IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni per realizzare un nuovo sistema di accesso ai monumenti,
musei,  gallerie  e  scavi  di  antichita' dello Stato, semplificando
l'emissione,  la  distribuzione,  la  vendita  e  la  riscossione dei
biglietti d'ingresso;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 maggio 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro per i beni culturali e ambientali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  La tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie
e  scavi  di  antichita'  dello  Stato, prevista dal regio decreto 11
novembre 1885, n. 3191, e successive modificazioni, e' soppressa.
  2.  L'ingresso  nei  luoghi  di  cui  al  comma 1 e' consentito, di
regola,  dietro  pagamento  di un biglietto. L'accesso ai luoghi e le
modalita'  di  emissione,  di  distribuzione  e  di  riscossione  del
biglietto  d'ingresso,  di  determinazione  del prezzo del biglietto,
nonche'  la  percentuale  dei  proventi  dei  biglietti  da assegnare
all'Ente  nazionale  di  assistenza  e  previdenza  per  i  pittori e
scultori,  musicisti,  scrittori  ed autori drammatici sono stabilite
con  regolamento  adottato  con  decreto  del  Ministro  per  i  beni
culturali  e ambientali, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17 della
legge 13 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Il prezzo del
biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni
previste dai commi 4 e 5.
  3.  Gli  introiti  derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso
sono  destinati  alle  finalita' di cui all'articolo 3 della legge 27
giugno  1985,  n.  332,  cosi'  come sostituito dall'articolo 5 della
legge 29 dicembre 1990, n. 431. Il Ministro del tesoro e' autorizzato
a riassegnare, con propri decreti, ai competenti capitoli dello stato
di  previsione  del  Ministero  per  i beni culturali e ambientali le
somme  affluite  all'entrata  del  bilancio dello Stato, ai sensi del
presente comma.
  4.  Il  Ministro per i beni culturali e ambientali o, su delega, il
competente soprintendente, e' autorizzato a stipulare convenzioni con
enti  pubblici  e privati, nonche' con gli altri soggetti interessati
alla organizzazione della distribuzione e della vendita dei biglietti
d'ingresso.   Questi  possono  essere  biglietti  unici,  cumulativi,
integrati,  carte  museo  o con addebito su conti di credito, nonche'
altre  forme  similari.  Per  la  gestione  dei  biglietti d'ingresso
possono   essere   impiegate   nuove   tecnologie  informatiche,  con
possibilita' di pre-vendita e vendita presso terzi convenzionati.
  5.  La  soppressione della tassa di cui al comma 1 opera dalla data
di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2. In attesa, il
Ministro  per  i  beni  culturali  e  ambientali  o,  su  delega,  il
competente   soprintendente,  e'  autorizzato  a  dettare  specifiche
disposizioni  e  a  stipulare  apposite  convenzioni  sia  con  altri
soggetti  pubblici  e  privati  sia  con  operatori  interessati  per
attivare  le  nuove  modalita' di emissione, distribuzione, vendita e
riscossione   dei   biglietti   d'ingresso.   Le  disposizioni  e  le
convenzioni  possono  riguardare  alcuni  o  tutti i luoghi di cui al
comma 1, situati in singole citta' o in delimitate aree geografiche.