IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di provvedere in
ordine  alla  copertura delle spese connesse all'imposizione di oneri
di  servizio  pubblico  per  servizi  aerei  di  linea di particolare
rilevanza  sociale, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n.
2408 del Consiglio del 23 luglio 1992;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
completare  gli  interventi  a favore delle imprese cantieristiche ed
armatoriali, al fine di fronteggiare la forte concorrenza dei mercati
internazionali, nonche' di emanare ulteriori disposizioni concernenti
i  lavoratori  portuali  e  i  dipendenti dei soppressi enti portuali
necessarie al completamento della riforma dell'ordinamento portuale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 maggio 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro  dei  trasporti e della navigazione, di
concerto  con  i  Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  delle  finanze, della
sanita' e dei lavori pubblici e dell'ambiente;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
        Oneri di servizio pubblico per servizi aerei di linea
  1.  E' autorizzato il rimborso da parte del Ministero dei trasporti
e  della navigazione delle compensazioni finanziarie conseguenti alla
imposizione  di  oneri di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 4
del regolamento (CEE) n. 2408, del Consiglio del 23 luglio 1992.
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1, valutato in
lire  1.000  milioni  per l'anno 1996 e in lire 2.400 milioni annui a
decorrere   dall'anno   1997,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998,  sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del   tesoro  per  l'anno  finanziario  1996,  all'uopo  parzialmente
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero dei trasporti e
della navigazione.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.