IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 
 
  Visti gli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.
  352; 
  Visto l'art 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 1 dicembre 1993,  n.  487,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71; 
  Riconosciuta la necessita' di determinare i casi di esclusione  del
diritto di accesso per i  provvedimenti  amministrativi  formati  dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; 
  Sentita la commissione per l'accesso ai  documenti  amministrativi,
di cui all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 9 novembre 1995; 
  Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con lettera GM/96868/4205 DL/CR del 3 aprile 1996, ai  sensi
del citato art. 17 della legge n. 400/1988; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sono sottratte al diritto di accesso, in relazione  all'esigenza
di salvaguardare la sicurezza, la difesa  nazionale  e  le  relazioni
internazionali,  le  seguenti  categorie  di  documenti  formati  dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o comunque rientranti
nella sua disponibilita': 
    a) accordi internazionali in preparazione; 
    b) atti riferibili ad accordi internazionali, classificati  dagli
accordi stessi come "riservati"; 
    c) atti relativi alla concessione del nulla osta di segretezza; 
    d) piani per la gestione e  per  la  protezione  di  impianti  di
telecomunicazioni in situazioni di crisi e di guerra; 
    e)  atti  relativi  alla  messa  a  disposizione  da  parte   dei
concessionari di servizi di  telecomunicazioni  ad  uso  pubblico  di
circuiti per la difesa e per la protezione dello Stato; 
    f)  contratti  soggetti  a  classifica  di  segretezza   per   la
protezione e per la sicurezza dello Stato; 
    g) piani di utilizzo del  personale  per  esigenze  della  difesa
dello Stato; 
    h) piani concernenti  l'assegnazione  di  radiofrequenze  per  la
difesa e per la protezione dello Stato; 
    i) atti  relativi  alla  dislocazione  di  cavi  sottomarini  per
telecomunicazioni e di impianti in ponte  radio,  ove  riguardino  la
difesa e la protezione dello Stato,  fatte  salve  in  ogni  caso  le
ulteriori ipotesi di esclusione previste da norme vigenti. 
 
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.