Agli enti proprietari e gestori di strade ed autostrade
La sicurezza della circolazione lungo le strade ed autostrade e'
strettamente connessa alla qualita' di realizzazione ed al livello di
manutenzione e di servizio non solo della piattaforma stradale ma
anche delle pertinenze di esercizio di seguito elencate:
a) apparecchi, giunti, appoggi e sistemi antisismici per ponti e
viadotti;
b) barriere di sicurezza;
c) barriere fonoassorbenti;
d) impianti elettrici;
e) impianti di illuminazione;
f) impianti di ventilazione;
g) impianti tecnologici per l'edilizia civile ed industriale;
h) impianti di telecomunicazioni;
i) segnaletica verticale e orizzontale.
Pertanto considerato che nell'ambito di tali categorie di beni e'
determinante, per il raggiungimento del suddetto obiettivo, la
rispondenza dei prodotti forniti a precisi criteri di qualita' e
considerato altresi' che il rispetto di detti criteri di qualita'
contribuisce ad una piu' funzionale ed economica gestione della rete
da parte degli enti in indirizzo, si impartiscono le seguenti
direttive.
I beni da fornire per la realizzazione delle sopraelencate
pertinenze di esercizio nell'ambito delle strade e delle relative
pertinenze di servizio devono comunque essere stati prodotti nel
rispetto del principio della qualita', in conformita' ai requisiti
delle specifiche tecniche predisposte da ciascun ente proprietario e
che fanno riferimento alle norme nazionali di recepimento delle
direttive europee nonche' alle altre norme nazionali ed alle
prescrizioni tecniche in vigore.
Pertanto, indipendentemente dal sistema di affidamento individuato
in applicazione della normativa vigente, nei bandi di gara, oltre
alle informazioni di rito dovra' essere indicato che:
per le gare il cui importo sia inferiore alla soglia comunitaria
delle 200.000 ECU (IVA esclusa), in sede di offerta i concorrenti
dovranno presentare, oltre alla documentazione di rito, una
dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, con firma
autenticata (in caso di associazioni temporanee di imprese una
dichiarazione per ciascuna delle imprese partecipanti
all'associazione), nella quale viene attestato che i loro fornitori
realizzeranno la fornitura come prescritto nelle specifiche tecniche
dell'ente e secondo i criteri che assicurano la qualita' della
fabbricazione ai sensi delle norme UNI EN ISO 9002/94, rilasciando la
relativa dichiarazione di conformita' ai sensi della norma EN 45014.
A decorrere dal 1 gennaio 1997 detta dichiarazione di conformita'
sara' sostituita da una certificazione rilasciata da un organismo di
ispezione operante in accordo alle norme in materia;
per le gare il cui importo eguagli o superi la soglia comunitaria
delle 200.000 ECU (IVA esclusa), in sede di offerta i concorrenti
dovranno dichiarare, oltre a quanto previsto dal precedente punto,
che si approvvigioneranno da fornitori, della Unione europea o di
Paesi terzi, che operano con sistema di qualita' aziendale,
rispondente alle norme internazionali UNI EN ISO 9000, con
certificazione di qualita' rilasciata da enti certificatori
accreditati ai sensi delle norme della serie EN 45000.
Al fine di consentire alle imprese interessate di adeguarsi alle
presenti direttive, le stesse dovranno essere applicate dagli enti in
indirizzo dopo tre mesi dalla loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro: BARATTA