Con provvedimento del maggio 1992 la Banca d'Italia, in attuazione
della  legge 17 febbraio 1992, n. 154, e del decreto del Ministro del
tesoro  del  successivo  24  aprile,  ha  emanato  le  istruzioni  di
vigilanza  in  materia  di trasparenza delle operazioni e dei servizi
bancari.
   Il testo unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia
(decreto   legislativo   n.  385/1993)  ripropone,  in  un'ottica  di
semplificazione e delegificazione,  la  disciplina  introdotta  dalla
legge n. 154/1992, apportando alcune innovazioni e chiarimenti.
   Con  le  presenti  disposizioni  viene  aggiornato il capitolo LIV
delle  istruzioni  di  vigilanza  in  materia  di  trasparenza  delle
operazioni  e  dei  servizi  bancari,  in  relazione alle innovazioni
introdotte dal testo unico con norme di immediata applicazione.
   Inoltre, avvalendosi delle deleghe attribuite alla Banca  d'Italia
dal  decreto  del  Ministro del tesoro del 24 aprile 1992, sono state
effettuate   alcune   modifiche,   eliminando    alcune    incertezze
interpretative  emerse  nel corso dell'applicazione della disciplina.
Queste riguardano, in materia di pubblicita':
    gli schemi degli avvisi sintetici, per i  quali  viene  eliminata
l'obbligatorieta'  di  quelli  non  piu' coerenti con il nuovo quadro
normativo;
    la conservazione accentrata degli avvisi sintetici  e  dei  fogli
informativi   analitici,   che   viene  resa  possibile  purche'  sia
assicurata la tempestiva disponibilita' della  documentazione  presso
ciascuna   succursale,   anche  attraverso  l'utilizzo  di  procedure
informatiche;
    le emissioni di  titoli  a  tasso  variabile,  per  le  quali  e'
previsto  che  venga  pubblicizzato,  oltre  al rendimento al momento
della sottoscrizione, il criterio di indicizzazione con l'indicazione
anche degli ultimi valori assunti dai parametri  di  riferimento,  la
periodicita'  di  revisione  del tasso; cio' allo scopo di consentire
alla clientela una migliore percezione dei rendimenti effettivi;
    le operazioni di finanziamento a tasso variabile, per le quali e'
precisato che i fogli informativi analitici pubblicizzino l'eventuale
tasso d'ingresso, il criterio  di  indicizzazione  con  l'indicazione
anche  degli  ultimi  valori assunti dai parametri di riferimento, la
periodicita'  di  revisione;  vengono  inoltre  fornite   indicazioni
sull'opportunita'  di  informare  la clientela sui rischi connessi ai
meccanismi di indicizzazione e, per  le  operazioni  in  valuta,  dei
rischi di oscillazione delle ragioni di cambio;
    i  giorni valuta applicati per l'imputazione degli interessi alla
clientela,    quantificando    il    relativo     onere     calcolato
convenzionalmente   sulla   base   dei   tassi  pubblicizzati  e  con
riferimento ad un capitale di L. 1.000.000.
   Relativamente alle comunicazioni periodiche alla clientela,  viene
previsto che:
    l'obbligo  di fornire le comunicazioni per i libretti di deposito
al  portatore  si  intende  assolto  mettendo  a  disposizione  della
clientela  l'estratto  conto  annuale  presso la succursale in cui e'
intrattenuto il rapporto;
    le  parti  possono  convenire l'omissione delle comunicazioni nei
casi di rapporti che non registrano movimenti  da  oltre  un  anno  e
presentano un saldo creditore non superiore a L. 5.000.000;
    le parti possono concordare l'omissione della comunicazione per i
contratti  di  deposito titoli a custodia e amministrazione quando il
valore nominale dei titoli non  supera  lire  50  milioni  e  non  si
registrano  movimenti  da  oltre  un  anno;  la medesima possibilita'
sussiste quando, anche in  presenza  di  movimenti,  le  informazioni
richieste  sono  contenute  nelle  comunicazioni  relative  ad  altri
rapporti di durata.
   La disciplina  sulla  trasparenza  stabilisce  principi  e  regole
minimali.  Essa diviene strumento efficace di concorrenza e di tutela
della clientela col concorso  di  un  comportamento  degli  operatori
informato  al  corretto  svolgimento dei rapporti con la clientela. A
tal  fine,  non  e'  sufficiente,  soprattutto  nei  confronti  della
clientela  meno  consapevole,  la  formale adesione alle prescrizioni
normative, ma occorre il rispetto di regole deontologiche fondate sui
criteri di buona fede e correttezza nelle relazioni di affari. Questo
comportamento,  connaturato  al  carattere  fiduciario  del  rapporto
banca-cliente,  consente nel lungo termine alla banca di fronteggiare
le sollecitazioni provenienti dalla concorrenza e  di  rafforzare  il
grado di fidelizzazione della clientela, con benefici per la banca in
termini di reputazione sul mercato.
   Le  allegate istruzioni, che danno luogo ad una nuova versione del
capitolo LIV,  saranno  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed entreranno in vigore decorsi quindici giorni
dalla data della loro pubblicazione.
   L'adeguamento  ai  nuovi  obblighi  in  materia  di   pubblicita',
introdotti  dalle  presenti  disposizioni,  dovra' avvenire entro sei
mesi dall'entrata in vigore delle medesime.
                                                Il Governatore: FAZIO