IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1996, n. 146, concernente
interventi in favore dei settori cantieristico, armatoriale e
portuale;
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Ritenuta la necessita' di stabilire i termini, i criteri e le
modalita' per l'attribuzione del beneficio di cui al comma 1
dell'art. 3 del decreto-legge n. 146/1996;
Considerato che le dotazioni organiche dei lavoratori e dei
dipendenti delle compagnie-imprese e relative eccedenze di cui al
decreto ministeriale 16 maggio 1995 risultano ancora rispondenti alla
situazione operativa dei porti nell'anno 1996;
Visto che le eccedenze superano notevolmente il numero di domande
di pensionamento anticipato presentate dai lavoratori e dipendenti in
possesso dei requisiti richiesti;
Visto che nella riunione del 13 maggio 1996 le rappresentanze delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali a carattere
nazionale maggiormente rappresentative, il rappresentante del
Comitato nazionale di coordinamento degli utenti e degli operatori
portuali, il rappresentante dell'Assoporti ed il rappresentante
dell'Associazione nazionale delle compagnie-imprese portuali sono
stati sentiti in ordine ai criteri generali per l'attribuzione del
beneficio del prepensionamento anticipato ai singoli porti;
Decreta:
Art. 1.
L'assegnazione del beneficio previsto dal decreto-legge 21 marzo
1996, n. 146, concernente il collocamento in pensionamento anticipato
dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali,
compresi i lavoratori della compagnia Carenanti del porto di Genova,
trasformati in impresa ai sensi dell'art. 21 della legge n. 84/1994
richiamata nelle premesse, e' effettuata nell'ambito delle eccedenze
di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1995 indicato nelle
premesse.