IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1995 recante i criteri per la concessione dei benefici di cui all'art. 6, comma 24, del decreto-legge 2 ottobre 1995, reiterato con decreti-legge 4 dicembre 1995, n. 515, 1 febbraio 1996, n. 39, e 2 aprile 1996, n. 180; Vista l'istanza presentata dalla Servola S.p.a. di Trieste in data 20 ottobre 1995; Considerato che la Alti forni e ferriere di Servola S.p.a. e' stata posta in data 23 luglio 1992 in amministrazione straordinaria e che il Ministero dell'industria ha autorizzato l'esercizio d'impresa fino alla improrogabile data del 31 dicembre 1994; Considerato che in data 30 agosto 1995 al Ministero del lavoro, nell'ambito della procedura di cui all'art. 47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e' stato stipulato un accordo tra Alti forni e ferriere di Servola in amministrazione straordinaria, Servola S.p.a., Associazione industriale di Trieste e organizzazioni sindacali, che prevede la salvaguardia parziale dei livelli occupazionali della Alti forni e ferriere di Servola in amministrazione straordinaria con la continuazione del rapporto di lavoro, di quindici dipendenti con Servola S.p.a. e la collocazione in mobilita' dei lavoratori di Alti forni e ferriere di Servola in amministrazione straordinaria (con l'esclusione dei lavoratori prepensionati) per i quali si riconoscono, in caso di assunzione da parte di Servola S.p.a., i benefici previsti dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; Considerato che lo stabilimento di Servola S.p.a. e' ubicato in un'area individuata ai sensi dell'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/1988; Considerato che Servola S.p.a. non ha le caratteristiche di cui all'art. 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223; Decreta: L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a corrispondere a Servola S.p.a., per i quindici lavoratori il cui rapporto di lavoro continua ai sensi dell'art. 47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, i benefici previsti dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Roma, 16 aprile 1996 Il Ministro: TREU