IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1995  recante  i  criteri
per  la  concessione  dei  benefici  di cui all'art. 6, comma 24, del
decreto-legge 2 ottobre 1995, reiterato con decreti-legge 4  dicembre
1995, n. 515, 1 febbraio 1996, n. 39, e 2 aprile 1996, n. 180;
  Vista  l'istanza presentata dalla Servola S.p.a. di Trieste in data
20 ottobre 1995;
  Considerato che la Alti forni e ferriere di Servola S.p.a. e' stata
posta in data 23 luglio 1992 in amministrazione straordinaria  e  che
il Ministero dell'industria ha autorizzato l'esercizio d'impresa fino
alla improrogabile data del 31 dicembre 1994;
  Considerato  che  in  data  30 agosto 1995 al Ministero del lavoro,
nell'ambito della procedura di cui all'art. 47, comma 5, della  legge
29  dicembre  1990,  n.  428,  e' stato stipulato un accordo tra Alti
forni e ferriere di Servola in amministrazione straordinaria, Servola
S.p.a.,  Associazione  industriale  di   Trieste   e   organizzazioni
sindacali,   che   prevede   la  salvaguardia  parziale  dei  livelli
occupazionali  della  Alti   forni   e   ferriere   di   Servola   in
amministrazione  straordinaria  con  la continuazione del rapporto di
lavoro, di quindici dipendenti con Servola S.p.a. e  la  collocazione
in  mobilita'  dei  lavoratori di Alti forni e ferriere di Servola in
amministrazione  straordinaria  (con  l'esclusione   dei   lavoratori
prepensionati)  per  i quali si riconoscono, in caso di assunzione da
parte di Servola S.p.a., i benefici previsti dall'art. 8, comma 4,  e
dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Considerato  che  lo  stabilimento  di Servola S.p.a. e' ubicato in
un'area individuata ai sensi dell'obiettivo 2 del regolamento CEE  n.
2052/1988;
  Considerato  che  Servola  S.p.a.  non ha le caratteristiche di cui
all'art. 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
                              Decreta:
  L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
corrispondere  a  Servola  S.p.a.,  per  i quindici lavoratori il cui
rapporto di lavoro continua ai sensi dell'art.  47,  comma  5,  della
legge  29  dicembre  1990,  n.  428, i benefici previsti dall'art. 8,
comma 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
   Roma, 16 aprile 1996
                                                    Il Ministro: TREU