IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;
Visto il decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 343;
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Ritenuta l'urgenza di dare attuazione al disposto di cui all'art.
1, comma 2, lettera c), della legge n. 343/1995 sopraindicata a
sostegno della ristrutturazione del settore per le finalita' di cui
all'art. 21 della legge n. 84/1994 surrichiamata;
Considerato che gli interventi predetti sono esclusivamente
finalizzati a favorire il riequilibrio gestionale e l'operativita'
delle compagnie-imprese e non comportano distorsioni indebite nelle
situazioni concorrenziali;
Considerata la necessita' di individuare criteri e modalita' per
l'attuazione degli interventi medesimi in conformita' a quanto
previsto dalla legge n. 343/1995 ed in misura adeguata e
proporzionale alle esigenze di ristrutturazione;
Considerato che nel corso dell'iter parlamentare della legge n.
343/1995 sono state illustrate, alla Commissione della Comunita'
europea, fornendo idonea documentazione, le finalita' della legge
medesima e gli obiettivi che il Governo intende perseguire per
favorire la realizzazione del nuovo assetto portuale di cui alla
legge n. 84/1994;
Visto che la Commissione della Comunita' europea e' stata di
recente nuovamente informata della difficile situazione in cui versa
la portualita' italiana nell'imminenza della conclusione del periodo
di transizione previsto dalla riforma di cui alla legge 28 gennaio
1994, n. 84, e della necessita' di non ritardare ulteriormente
l'attuazione delle misure di sostegno previste, a tal fine, dalla
legge 8 agosto 1995, n. 343, e che tali misure rappresentano un
ultimo intervento strettamente necessario al completamento del
processo di liberalizzazione dei porti.
Considerato che il Consiglio dei Ministri nel corso della riunione
del 2 maggio 1996, ha preso atto dell'urgenza di dare attuazione alle
misure di sostegno e delle comunicazioni rese alla Commissione della
Comunita' europea;
Visto che nella riunione del 13 maggio 1996 il rappresentante delle
autorita' portuali, le rappresentanze delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente
rappresentative, le rappresentanze degli utenti portuali ed il
rappresentante dell'Associazione nazionale delle compagnie-imprese
portuali sono stati sentiti in ordine ai criteri e modalita' ai fini
dell'attuazione degli interventi di cui alla legge n. 343/1995;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli interventi da erogare alle compagnie che non fruiscono degli
sgravi degli oneri sociali di cui alla sentenza della Corte
costituzionale n. 261 del 1991 sono comprensivi di una quota parte
del 70 per cento di 100 miliardi in misura proporzionale al numero
dei lavoratori e degli addetti in organico alla data del 18 marzo
1995 e di una quota parte del restante 30 per cento.
2. Ai fini dell'individuazione della quota parte del 30 per cento
sono tenuti presenti i seguenti criteri:
a) la situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 1995 con
particolare riferimento ai bilanci degli anni 1992, 1993 e 1994 ed al
grado di esigibilita' dei crediti esposti;
b) la strategicita' dei porti per l'economia del Paese e la
valenza sul piano operativo e funzionale delle compagnie che vi
operano;
c) i piani di risanamento della gestione;
d) i progetti di investimento a breve-medio termine;
e) i programmi operativi a breve termine.