IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1994, n. 334 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1995), concernente un nuovo ordinamento delle classi di abilitazione all'insegnamento e di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica e, in particolare, l'art. 4, comma 4; Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1995, n. 62 (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 1995) con il quale e' stato integrato il sopracitato decreto ministeriale n. 334 e, in particolare, l'art. 1, comma 4; Viste le ordinanze ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994 e n. 66 del 27 febbraio 1995, con le quali sono stati dettati criteri per la permanenza nelle graduatorie provinciali degli aspiranti supplenze in esse gia' inseriti; Considerato che, a seguito della creazione, per accorpamento, di classi di concorso a cattedre e di abilitazione piu' ampie di quelle previste dall'ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 334/1994, non tutti i titoli di studio precedentemente richiesti, sono ora previsti per l'accesso alle predette piu' ampie classi di concorso a cattedre e di abilitazione; Considerato che, a seguito della emanazione del citato decreto ministeriale n. 334/1994 si e' proceduto alla unificazione delle preesistenti graduatorie dei concorsi a cattedre per esami e titoli, ancora in corso di validita' e di quelle permanenti per soli titoli, nonche' delle graduatorie provinciali permanenti dei docenti aspiranti alle supplenze e che, di conseguenza, nelle predette graduatorie sono presenti docenti che non posseggono titoli di accesso previsti dal vigente ordinamento per le piu' ampie aree disciplinari risultanti dall'accorpamento; Vista l'ordinanza ministeriale n. 341 del 31 ottobre 1995, con la quale in relazione al predetto accorpamento sono gia' stati fissati criteri per il conferimento delle supplenze per la classe 13/A - Chimica e tecnologie chimiche; Considerata la necessita' di fissare criteri per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato nell'ambito delle predette graduatorie dei concorsi a cattedre per esami e titoli, o per soli titoli, nonche' di quelle del personale docente aspirante alle supplenze; Ritenuto, pertanto, di dover integrare le disposizioni sopracitate onde evitare l'assunzione di personale non idoneo; Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nella seduta del 24 ottobre 1995, al quale, nella sostanza, il presente provvedimento si conforma; Decreta: Art. 1. 1. Nell'ambito delle graduatorie dei concorsi a cattedre e a posti per esami e titoli in corso di validita' ovvero nell'ambito delle graduatorie permanenti dei concorsi a cattedre per soli titoli, nonche' delle graduatorie provinciali permanenti del personale docente abilitato aspirante alle supplenze, i contratti di lavoro a tempo indeterminato e, per il conferimento delle supplenze ai docenti abilitati, quelli a tempo determinato, vengono stipulati, in relazione alla disponibilita' di cattedre e posti che si verifica per gli insegnamenti che sono confluiti per accorpamento in un'area disciplinare piu' ampia e specificamente per le seguenti classi di concorso di cui al decreto ministeriale n. 334/1994 citato in premessa: 4/A - Arte del tessuto, della moda e del costume; 7/A - Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria; 13/A - Chimica e tecnologie chimiche; 17/A - Discipline economico-aziendali; 18/A - Discipline geometriche, architettoniche e arredamento; 20/A - Discipline meccaniche e tecnologia; 35/A - Elettrotecnica ed applicazioni; 36/A - Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione; 38/A - Fisica; 40/A - Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell'apparato masticatorio; 42/A - Informatica; 57/A - Scienza degli alimenti; 60/A - Scienze naturali, chimica e geografia, fitopatologia, entomologia agraria microbiologia, con l'applicazione dei seguenti criteri: a) agli aspiranti in possesso dei titoli di studio previsti dal citato decreto ministeriale n. 334 sono attribuibili tutti i tipi di cattedre e di posti disponibili; b) agli aspiranti non in possesso dei titoli di studio previsti dal citato decreto ministeriale n. 334 sono attribuibili le sole cattedre e i posti relativi ad insegnamenti cui avevano titolo ad accedere secondo l'ordinamento precedente al decreto ministeriale n. 334/1994; c) e' consentito agli aspiranti, di cui al punto b), di accedere a tutti gli insegnamenti compresi nella suddetta classe di concorso, solo con il possesso dell'abilitazione specifica conseguita a seguito della partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, alle quali saranno ammessi col possesso dei titoli di studio previsti dal previgente ordinamento.