IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di accelerare la realizzazione degli interventi urgenti nelle aree depresse; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Interventi urgenti tramite commissario ad acta 1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui la mancata attuazione degli interventi dipenda da grave inadeguatezza strutturale, organizzativa e funzionale della pubblica amministrazione e l'urgenza sia tale da non consentire di procedere diversamente, il commissario ad acta puo' provvedere mediante apposita convenzione con altri soggetti, tecnicamente idonei".