IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;
  Visto   il   decreto-legge  21  marzo  1996,  n.  146,  concernente
interventi  in  favore  dei  settori  cantieristico,  armatoriale   e
portuale;
  Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Ritenuta  la  necessita'  di  stabilire  i  termini, i criteri e le
modalita'  per  l'attribuzione  del  beneficio  di  cui  al  comma  1
dell'art. 3 del decreto-legge n. 146/1996;
  Considerato  che  le  dotazioni  organiche  dei  lavoratori  e  dei
dipendenti delle compagnie-imprese e relative  eccedenze  di  cui  al
decreto ministeriale 16 maggio 1995 risultano ancora rispondenti alla
situazione operativa dei porti nell'anno 1996;
  Visto  che  le eccedenze superano notevolmente il numero di domande
di pensionamento anticipato presentate dai lavoratori e dipendenti in
possesso dei requisiti richiesti;
  Visto che nella riunione del 13 maggio 1996 le rappresentanze delle
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori   portuali   a   carattere
nazionale   maggiormente   rappresentative,   il  rappresentante  del
Comitato nazionale di coordinamento degli utenti  e  degli  operatori
portuali,  il  rappresentante  dell'Assoporti  ed  il  rappresentante
dell'Associazione nazionale  delle  compagnie-imprese  portuali  sono
stati  sentiti  in  ordine ai criteri generali per l'attribuzione del
beneficio del prepensionamento anticipato ai singoli porti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'assegnazione del beneficio previsto dal  decreto-legge  21  marzo
1996, n. 146, concernente il collocamento in pensionamento anticipato
dei  lavoratori  e  dipendenti  delle  compagnie  e  gruppi portuali,
compresi i lavoratori della compagnia Carenanti del porto di  Genova,
trasformati  in  impresa ai sensi dell'art. 21 della legge n. 84/1994
richiamata nelle premesse, e' effettuata nell'ambito delle  eccedenze
di  cui  al  decreto  ministeriale  16  maggio  1995  indicato  nelle
premesse.