Alle associazioni nazionali della pesca e, per conoscenza: Alle capitanerie di porto 1. Premessa. Com'e' noto la legge 30 novembre 1994, n. 655, di conversione del decreto-legge n. 561/1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1 ottobre 1994, per il triennio 1994-1996 ha previsto, tra l'altro, risorse finanziarie per l'attuazione delle misure concernenti la ricapitalizzazione delle cooperative di pesca. Con i decreti ministeriali 12 gennaio 1995 e 21 luglio 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1995 e n. 199 del 26 agosto 1995) sono state definite le modalita' tecniche di attuazione delle seguenti agevolazioni a favore delle cooperative che abbiano effettuato la ricapitalizzazione: a) un contributo a fondo perduto proporzionale al capitale sociale dell'anno precedente a quello della ricapitalizzazione; b) un ulteriore contributo a fondo perduto rapportato alla partecipazione finanziaria dei soci alla ricapitalizzazione; c) un contributo "una tantum" finalizzato ad agevolare il riequilibrio finanziario. Con circolare 25 settembre 1995, n. 62310911 (Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995) sono stati definiti i criteri interpretativi ai fini dell'attuazione della predetta normativa. In relazione a questioni sorte in merito alle interpretazioni di alcune disposizioni diramate ed ai rilievi mossi dall'organo di controllo si rende necessaria la puntualizzazione dei seguenti aspetti procedurali. 2. Contributo di cui alla lettera a) del punto 1. In ordine al contributo a fondo perduto di cui alla lettera a) del precedente punto si precisa che non puo' essere considerato quale anno di riferimento un anno anteriore al 1993 in quanto la delibera relativa alla ricapitalizzazione deve essere adottata dopo la data del 1 ottobre 1994, data di pubblicazione del decreto-legge. Una diversa interpretazione, consentirebbe l'erogazione del contributo in questione, unitamente a quello di cui alla lettera b), per una ricapitalizzazione comunque gia' effettuata e non riconducibile all'intervento legislativo. Il capitale sociale da prendere a base per il calcolo e' quello sottoscritto e versato risultante dal bilancio approvato e depositato in tribunale. 3. Contributo di cui alla lettera b) del punto 1. Per quanto riguarda la ricapitalizzazione, le delibere, oltre a fissare l'entita' della ricapitalizzazione stessa, devono far riferimento al piano finanziario e di consolidamento patrimoniale di durata non superiore a tre anni. Le delibere, ancorche' adottate prima del 1 ottobre 1994, sono ritenute valide ai fini dell'agevolazione richiesta solo per la parte dei versamenti effettuati dai soci dopo tale data. L'avvenuta ricapitalizzazione deve essere documentata come segue: distinta dei versamenti a capitale sociale, con suddivisione per esercizio sociale, con indicazione del socio e sua posizione nel libro soci, del capitale sottoscritto per le finalita' di cui all'intervento, nonche' della quota versata, con allegate fotocopie delle quietanze firmate, per copia conforme, dal presidente del consiglio di amministrazione e dal presidente del collegio sindacale; estratto autenticato libro giornale con individuazione delle registrazioni relative ai versamenti di cui sopra. 4. Contributo di cui alla lettera c) del punto 1. Il contributo, finalizzato ad agevolare il riequilibrio finanziario delle cooperative, e' riconosciuto sulle esposizioni debitorie onerose connesse: alle operazioni creditizie derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine, non assistiti da altri interventi pubblici; ai prestiti dei soci ovvero agli apporti dei soci documentati da versamenti su conti correnti intestati alla cooperativa o desumibili da trattenute effettuate dalla cooperativa sui maggiori importi dovuti ai soci stessi. Tutti gli elementi forniti devono essere riconducibili ai dati esposti nel bilancio preso quale riferimento per il contributo di cui alla lettera a). Qualora l'aggregazione dei dati esposti nel bilancio non consenta l'immediato riscontro e' necessario che venga attestata dal presidente del collegio sindacale la relativa disaggregazione. Restano comunque da verificare con i dati di bilancio, i parametri relativi al livello di indebitamento ovvero all'entita' degli oneri finanziari come prescritto dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 12 gennaio 1995. 5. Entita' dell'agevolazione. Il contributo riconosciuto per la lettera a) e quello per la lettera b) non devono superare l'intero capitale sottoscritto. Sulla incertezza di considerare l'intero capitale sottoscritto a decorrere dalla costituzione o l'intero capitale sottoscritto ai soli fini della ricapitalizzazione si afferma che deve essere quest'ultimo ad essere preso come riferimento. Cio' per le seguenti considerazioni: la finalita' prevista dalla legge e' la ricapitalizzazione; i contributi previsti alle lettere a) e b) possono essere concessi solo congiuntamente per cui non essendo effettuata la ricapitalizzazione non puo' essere concessa l'agevolazione; una ridotta partecipazione dei soci consentirebbe l'erogazione dell'agevolazione commisurata al capitale gia' versato per cui la ricapitalizzazione sarebbe effettuata quasi esclusivamente dall'intervento pubblico. Per quanto riguarda l'entita' del contributo erogabile si rappresenta che la schematizzazione riportata nei decreti ministeriali gia' citati e' stata predisposta per effettuare un calcolo sulla base di "scaglioni" di capitale sociale. 6. Periodo di riferimento. Per le istanze prodotte nel 1996, la ricapitalizzazione dovra' essere deliberata nel corso dell'esercizio 1995 o nel corso dello stesso anno 1996 per cui il contributo di cui alla lettera a) sara' riconosciuto sul capitale sottoscritto e versato, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1994 ed il 31 dicembre 1995. Analogamente si procedera' per gli anni successivi al 1996. 7. Liquidazione del contributo. La liquidazione del contributo potra' essere effettuata in non piu' di due soluzioni, la prima ad avvenuto versamento del 50% del capitale sottoscritto per la ricapitalizzazione ed il saldo a completamento dei versamenti. Per ottenere l'erogazione del contributo, sia in acconto che a saldo, la cooperativa dovra' presentare a questo Ministero duplice copia della seguente documentazione: 1) domanda di liquidazione nella quale dovra' essere indicato: il provvedimento di concessione; l'ammontare della partecipazione finanziaria dei soci; l'istituto di credito e relative coordinate bancarie per l'accreditamento del contributo; l'espresso impegno di restituire allo Stato le eventuali somme indebitamente riscosse, versando l'importo, maggiorato della penale fissata nella misura del doppio del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza, sul capo 17 - capitolo 3590 - "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali"; dichiarazione circa la produzione o meno della bolletta di incasso per la riscossione del contributo; dichiarazione circa l'ammontare di eventuali altri benefici pubblici concessi o in via di concessione allo stesso titolo; 2) relazione dettagliata sui risultati conseguiti rispetto alle previsioni di cui al piano finanziario e di consolidamento patrimoniale programmato, da presentare solo per il saldo; 3) distinta dei versamenti a capitale sociale, con suddivisione per esercizio sociale, con indicazione del socio e sua posizione nel libro soci, del capitale sottoscritto per le finalita' di cui all'intervento, nonche' della quota versata, con allegate fotocopie delle quietanze firmate, per copia conforme, dal presidente del consiglio di amministrazione e dal presidente del collegio sindacale; 4) estratto autenticato libro giornale con individuazione delle registrazioni relative ai versamenti di cui sopra; 5) fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva fidi, istituito ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 41, a garanzia del contributo liquidabile maggiorato della penale fissata nella misura del doppio del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza; 6) bilanci in copia conforme completi delle relazioni e delibere assembleari; 7) certificato del tribunale con indicazione del rappresentante legale; 8) certificato di iscrizione alla camera di commercio; 9) certificato di iscrizione registro prefettizio; 10) documentazione per la richiesta della certificazione antimafia. La firma del legale rappresentante sulla domanda di cui al punto 1 e le firme congiunte del legale rappresentante e del presidente del collegio sindacale sulla relazione e sulla distinta di cui ai punti 2 e 3 dovranno essere autenticate. Il direttore generale della pesca e dell'acquacoltura AMBROSIO Registrata alla Corte dei conti il 14 maggio 1996 Registo n. 1 Risorse agricole, foglio n. 132