IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309,  che  prevede  la
cessione  di  monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta ad enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Vista la legge 20 aprile 1978,  154,  concernente  la  costituzione
della  Sezione  Zecca  nell'ambito  dell'Istituto  Poligrafico  dello
Stato;
 Visto il decreto ministeriale  30  gennaio  1996,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  35  del  12  febbraio  1996, con il quale si
autorizza l'emissione di monete d'argento  da  L.  1.000  celebrative
della XXVI Olimpiade di Atlanta;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;
  Considerata la necessita':
   di  disciplinare  la  prenotazione  e  la  distribuzione  ad enti,
associazioni e privati italiani o  stranieri  delle  suddette  monete
nelle due versioni: "fior di conio" e "proof";
   di  favorire la vendita delle monete in questione anche attraverso
l'acquisto diretto presso la Sezione Zecca dell'Istituto  Poligrafico
e Zecca dello Stato;
                              Decreta:
  Gli  enti,  le associazioni, i privati italiani o stranieri possono
acquistare le monete d'argento da L.  1.000  celebrative  della  XXVI
Olimpiade di Atlanta - dal 1 luglio al 31 ottobre 1996, sia presso la
Sezione  Zecca  sia  tramite  versamento sul c/c postale n. 59231001,
intestato all'Istituto Poligrafico e  Zecca  dello  Stato  "Emissione
numismatica"  -  Piazza  G.  Verdi, 10 - 00198 Roma - alle condizioni
suddette:
   prezzo di vendita al  pubblico,  IVA  e  spedizioni  incluse,  per
acquisti unitari di monete:
     a) in versione "fior di conio":
     da 1 a 100 pezzi                      L.    28.000
     da 101 a 2.000 pezzi                  "     27.450
     oltre 2.000 e per ordini successivi
     unitari di almeno 200 pezzi           "     26.600
     b) in versione "proof":
     da 1 a 100 pezzi                      L.    55.000
     da 101 a 1.000 pezzi                  "     53.900
     oltre 1.000 e per ordini successivi
     unitari di almeno 200 pezzi           "     52.250
gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.
  La  Cassa  speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di "cauta
custodia",  i   quantitativi   di   monete   richiesti   all'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato per consentirne la vendita diretta.
  Con  successivo  provvedimento  saranno  stabiliti  i  termini e le
modalita' di versamento dei ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato dovra' versare ad apposito capitolo di  entrata  di
questo Ministero.
  Il  presente  decreto sara' inviato alla Ragioneria centrale per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 20 maggio 1996
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO