IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  il  decreto  ministeriale 16 novembre 1995 recante i criteri
per la concessione dei benefici di cui  all'art.  6,  comma  24,  del
decreto-legge  2 ottobre 1995, reiterato con decreti-legge 4 dicembre
1995, n. 515, 1 febbraio 1996, n. 39, e 2 aprile 1996, n. 180;
  Vista l'istanza presentata dalla De Angeli S.r.l. di Ascoli  Piceno
in data 30 settembre 1995;
  Considerato  che  la  Cavirivest  S.p.a.  e' stata posta in data 10
marzo 1992 in amministrazione straordinaria  ed  ha  usufruito  della
continuazione  dell'esercizio di impresa fino al 30 giugno 1995 e che
dal 1 luglio 1995 l'amministrazione straordinaria e' entrata in  fase
liquidatoria;
  Considerato  che  il  Ministero  dell'industria  ha  autorizzato il
commissario straordinario, con  decreto  del  20  settembre  1995,  a
cedere  il complesso di beni aziendali e l'attivita' della Cavirivest
in amministrazione straordinaria alla De  Angeli  S.r.l.  per  quanto
concerne  lo  stabilimento  di  Bagnoli di Sopra (Padova) e alla Irce
S.p.a. per quanto attiene lo stabilimento di Umbertide (Perugia);
  Considerato che in data 27 settembre 1995 al Ministero  del  lavoro
nell'ambito  della procedura di cui all'art. 47, comma 5, della legge
29 dicembre 1990, n. 428,  e'  stato  stipulato  un  accordo  tra  la
Cavirivest in amministrazione straordinaria, la De Angeli S.r.l. e le
organizzazioni  sindacali per quanto concerne lo stabilimento Bagnoli
di Sopra e tra la Cavirivest in amministrazione straordinaria, e  tra
la  Irce  S.p.a.  e le organizzazioni sindacale per quanto attiene lo
stabilimento di Umbertide;
  Considerato che l'accordo di cui sopra prevede la salvaguardia  dei
livelli  occupazionali  della Cavirivest S.p.a. nello stabilimento di
Bagnoli di Sopra, con la continuazione  del  rapporto  di  lavoro  di
centosessantacinque unita' della Cavirivest S.p.a.;
  Considerato  che  la  De Angeli S.r.l. non ha le caratteristiche di
cui all'art. 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
                              Decreta:
  L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
corrispondere   alla  De  Angeli  S.r.l.  di  Ascoli  Piceno,  per  i
centosessantacinque lavoratori dello stabilimento di Bagnoli di Sopra
il cui rapporto di lavoro continua ai sensi dell'art.  47,  comma  5,
della  legge  29 dicembre 1990, n. 428, i benefici previsti dall'art.
8, comma 4, e dell'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio  1991,  n.
223.
   Roma, 10 aprile 1996
                                                    Il Ministro: TREU