IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto del Presidente dalla Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320, concernente il regolamento di polizia veterinaria;
Visto l'art. 2, comma 6, della legge 9 giugno 1964, n. 615,
concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi
e dalla brucellosi;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, concernente modifiche alla
predetta legge n. 615;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione
del Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296, che attua le direttive CEE
77/391, 78/52 e 79/110 e stabilisce norme per l'accelerazione della
bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla
brucellosi;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto ministeriale 1 giugno 1968, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 233 del 13 settembre 1968, concernente il piano
nazionale di profilassi della tubercolosi bovina, e successive
modifiche;
Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo
1992, n. 230, e' stato pubblicato il regolamento di attuazione delle
direttive CEE 79/109, 79/111, 80/219, 80/1098, 80/1099, 80/1274,
82/893, 83/646, 84/336, 85/586, 87/489 e 88/406, concernenti norme
sanitarie in materia di scambi intracomunitari di animali della
specie bovina e suina, tenuto anche conto delle direttive 84/643,
90/422 e 90/423;
Considerato che l'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 230 recita: "Il Ministro della sanita', con propri
decreti, adotta regolamenti ai sensi dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, per estendere al territorio nazionale le norme
sanitarie previste negli allegati";
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;
Vista la decisione del Consiglio CEE n. 87/58 del 22 dicembre 1986
che istituisce un'azione complementare della Comunita' per
l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi
dei bovini;
Vista l'ordinanza ministeriale 2 gennaio 1993 concernente norme
integrative per l'eradicazione della tubercolosi dagli allevamenti
bovini, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 13 del 18 gennaio 1993;
Sentita la commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio
1968, n. 33, nella seduta del 14 giugno 1994;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella
seduta del 18 gennaio 1995;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale
dell'8 giugno 1995;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
eseguita in data 30 settembre 1995;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
Obiettivi
1. Il presente regolamento stabilisce le misure sanitarie da
applicare agli allevamenti di bovini e bufalini dell'intero
territorio nazionale per conseguire la eradicazione della tubercolosi
bovina.
2. Il piano nazionale di profilassi della tubercolosi bovina ha
l'obiettivo di eradicare in tre anni la tubercolosi dagli allevamenti
bovini e bufalini ai fini della tutela della salute pubblica e della
protezione degli allevamenti ufficialmente indenni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.