Il  titolo  VI  del  decreto  legislativo 1 settembre 1993, n. 385
(testo unico bancario) ha innovato  la  disciplina  introdotta  dalla
legge  n.  154/1992  in  materia  di  trasparenza  delle operazioni e
servizi bancari e finanziari.
   Per gli intermediari non bancari, i mutamenti di maggiore  rilievo
riguardano  il  novero  dei  soggetti  tenuti al rispetto della nuova
regolamentazione: l'art. 115, comma 1, del testo unico bancario ne ha
infatti circoscritto l'applicazione ai soli "intermediari finanziari"
disciplinati  dal  testo  unico  medesimo,  escludendo  pertanto  gli
operatori  in  valori mobiliari previsti dalla legge n. 1/1991, per i
quali permane la disciplina di settore.
   In relazione a cio', e nelle more  dell'emanazione  da  parte  del
CICR  della  disciplina  attuativa del richiamato titolo VI del testo
unico bancario, con il presente aggiornamento si e' provveduto a:
    1) ridefinire - per quanto concerne gli intermediari operanti nel
comparto non bancario - l'ambito  di  applicazione  soggettivo  della
normativa,   prevedendo   che  alla  medesima  siano  sottoposti  gli
intermediari  finanziari  iscritti  negli  elenchi   previsti   dagli
articoli 106 e 107 del testo unico bancario;
    2)  integrare  le  vigenti  disposizioni  con  le altre norme del
citato testo unico di immediata applicazione  e  con  le  indicazioni
interpretative   fornite   agli   intermediari   in  questi  anni  di
applicazione della normativa.
   Sono state inoltre introdotte alcune modifiche alla disciplina  in
materia  di  pubblicita'  delle  operazioni  di finanziamento a tasso
variabile. In particolare, e' stato previsto che nei  relativi  fogli
analitici   debbano   essere   contenute   informazioni   concernenti
l'eventuale  tasso  di  ingresso,  gli  ultimi  valori  assunti   dai
parametri  di  riferimento  per  la  determinazione  del tasso stesso
nonche' la periodicita' di revisione.
   Le  presenti  disposizioni  verranno  pubblicate  nella   Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana ed entreranno in vigore decorsi
quindici giorni dalla data della loro pubblicazione.
   L'adeguamento  ai  nuovi  obblighi  in  materia   di   pubblicita'
introdotti dalle presenti disposizioni dovra' avvenire entro sei mesi
dall'entrata in vigore delle medesime.
                                                Il Governatore: FAZIO