IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rimuovere talune
difficolta'  insorte  in sede di applicazione della recente normativa
sull'erogazione ai gruppi parlamentari del Senato della Repubblica di
una   anticipazione  sui  contributi  per  il  rimborso  delle  spese
elettorali per le elezioni del 21 aprile 1996;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 maggio 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Per  le  elezioni al Senato della Repubblica del 21 aprile 1996
hanno titolo a richiedere l'anticipazione, di cui all'articolo 20 del
decreto-legge  17  maggio  1996,  n.  266,  i  presidenti  dei gruppi
parlamentari  ovvero,  in  alternativa,  i  rappresentanti  legali di
partiti  o  movimenti  politici  indicati dagli stessi presidenti dei
gruppi  parlamentari, i cui componenti siano stati eletti nell'ambito
di gruppi di candidati ai quali sia stato assegnato, nelle precedenti
elezioni  dello  stesso  Senato,  il contributo per il rimborso delle
spese  elettorali  previsto  dall'articolo 9, comma 2, della legge 10
dicembre  1993,  n.  515,  nonche' - per i candidati non collegati ad
alcun  gruppo e per i gruppi di candidati non rappresentati in Senato
ma  che  abbiano  partecipato  alla  ripartizione  del contributo - i
soggetti   abilitati   alla   riscossione   indicati   nell'atto   di
presentazione  delle  candidature. Hanno altresi' titolo a richiedere
la  medesima  anticipazione  i  rappresentanti  legali  di  partiti o
movimenti  politici,  cui  siano  stati  assegnati  nelle  precedenti
elezioni  contributi  per  il  rimborso  delle spese elettorali o che
siano collegati a senatori iscritti al gruppo misto.
  2.  L'assegnazione  dell'anticipazione  ai  presidenti  dei  gruppi
parlamentari  o  ai  rappresentanti  legali  di  partiti  o movimenti
politici  da essi indicati e ai rappresentanti di partiti collegati a
senatori  iscritti  al  gruppo  misto  avviene in proporzione ai voti
conseguiti  nelle  precedenti  elezioni  dai  senatori appartenenti a
ciascun  gruppo.  A  tale  scopo  si  provvede  suddividendo la meta'
dell'importo  del  contributo gia' erogato per ciascuna regione nelle
precedenti  elezioni  per  il  rinnovo  del Senato della Repubblica -
dedotte  le  anticipazioni di cui al comma 3 - per il totale dei voti
conseguiti dai senatori componenti di detti gruppi e moltiplicando il
risultato  per  il  numero  dei  voti  ottenuti  da  ciascun senatore
componente del gruppo parlamentare alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  3.  L'assegnazione  dell'anticipazione  ai rappresentanti legali di
partiti e movimenti politici, a gruppi di candidati o a candidati non
collegati  ad  alcun gruppo, cui siano stati assegnati contributi per
il  rimborso  delle  spese  elettorali  nelle precedenti elezioni del
Senato  e  purche'  si  presentino  alle  elezioni  con  il  medesimo
contrassegno, avviene suddividendo per la meta' tali contributi.
  4. In nessun caso l'ammontare delle anticipazioni erogate a ciascun
soggetto  puo'  superare,  per  ogni regione, la meta' del contributo
attribuito nelle precedenti elezioni del Senato.
  5. L'assegnazione dell'anticipazione avviene in base ad un apposito
piano  di  ripartizione  approvato  dal  Consiglio  di Presidenza del
Senato.