessate  e  la  provincia  autonoma  di  Bolzano
effettuano i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione
potra'  procedere  ad ulteriori controlli avvalendosi delle strutture
della Ragioneria generale dello Stato.
   Roma, 13 marzo 1996
                                      Il Presidente delegato: ARCELLI
Registrata alla Corte dei conti il 9 maggio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 105