Alle associazioni nazionali  della
                                  pesca
                                     e, per conoscenza:
                                  Alle capitanerie di porto
 1. Premessa.
 Com'e'  noto  la  legge 30 novembre 1994, n. 655, di conversione del
decreto-legge n. 561/1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  230
del  1  ottobre  1994,  per  il  triennio  1994-1996 ha previsto, tra
l'altro,  risorse   finanziarie   per   l'attuazione   delle   misure
concernenti la ricapitalizzazione delle cooperative di pesca.
  Con  i  decreti  ministeriali  12  gennaio  1995  e  21 luglio 1995
(Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1995 e n. 199 del 26  agosto
1995)  sono  state definite le modalita' tecniche di attuazione delle
seguenti  agevolazioni  a  favore  delle  cooperative   che   abbiano
effettuato la ricapitalizzazione:
    a)  un  contributo  a  fondo  perduto  proporzionale  al capitale
sociale dell'anno precedente a quello della ricapitalizzazione;
    b) un  ulteriore  contributo  a  fondo  perduto  rapportato  alla
partecipazione finanziaria dei soci alla ricapitalizzazione;
    c)  un  contributo  "una  tantum"  finalizzato  ad  agevolare  il
riequilibrio finanziario.
  Con circolare 25 settembre 1995, n. 62310911 (Gazzetta Ufficiale n.
272  del  21  novembre  1995)   sono   stati   definiti   i   criteri
interpretativi ai fini dell'attuazione della predetta normativa.
  In  relazione  a  questioni sorte in merito alle interpretazioni di
alcune disposizioni diramate  ed  ai  rilievi  mossi  dall'organo  di
controllo  si  rende  necessaria  la  puntualizzazione  dei  seguenti
aspetti procedurali.
2. Contributo di cui alla lettera a) del punto 1.
 In ordine al contributo a fondo perduto di cui alla lettera  a)  del
precedente  punto  si  precisa  che non puo' essere considerato quale
anno di riferimento un anno anteriore al 1993 in quanto  la  delibera
relativa  alla  ricapitalizzazione  deve essere adottata dopo la data
del 1 ottobre 1994, data di pubblicazione del decreto-legge.
  Una  diversa  interpretazione,   consentirebbe   l'erogazione   del
contributo  in questione, unitamente a quello di cui alla lettera b),
per  una  ricapitalizzazione   comunque   gia'   effettuata   e   non
riconducibile all'intervento legislativo.
  Il  capitale  sociale  da  prendere a base per il calcolo e' quello
sottoscritto e versato risultante dal bilancio approvato e depositato
in tribunale.
3. Contributo di cui alla lettera b) del punto 1.
  Per quanto riguarda la ricapitalizzazione,  le  delibere,  oltre  a
fissare   l'entita'   della  ricapitalizzazione  stessa,  devono  far
riferimento al piano finanziario e di consolidamento patrimoniale  di
durata non superiore a tre anni.
  Le  delibere,  ancorche'  adottate  prima  del 1 ottobre 1994, sono
ritenute valide ai fini dell'agevolazione richiesta solo per la parte
dei versamenti effettuati dai soci dopo tale data.
  L'avvenuta ricapitalizzazione deve essere documentata come segue:
   distinta  dei  versamenti a capitale sociale, con suddivisione per
esercizio sociale, con indicazione del  socio  e  sua  posizione  nel
libro  soci,  del  capitale  sottoscritto  per  le  finalita'  di cui
all'intervento, nonche' della quota versata, con  allegate  fotocopie
delle  quietanze  firmate,  per  copia  conforme,  dal presidente del
consiglio di amministrazione e dal presidente del collegio sindacale;
   estratto  autenticato  libro  giornale  con  individuazione  delle
registrazioni relative ai versamenti di cui sopra.
4. Contributo di cui alla lettera c) del punto 1.
  Il contributo, finalizzato ad agevolare il riequilibrio finanziario
delle   cooperative,  e'  riconosciuto  sulle  esposizioni  debitorie
onerose connesse:
   alle operazioni creditizie derivanti da  finanziamenti  bancari  a
breve,  medio  e  lungo  termine,  non  assistiti da altri interventi
pubblici;
   ai prestiti dei soci ovvero agli apporti dei soci  documentati  da
versamenti  su conti correnti intestati alla cooperativa o desumibili
da trattenute  effettuate  dalla  cooperativa  sui  maggiori  importi
dovuti ai soci stessi.
  Tutti  gli  elementi  forniti  devono  essere riconducibili ai dati
esposti nel bilancio preso quale riferimento per il contributo di cui
alla lettera a).
  Qualora l'aggregazione dei dati esposti nel bilancio  non  consenta
l'immediato   riscontro   e'   necessario  che  venga  attestata  dal
presidente del collegio sindacale la relativa disaggregazione.
  Restano comunque da verificare con i dati di bilancio, i  parametri
relativi  al  livello di indebitamento ovvero all'entita' degli oneri
finanziari  come  prescritto  dall'art.  4,  comma  3,  del   decreto
ministeriale 12 gennaio 1995.
5. Entita' dell'agevolazione.
 Il contributo riconosciuto per la lettera a) e quello per la lettera
b) non devono superare l'intero capitale sottoscritto.
  Sulla  incertezza  di  considerare l'intero capitale sottoscritto a
decorrere dalla costituzione o l'intero capitale sottoscritto ai soli
fini della ricapitalizzazione si afferma che deve essere quest'ultimo
ad essere preso come riferimento.
  Cio' per le seguenti considerazioni:
   la finalita' prevista dalla legge e' la ricapitalizzazione;
   i contributi previsti alle lettere a) e b) possono essere concessi
solo   congiuntamente   per   cui   non   essendo    effettuata    la
ricapitalizzazione non puo' essere concessa l'agevolazione;
   una  ridotta  partecipazione  dei  soci consentirebbe l'erogazione
dell'agevolazione commisurata al capitale gia'  versato  per  cui  la
ricapitalizzazione    sarebbe    effettuata    quasi   esclusivamente
dall'intervento pubblico.
  Per  quanto  riguarda  l'entita'  del   contributo   erogabile   si
rappresenta   che   la   schematizzazione   riportata   nei   decreti
ministeriali gia' citati  e'  stata  predisposta  per  effettuare  un
calcolo sulla base di "scaglioni" di capitale sociale.
6. Periodo di riferimento.
 Per  le  istanze  prodotte  nel  1996,  la ricapitalizzazione dovra'
essere deliberata nel corso dell'esercizio 1995  o  nel  corso  dello
stesso  anno  1996 per cui il contributo di cui alla lettera a) sara'
riconosciuto sul capitale sottoscritto  e  versato,  rispettivamente,
entro il 31 dicembre 1994 ed il 31 dicembre 1995.
  Analogamente si procedera' per gli anni successivi al 1996.
7. Liquidazione del contributo.
  La liquidazione del contributo potra' essere effettuata in non piu'
di  due  soluzioni,  la  prima  ad  avvenuto  versamento  del 50% del
capitale  sottoscritto  per  la  ricapitalizzazione  ed  il  saldo  a
completamento dei versamenti.
  Per  ottenere  l'erogazione  del  contributo,  sia in acconto che a
saldo, la cooperativa dovra' presentare a  questo  Ministero  duplice
copia della seguente documentazione:
   1) domanda di liquidazione nella quale dovra' essere indicato:
    il provvedimento di concessione;
    l'ammontare della partecipazione finanziaria dei soci;
    l'istituto   di   credito  e  relative  coordinate  bancarie  per
l'accreditamento del contributo;
    l'espresso impegno di restituire allo Stato  le  eventuali  somme
indebitamente  riscosse,  versando l'importo, maggiorato della penale
fissata nella misura del doppio del  tasso  ufficiale  di  sconto  in
vigore  alla  data  della  dichiarazione  di decadenza, sul capo 17 -
capitolo 3590 - "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali";
    dichiarazione circa  la  produzione  o  meno  della  bolletta  di
incasso per la riscossione del contributo;
    dichiarazione  circa  l'ammontare  di  eventuali  altri  benefici
pubblici concessi o in via di concessione allo stesso titolo;
   2) relazione dettagliata sui risultati  conseguiti  rispetto  alle
previsioni   di   cui   al  piano  finanziario  e  di  consolidamento
patrimoniale programmato, da presentare solo per il saldo;
   3) distinta dei versamenti a capitale  sociale,  con  suddivisione
per  esercizio sociale, con indicazione del socio e sua posizione nel
libro soci,  del  capitale  sottoscritto  per  le  finalita'  di  cui
all'intervento,  nonche'  della quota versata, con allegate fotocopie
delle quietanze firmate,  per  copia  conforme,  dal  presidente  del
consiglio di amministrazione e dal presidente del collegio sindacale;
   4)  estratto  autenticato  libro giornale con individuazione delle
registrazioni relative ai versamenti di cui sopra;
   5)  fidejussione  bancaria,  assicurativa  o  rilasciata   da   un
consorzio di garanzia collettiva fidi, istituito ai sensi della legge
17  febbraio  1982,  n.  41,  a  garanzia  del contributo liquidabile
maggiorato della penale fissata nella misura  del  doppio  del  tasso
ufficiale  di  sconto  in  vigore  alla  data  della dichiarazione di
decadenza;
   6) bilanci in copia conforme completi delle relazioni  e  delibere
assembleari;
   7)  certificato  del  tribunale con indicazione del rappresentante
legale;
   8) certificato di iscrizione alla camera di commercio;
   9) certificato di iscrizione registro prefettizio;
   10)  documentazione  per   la   richiesta   della   certificazione
antimafia.
  La  firma del legale rappresentante sulla domanda di cui al punto 1
e le firme congiunte del legale rappresentante e del  presidente  del
collegio sindacale sulla relazione e sulla distinta di cui ai punti 2
e 3 dovranno essere autenticate.
                                       Il direttore generale
                                  della pesca e dell'acquacoltura
                                             AMBROSIO
Registrata alla Corte dei conti il 14 maggio 1996
Registo n. 1 Risorse agricole, foglio n. 132