IL MINISTRO DEL TESORO
   Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, testo  unico  delle
disposizioni di legge sulle opere idrauliche;
   Vista  la  legge  18  maggio  1989,  n.  183, recante norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
   Visto l'art. 34 della citata legge n.  183/1989  che  individua  i
Consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;
   Vista  la  legge  16  dicembre  1993,  n. 520 recante norme per la
soppressione dei Consorzi Idraulici di terza categoria;
   Visto l'art. 66 del decreto-legge  26  febbraio  1994,  n.  134  e
successive reiterazioni, concernenti "Disposizioni urgenti in materia
di differimento di termini previsti da disposizioni legislative", che
chiarisce  che le statuizioni di cui all'art. 1, primo periodo, della
sopra citata legge n.  520  del  1993,  si  intendono  riferite  agli
esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993;
   Vista  la  legge  4  dicembre  1956,  n.  1404 recante norme sulla
soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di
altri enti sotto qualsiasi forma  costituiti,  soggetti  a  vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988,
n. 396 con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni  e'  stato  denominato
Ispettorato  generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
   Vista la relazione illustrativa sulla  gestione  liquidatoria  del
consorzio  idraulico  di  terza  categoria del fiume Enza di San Polo
d'Enza (Reggio Emilia) dalla quale risulta che la gestione chiude con
un avanzo di L. 80.250.054 derivante dalle disponibilita' finanziarie
di L. 79.748.784 versate dal soppresso Consorzio  e  dagli  interessi
relativi  maturati  al  31  dicembre 1994 sul conto corrente bancario
acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro ed intestato al Consorzio
per L. 501.270;
   Vista la nota con la quale e' stata data disposizione dalla  Banca
Nazionale  del  Lavoro  di  estinguere  il  conto  corrente  bancario
intestato  al  consorzio  e  di  versare  tutte   le   disponibilita'
finanziare, comprensive degli interessi maturati fino alla estinzione
del  conto  stesso,  sul  fondo  di cui al 2 comma dell'art. 14 della
legge n. 1404/1956;
   Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono
state ultimate,  per  cui,  a  norma  dell'art.  13  della  legge  n.
1404/1956,  puo'  dichiararsi  chiusa  la liquidazione del patrimonio
dell'ente medesimo;
   Atteso che per l'avanzo finale di  liquidazione  non  e'  prevista
alcuna specifica destinazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   La  liquidazione  del  patrimonio del consorzio idraulico di terza
categoria del fiume Enza di San Polo d'Enza (Reggio Emilia) e' chiusa
a tutti gli effetti.