IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1994, n. 334 (supplemento
ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  16  del  20  gennaio  1995),
concernente   un  nuovo  ordinamento  delle  classi  di  abilitazione
all'insegnamento e di concorso a cattedre e  a  posti  di  insegnante
tecnico-pratico  e  di  insegnante  di arte applicata nelle scuole ed
istituti di istruzione secondaria  e  artistica  e,  in  particolare,
l'art. 4, comma 4;
  Visto  il  decreto  ministeriale  24 febbraio 1995, n. 62 (Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 14 aprile 1995) con il quale e'  stato  integrato
il  sopracitato decreto ministeriale n. 334 e, in particolare, l'art.
1, comma 4;
  Viste le ordinanze ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994 e n. 66
del 27 febbraio 1995, con le quali sono stati dettati criteri per  la
permanenza nelle graduatorie provinciali degli aspiranti supplenze in
esse gia' inseriti;
  Considerato  che,  a  seguito della creazione, per accorpamento, di
classi di concorso a cattedre e di abilitazione piu' ampie di  quelle
previste  dall'ordinamento  previgente  al  decreto  ministeriale  n.
334/1994, non tutti i titoli  di  studio  precedentemente  richiesti,
sono  ora  previsti  per l'accesso alle predette piu' ampie classi di
concorso a cattedre e di abilitazione;
  Considerato che, a seguito  della  emanazione  del  citato  decreto
ministeriale  n.  334/1994  si  e'  proceduto alla unificazione delle
preesistenti graduatorie dei concorsi a cattedre per esami e  titoli,
ancora  in corso di validita' e di quelle permanenti per soli titoli,
nonche'  delle  graduatorie  provinciali   permanenti   dei   docenti
aspiranti  alle  supplenze  e  che,  di  conseguenza,  nelle predette
graduatorie sono  presenti  docenti  che  non  posseggono  titoli  di
accesso  previsti  dal  vigente  ordinamento  per  le piu' ampie aree
disciplinari risultanti dall'accorpamento;
  Vista l'ordinanza ministeriale n. 341 del 31 ottobre 1995,  con  la
quale  in  relazione al predetto accorpamento sono gia' stati fissati
criteri per il conferimento delle supplenze  per  la  classe  13/A  -
Chimica e tecnologie chimiche;
  Considerata  la  necessita'  di fissare criteri per la stipulazione
dei  contratti  di  lavoro  a  tempo  indeterminato   e   determinato
nell'ambito  delle  predette  graduatorie dei concorsi a cattedre per
esami e titoli, o per soli titoli, nonche' di  quelle  del  personale
docente aspirante alle supplenze;
  Ritenuto,  pertanto, di dover integrare le disposizioni sopracitate
onde evitare l'assunzione di personale non idoneo;
  Visto il parere del Consiglio nazionale della  pubblica  istruzione
espresso  nella seduta del 24 ottobre 1995, al quale, nella sostanza,
il presente provvedimento si conforma;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nell'ambito delle graduatorie dei concorsi a cattedre e a posti
per esami e titoli in corso di  validita'  ovvero  nell'ambito  delle
graduatorie  permanenti  dei  concorsi  a  cattedre  per soli titoli,
nonche'  delle  graduatorie  provinciali  permanenti  del   personale
docente  abilitato  aspirante alle supplenze, i contratti di lavoro a
tempo indeterminato e, per il conferimento delle supplenze ai docenti
abilitati,  quelli  a  tempo  determinato,  vengono   stipulati,   in
relazione alla disponibilita' di cattedre e posti che si verifica per
gli  insegnamenti  che  sono  confluiti  per  accorpamento in un'area
disciplinare piu' ampia e specificamente per le  seguenti  classi  di
concorso  di  cui  al  decreto  ministeriale  n.  334/1994  citato in
premessa:
    4/A - Arte del tessuto, della moda e del costume;
    7/A - Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria;
   13/A - Chimica e tecnologie chimiche;
   17/A - Discipline economico-aziendali;
   18/A - Discipline geometriche, architettoniche e arredamento;
   20/A - Discipline meccaniche e tecnologia;
   35/A - Elettrotecnica ed applicazioni;
   36/A - Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione;
   38/A - Fisica;
   40/A - Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e
   dell'apparato masticatorio;
   42/A - Informatica;
   57/A - Scienza degli alimenti;
   60/A - Scienze naturali, chimica e geografia, fitopatologia,
   entomologia agraria microbiologia, con l'applicazione dei seguenti
   criteri:
    a) agli aspiranti in possesso dei titoli di studio  previsti  dal
citato  decreto ministeriale n. 334 sono attribuibili tutti i tipi di
cattedre e di posti disponibili;
    b) agli aspiranti non in possesso dei titoli di  studio  previsti
dal  citato  decreto  ministeriale  n.  334 sono attribuibili le sole
cattedre e i posti relativi ad insegnamenti  cui  avevano  titolo  ad
accedere  secondo l'ordinamento precedente al decreto ministeriale n.
334/1994;
    c) e' consentito agli aspiranti, di cui al punto b), di  accedere
a  tutti gli insegnamenti compresi nella suddetta classe di concorso,
solo con il possesso dell'abilitazione specifica conseguita a seguito
della partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, alle quali
saranno ammessi col  possesso  dei  titoli  di  studio  previsti  dal
previgente ordinamento.