IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di accelerare la
realizzazione degli interventi urgenti nelle aree depresse;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 maggio 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione
  economica e per il coordinamento    delle   politiche   dell'Unione
                              europea; E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
           Interventi urgenti tramite commissario ad acta
 1.  All'articolo  5,  comma  2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n.
163,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n.
273,  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui la
mancata  attuazione  degli  interventi dipenda da grave inadeguatezza
strutturale,    organizzativa    e    funzionale    della    pubblica
amministrazione  e  l'urgenza sia tale da non consentire di procedere
diversamente,   il  commissario  ad  acta  puo'  provvedere  mediante
apposita convenzione con altri soggetti, tecnicamente idonei".