IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia (di seguito "testo unico"), emanato con decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
Visto l'art. 107, comma 1, del testo unico che stabilisce che il
Ministro del tesoro determina, sentite la Banca d'Italia e la Consob,
criteri oggettivi in base ai quali sono individuati gli intermediari
finanziari che si devono iscrivere nell'elenco speciale tenuto dalla
Banca d'Italia;
Visto l'art. 155, comma 2, del testo unico che include nell'ambito
di applicazione del citato art. 107 le societa' finanziarie per
l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art. 2 della legge 5 ottobre
1991, n. 317;
Visti i propri decreti del 27 agosto 1993 e del 17 novembre 1993,
che hanno determinato i criteri oggettivi in base ai quali vengono
individuati i soggetti da iscrivere nel surrichiamato elenco
speciale;
Visto il proprio decreto del 6 luglio 1994 che ha specificato il
contenuto delle attivita' di cui all'art. 106, comma 1, del testo
unico ed in quali circostanze le medesime sono esercitate nei
confronti del pubblico;
Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare
istruzioni in materia di bilancio degli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico;
Ravvisata l'esigenza di aggiornare, alla luce dei mutamenti
intervenuti nel contesto normativo di riferimento, i parametri per
l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico
degli intermediari esercenti attivita' di assunzione di
partecipazioni;
Considerata l'opportunita' di adeguare, al fine di preservare il
quadro generale di coerenza della disciplina, i criteri per
l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico
degli intermediari che esercitano l'attivita' di concessione di
finanziamenti;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2 della legge 5 ottobre 1991,
n. 317, le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo
devono avere come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di
partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese
costituite in forma di societa' di capitali. Esse pertanto sono
equiparabili agli intermediari che assumono partecipazioni;
Considerato che la finalita' di assoggettare a controllo solo gli
intermediari finanziari aventi rilevanza nei circuiti di
finanziamento dell'economia e' perseguibile con l'adozione di criteri
di selezione degli intermediari medesimi riferiti anche solo ad
alcuni dei parametri indicati dall'art. 107, comma 1, del testo
unico;
Ritenuto che per la determinazione delle singole componenti dei
parametri utili per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art.
107 del testo unico si faccia riferimento sia alla disciplina del
bilancio degli enti finanziari di cui al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87, sia alle norme emanate dalla Banca d'Italia in
materia di mezzi patrimoniali degli organismi vigilati;
Avuta presente l'esigenza di evitare che, per effetto
dell'applicazione dei nuovi parametri, possano derivare pregiudizi
agli intermediari finanziari in atto iscritti nell'elenco speciale di
cui all'art. 107 del testo unico e che non siano in possesso dei
nuovi requisiti previsti;
Tenuto conto dell'opportunita' di prevedere termini temporali piu'
ampi per la cancellazione dall'elenco speciale di cui all'art. 107
del testo unico;
Sentite la Banca d'Italia e la Consob ai sensi dell'art. 107, comma
1, del testo unico;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende:
a) per "testo unico", il testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia emanato con decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385;
b) per "elenco generale", l'elenco di cui all'articolo 106, comma
1, del testo unico;
c) per "elenco speciale", l'elenco di cui all'articolo 107, comma
1, del testo unico;
d) per "intermediari", gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco generale e le societa' finanziarie per l'innovazione e lo
sviluppo di cui all'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
2. Ai fini del presente decreto il rapporto di controllo e'
verificato quando sussistono le condizioni stabilite dall'art. 59,
comma 1, lettera a), del testo unico.