Con provvedimento del maggio 1992 la Banca d'Italia, in attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 154, e del decreto del Ministro del tesoro del successivo 24 aprile, ha emanato le istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari. Il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385/1993) ripropone, in un'ottica di semplificazione e delegificazione, la disciplina introdotta dalla legge n. 154/1992, apportando alcune innovazioni e chiarimenti. Con le presenti disposizioni viene aggiornato il capitolo LIV delle istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, in relazione alle innovazioni introdotte dal testo unico con norme di immediata applicazione. Inoltre, avvalendosi delle deleghe attribuite alla Banca d'Italia dal decreto del Ministro del tesoro del 24 aprile 1992, sono state effettuate alcune modifiche, eliminando alcune incertezze interpretative emerse nel corso dell'applicazione della disciplina. Queste riguardano, in materia di pubblicita': gli schemi degli avvisi sintetici, per i quali viene eliminata l'obbligatorieta' di quelli non piu' coerenti con il nuovo quadro normativo; la conservazione accentrata degli avvisi sintetici e dei fogli informativi analitici, che viene resa possibile purche' sia assicurata la tempestiva disponibilita' della documentazione presso ciascuna succursale, anche attraverso l'utilizzo di procedure informatiche; le emissioni di titoli a tasso variabile, per le quali e' previsto che venga pubblicizzato, oltre al rendimento al momento della sottoscrizione, il criterio di indicizzazione con l'indicazione anche degli ultimi valori assunti dai parametri di riferimento, la periodicita' di revisione del tasso; cio' allo scopo di consentire alla clientela una migliore percezione dei rendimenti effettivi; le operazioni di finanziamento a tasso variabile, per le quali e' precisato che i fogli informativi analitici pubblicizzino l'eventuale tasso d'ingresso, il criterio di indicizzazione con l'indicazione anche degli ultimi valori assunti dai parametri di riferimento, la periodicita' di revisione; vengono inoltre fornite indicazioni sull'opportunita' di informare la clientela sui rischi connessi ai meccanismi di indicizzazione e, per le operazioni in valuta, dei rischi di oscillazione delle ragioni di cambio; i giorni valuta applicati per l'imputazione degli interessi alla clientela, quantificando il relativo onere calcolato convenzionalmente sulla base dei tassi pubblicizzati e con riferimento ad un capitale di L. 1.000.000. Relativamente alle comunicazioni periodiche alla clientela, viene previsto che: l'obbligo di fornire le comunicazioni per i libretti di deposito al portatore si intende assolto mettendo a disposizione della clientela l'estratto conto annuale presso la succursale in cui e' intrattenuto il rapporto; le parti possono convenire l'omissione delle comunicazioni nei casi di rapporti che non registrano movimenti da oltre un anno e presentano un saldo creditore non superiore a L. 5.000.000; le parti possono concordare l'omissione della comunicazione per i contratti di deposito titoli a custodia e amministrazione quando il valore nominale dei titoli non supera lire 50 milioni e non si registrano movimenti da oltre un anno; la medesima possibilita' sussiste quando, anche in presenza di movimenti, le informazioni richieste sono contenute nelle comunicazioni relative ad altri rapporti di durata. La disciplina sulla trasparenza stabilisce principi e regole minimali. Essa diviene strumento efficace di concorrenza e di tutela della clientela col concorso di un comportamento degli operatori informato al corretto svolgimento dei rapporti con la clientela. A tal fine, non e' sufficiente, soprattutto nei confronti della clientela meno consapevole, la formale adesione alle prescrizioni normative, ma occorre il rispetto di regole deontologiche fondate sui criteri di buona fede e correttezza nelle relazioni di affari. Questo comportamento, connaturato al carattere fiduciario del rapporto banca-cliente, consente nel lungo termine alla banca di fronteggiare le sollecitazioni provenienti dalla concorrenza e di rafforzare il grado di fidelizzazione della clientela, con benefici per la banca in termini di reputazione sul mercato. Le allegate istruzioni, che danno luogo ad una nuova versione del capitolo LIV, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entreranno in vigore decorsi quindici giorni dalla data della loro pubblicazione. L'adeguamento ai nuovi obblighi in materia di pubblicita', introdotti dalle presenti disposizioni, dovra' avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore delle medesime. Il Governatore: FAZIO