Il titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario) ha innovato la disciplina introdotta dalla legge n. 154/1992 in materia di trasparenza delle operazioni e servizi bancari e finanziari. Per gli intermediari non bancari, i mutamenti di maggiore rilievo riguardano il novero dei soggetti tenuti al rispetto della nuova regolamentazione: l'art. 115, comma 1, del testo unico bancario ne ha infatti circoscritto l'applicazione ai soli "intermediari finanziari" disciplinati dal testo unico medesimo, escludendo pertanto gli operatori in valori mobiliari previsti dalla legge n. 1/1991, per i quali permane la disciplina di settore. In relazione a cio', e nelle more dell'emanazione da parte del CICR della disciplina attuativa del richiamato titolo VI del testo unico bancario, con il presente aggiornamento si e' provveduto a: 1) ridefinire - per quanto concerne gli intermediari operanti nel comparto non bancario - l'ambito di applicazione soggettivo della normativa, prevedendo che alla medesima siano sottoposti gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario; 2) integrare le vigenti disposizioni con le altre norme del citato testo unico di immediata applicazione e con le indicazioni interpretative fornite agli intermediari in questi anni di applicazione della normativa. Sono state inoltre introdotte alcune modifiche alla disciplina in materia di pubblicita' delle operazioni di finanziamento a tasso variabile. In particolare, e' stato previsto che nei relativi fogli analitici debbano essere contenute informazioni concernenti l'eventuale tasso di ingresso, gli ultimi valori assunti dai parametri di riferimento per la determinazione del tasso stesso nonche' la periodicita' di revisione. Le presenti disposizioni verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entreranno in vigore decorsi quindici giorni dalla data della loro pubblicazione. L'adeguamento ai nuovi obblighi in materia di pubblicita' introdotti dalle presenti disposizioni dovra' avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore delle medesime. Il Governatore: FAZIO