IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1995 recante i criteri per la concessione dei benefici di cui all'art. 6, comma 24, del decreto-legge 2 ottobre 1995, reiterato con decreti-legge 4 dicembre 1995, n. 515, 1 febbraio 1996, n. 39, e 2 aprile 1996, n. 180; Vista l'istanza presentata dalla De Angeli S.r.l. di Ascoli Piceno in data 30 settembre 1995; Considerato che la Cavirivest S.p.a. e' stata posta in data 10 marzo 1992 in amministrazione straordinaria ed ha usufruito della continuazione dell'esercizio di impresa fino al 30 giugno 1995 e che dal 1 luglio 1995 l'amministrazione straordinaria e' entrata in fase liquidatoria; Considerato che il Ministero dell'industria ha autorizzato il commissario straordinario, con decreto del 20 settembre 1995, a cedere il complesso di beni aziendali e l'attivita' della Cavirivest in amministrazione straordinaria alla De Angeli S.r.l. per quanto concerne lo stabilimento di Bagnoli di Sopra (Padova) e alla Irce S.p.a. per quanto attiene lo stabilimento di Umbertide (Perugia); Considerato che in data 27 settembre 1995 al Ministero del lavoro nell'ambito della procedura di cui all'art. 47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e' stato stipulato un accordo tra la Cavirivest in amministrazione straordinaria, la De Angeli S.r.l. e le organizzazioni sindacali per quanto concerne lo stabilimento Bagnoli di Sopra e tra la Cavirivest in amministrazione straordinaria, e tra la Irce S.p.a. e le organizzazioni sindacale per quanto attiene lo stabilimento di Umbertide; Considerato che l'accordo di cui sopra prevede la salvaguardia dei livelli occupazionali della Cavirivest S.p.a. nello stabilimento di Bagnoli di Sopra, con la continuazione del rapporto di lavoro di centosessantacinque unita' della Cavirivest S.p.a.; Considerato che la De Angeli S.r.l. non ha le caratteristiche di cui all'art. 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223; Decreta: L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a corrispondere alla De Angeli S.r.l. di Ascoli Piceno, per i centosessantacinque lavoratori dello stabilimento di Bagnoli di Sopra il cui rapporto di lavoro continua ai sensi dell'art. 47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, i benefici previsti dall'art. 8, comma 4, e dell'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Roma, 10 aprile 1996 Il Ministro: TREU