IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visti gli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352; Visto l'art 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71; Riconosciuta la necessita' di determinare i casi di esclusione del diritto di accesso per i provvedimenti amministrativi formati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; Sentita la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 9 novembre 1995; Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera GM/96868/4205 DL/CR del 3 aprile 1996, ai sensi del citato art. 17 della legge n. 400/1988; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1 1. Sono sottratte al diritto di accesso, in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, le seguenti categorie di documenti formati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o comunque rientranti nella sua disponibilita': a) accordi internazionali in preparazione; b) atti riferibili ad accordi internazionali, classificati dagli accordi stessi come "riservati"; c) atti relativi alla concessione del nulla osta di segretezza; d) piani per la gestione e per la protezione di impianti di telecomunicazioni in situazioni di crisi e di guerra; e) atti relativi alla messa a disposizione da parte dei concessionari di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico di circuiti per la difesa e per la protezione dello Stato; f) contratti soggetti a classifica di segretezza per la protezione e per la sicurezza dello Stato; g) piani di utilizzo del personale per esigenze della difesa dello Stato; h) piani concernenti l'assegnazione di radiofrequenze per la difesa e per la protezione dello Stato; i) atti relativi alla dislocazione di cavi sottomarini per telecomunicazioni e di impianti in ponte radio, ove riguardino la difesa e la protezione dello Stato, fatte salve in ogni caso le ulteriori ipotesi di esclusione previste da norme vigenti.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.