Al   presidente   della  Conferenza
                                  permanente per i  rapporti  tra  lo
                                  Stato,  le  regioni  e  le province
                                  autonome
                                  Ai commissari di Governo
                                  Agli assessori alla  sanita'  delle
                                    regioni e delle province autonome
                                  Ai  direttori generali delle unita'
                                    sanitarie locali e delle  aziende
                                    ospedaliere
   Si  trasmette  l'unito  documento  recante indicazioni sul profilo
aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari, gia'  sottoposto
alla  verifica delle regioni ed elaborato come intervento di sostegno
del processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale.
   Cio' che caratterizza il programma riformatore della sanita' e' la
presenza della definizione "forte" di taluni  principi  fondamentali,
che  agiscono come regole e vincoli di carattere generale rispetto ad
un vero e proprio processo attuativo, al quale e' affidato il compito
di individuare le specificazioni di dettaglio delle regole stesse.
   La pluralita' dei livelli di intervento  normativo,  il  carattere
flessibile e sperimentale delle soluzioni possibili e l'autonomia dei
soggetti  coinvolti  rendono  complesso  il  processo  attuativo  del
riordinamento e rendono evidente il bisogno di governare il  processo
stesso in modo da assicurare la coerenza dei passi attuativi rispetto
ai principi e ai vincoli generali.
   Le presenti linee di guida costituiscono un intervento orientato a
supportare  in  modo  specifico  la  fase di avvio dei nuovi soggetti
gestori del servizio, chiarendo gli obiettivi  e  promuovendo  scelte
coerenti,  senza  pregiudizio  alcuno  per le autonome determinazioni
delle singole  regioni.  Le  indicazioni  che  vengono  rimesse  alle
regioni   e  agli  organi  di  amministrazione  delle  nuove  aziende
costituiscono base di riflessione e di orientamento delle  scelte  di
tipo  legislativo o amministrativo che ciascuno di essi e' chiamato a
compiere. Attraverso ulteriori  interventi  potranno  successivamente
essere  affrontati  altri  temi  attinenti all'indirizzo del processo
attuativo del riordinamento sanitario.
              LINEE DI GUIDA N. 2/96: PROFILO AZIENDALE
              DEI SOGGETTI GESTORI DEI SERVIZI SANITARI
1. La necessita' di governare il processo attuativo del riordinamento
del Servizio sanitario nazionale.
   La legge delega (legge 23  ottobre  1992,  n.  421)  e  i  decreti
legislativi  che  ne  sono  derivati (decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.  502,  e  decreto  legislativo  7  dicembre  1993,  n.  517)
contengono  un  nuovo disegno organizzativo e gestionale del Servizio
sanitario nazionale.
   Cio' che caratterizza il programma riformatore della sanita' e' la
presenza della definizione "forte" di taluni  principi  fondamentali,
che  agiscono come regole e vincoli di carattere generale rispetto ad
un vero e proprio processo attuativo, al quale e' affidato il compito
di individuare le specificazioni di dettaglio delle regole stesse.
   Il processo attuativo, a sua  volta,  si  connota  in  termini  di
elevata flessibilita' ed e' sorretto:
     a)  da  un  sistema  articolato di normazione secondaria, la cui
funzione e' quella di tracciare il disegno organizzativo di dettaglio
in aderenza alle particolari  esigenze  locali  e  differenziando  le
soluzioni ove necessario;
     b) da una decisa tendenza alla delegificazione, per garantire il
normale  adeguamento  degli  apparati  e  dei  servizi  al mutare dei
bisogni e della domanda sanitaria;
     c) dall'esplicito riconoscimento del  metodo  sperimentale  come
criterio per la ricerca e la verifica delle soluzioni organizzative e
gestionali.
   La  pluralita'  dei  livelli di intervento normativo, il carattere
flessibile e sperimentale delle soluzioni possibili e l'autonomia dei
soggetti  coinvolti  rendono  complesso  il  processo  attuativo  del
riordinamento  e rendono evidente il bisogno di governare il processo
stesso in modo da assicurare la coerenza dei passi attuativi rispetto
ai principi e ai vincoli generali.
   I soggetti investiti di detta funzione di governo  e  monitoraggio
del processo attuativo sono l'amministrazione centrale e le regioni.
   Le presenti linee di guida costituiscono un intervento orientato a
supportare  in  modo  specifico  la  fase di avvio dei nuovi soggetti
gestori del servizio, chiarendo gli obiettivi  e  promuovendo  scelte
coerenti,  senza  pregiudizio  alcuno  per le autonome determinazioni
delle singole regioni. Le indicazioni  che  seguono  vengono  rimesse
alle  regioni  e  agli  organi di amministrazione delle nuove aziende
come basi di riflessione e  di  orientamento  delle  scelte  di  tipo
legislativo  o  amministrativo  che  ciascuno  di  essi e' chiamato a
compiere. Attraverso ulteriori  interventi  potranno  successivamente
essere  affrontati  altri  temi  attinenti all'indirizzo del processo
attuativo del riordinamento sanitario.
   I temi sui quali si richiama l'attenzione nello spirito  anzidetto
di fornire delle linee lungo le quali orientare il processo attuativo
del quadro normativo nazionale sono i seguenti:
     a)   il  significato  della  scelta  del  modello  organizzativo
aziendale;
     b) l'analisi della missione aziendale nella realta' delle U.S.L.
e in  quella  delle  aziende  ospedaliere,  nonche'  dei  profili  di
integrazione verticale delle strategie aziendali;
     c)  i  criteri generali di organizzazione delle due tipologie di
azienda;
     d)  l'innovazione  gestionale  in  funzione  della  integrazione
orizzontale delle aziende;
     e) indicazioni in materia di gestione del patrimonio.
2. Significato della scelta del modello organizzativo aziendale.
   Il superamento della formula generica ed ambivalente di "struttura
operativa"  con la quale il legislatore della n. 833/1978 ha definito
l'unita' sanitaria locale e la qualificazione della medesima (insieme
all'ospedale autonomo) quale "azienda" segna una svolta  della  quale
vanno sottolineate le principali implicazioni.
   La  scelta  del modello organizzativo aziendale non e' una novita'
nel diritto pubblico, giacche'  al  modello  aziendale  si  e'  fatto
ricorso  ogni qual volta le pubbliche amministrazioni si sono trovate
a dover svolgere non solo attivita' politiche  ed  amministrative  in
senso  proprio,  ma  anche "attivita' dirette di produzione di beni e
servizi".
  E'  proprio  nella esaltazione giuridica di un elemento sostanziale
quale  quello  della  "attivita'  stabilmente  organizzata   per   la
produzione  di  beni  e  servizi"  che  risiede la ratio della figura
aziendale.  Di  recente  la   legislazione   sull'ordinamento   delle
autonomie locali (legge 8 giugno 1990, n. 142, richiamata dalla legge
n.  412/1992  recante  la  delega  per  il  riordinamento del settore
sanitario)  ha  fatto  esplicito  riferimento  al  modello  aziendale
("azienda  speciale")  come  formula  per  la gestione di servizi che
abbiano ad oggetto "la produzione di beni e di  attivita'  rivolte  a
realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile
delle comunita' locali".
   Il  modello  aziendale come tale appartiene al diritto comune, nel
senso che e' caratterizzato da taluni  elementi  ricorrenti,  la  cui
presenza  non  e'  influenzata  dalla  natura  pubblica o privata del
soggetto che utilizza il modello stesso. L'azienda (e l'insieme delle
regole di assetto e di funzionamento  che  la  caratterizzano)  resta
tale anche quando assolve a finalita' pubbliche.
   I  principi  che  presiedono alla configurazione di ogni struttura
aziendale pubblica - e che quindi vanno ritrovati nei nuovi  soggetti
gestionali del servizio sanitario - sono:
    l'autonomia.  Il  principio  di  autonomia  sta  ad  indicare  la
capacita' degli organi di amministrazione di combinare le  risorse  a
disposizione   in  funzione  dei  fini  di  azienda.  L'autonomia  e'
compatibile con  la  funzione  di  indirizzo  e  controllo  da  parte
dell'organizzazione politico-amministrativa;
    l'economicita'.  Il  principio  di economicita' - che non esclude
quello di legittimita' - sta ad indicare che il  funzionamento  della
struttura  deve  essere  ispirato da razionalita' rispetto allo scopo
piuttosto che da razionalita' rispetto alla norma;
    la regolamentazione  di  diritto  comune.  Il  principio  sta  ad
indicare  che l'attivita' deve essere sottoposta piu' alle regole del
diritto comune, che a quelle del diritto amministrativo;
    la responsabilita'. Il principio  della  responsabilita'  sta  ad
indicare  la  necessita'  che  il  controllo  esterno si eserciti sui
risultati e sulla conduzione complessiva della gestione piuttosto che
sugli atti, mentre all'interno  della  struttura  deve  decollare  la
funzione del controllo di gestione.
   Nel  documento  riportato nell'allegato 1 sono passati in rassegna
ed analizzati i principi (o vincoli) di ordine generale attraverso  i
quali  la  legislazione  nazionale  definisce  i contorni del profilo
ordinamentale ed organizzativo dell'azienda sanitaria.
   E' abbastanza agevole verificare come  i  principi  riportati  nel
richiamato  allegato risultino complessivamente coerenti con i citati
elementi fondamentali del modello aziendale. Sicche' e'  da  ritenere
che  sussistano  tutti  i presupposti perche' possano svilupparsi nel
concreto gli strumenti della organizzazione aziendale, ferme restando
le  finalita'  pubbliche  del  servizio  e  l'impegno  a  rivedere  e
rimuovere incertezze ed ostacoli tutt'ora presenti.
3.  Analisi  della  missione  aziendale  e  profili  di  integrazione
verticale.
   L'impiego nel settore della sanita' degli strumenti  organizzativi
e  gestionali  propri  del  modello  aziendale incontra taluni limiti
legati alle finalita' pubbliche del servizio e derivanti dall'assetto
del sistema.
   I  profili  che  determinano  un  particolare  orientamento  della
gestione del servizio secondo il modello aziendale  discendono  dalla
missione  stessa  del  S.S.N.  e  dalla peculiare articolazione delle
funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo. Vengono
in rilievo, al riguardo, due elementi centrali:
     a) la presenza di un sistema regionale della sanita';
     b)  le  differenze  che  sussistono  nella  missione  delle  due
tipologie   di   azienda   sanitaria   (azienda   U.S.L.   e  azienda
ospedaliera).
3.1. L'azienda come elemento del complesso sistema regionale.
   Sotto il primo profilo acquista particolare  significato  il  dato
che   vuole   l'azienda   sanitaria  (sia  la  U.S.L.  che  l'azienda
ospedaliera autonoma) immersa in un sistema articolato e complesso il
cui indirizzo politico-amministrativo compete istituzionalmente  agli
organi  della regione. Tale circostanza e' rimarcata nell'analisi dei
principi  fondamentali  che  ispirano  il   riordinamento   contenuta
nell'allegato 1, al quale si fa' rinvio.
   Quel  che  merita  di  essere  in  questa  sede ribadito e' che la
dipendenza   dell'azienda    sanitaria    dalla    regione    investe
esclusivamente  l'area  dell'indirizzo  -  cioe' della determinazione
degli obiettivi  e  dei  vincoli,  anche  finanziari  -  nonche'  del
controllo  sui  risultati  complessivi della gestione. Restano in tal
modo del tutto  integra  l'autonomia  gestionale,  che  e'  carattere
peculiare  ed essenziale del modello aziendale ed attiene, come sopra
precisato, alla organizzazione delle risorse a disposizione in  vista
del  conseguimento dei risultati. Il rapporto tra poteri di indirizzo
- che attengono alla regione quale livello politico  -  e  poteri  di
gestione  -  che  spettano  agli  organi  dell'azienda  quale livello
tecnico - riflette puntualmente un principio di portata generalissima
oggi imperante con  riferimento  all'intero  settore  della  pubblica
amministrazione (vedi allegato 1).
   La funzione di controllo di pertinenza della regione deve assumere
la  fisionomia  tipica  del  controllo  esterno  sui risultati e deve
abbandonare pertanto la strada del controllo preventivo  sugli  atti,
che  e'  incoerente con il principio di autonomia tecnica del livello
gestionale e con quello della responsabilizzazione dello stesso per i
risultati conseguiti (vedi allegato 1). L'attribuzione  alla  regione
del potere di controllo e', se interpretata nel senso sopra indicato,
pienamente  compatibile con il quadro dei principi caratteristici del
modello aziendale.
   Conclusivamente, i poteri di programmazione, indirizzo e controllo
del  sistema  complessivo  che  la   legge   assegna   alle   regioni
(sottolineati  dall'art.  2  del  decreto  legislativo  n.  502/1992)
risultano nella loro sostanza pienamente compatibili con lo  sviluppo
dell'assetto  aziendale  dei  soggetti  investiti  della gestione del
servizio  e   con   l'esercizio   dell'autonomia   amministrativa   e
gestionale.  La  condizione e' che gli stessi poteri siano esercitati
nei limiti propri  del  loro  specifico  contenuto,  senza  invasione
pertanto  degli  ambiti  che  il  sistema, per coerenza, non puo' che
vedere riconosciuti al livello aziendale.
   La presenza dei poteri di indirizzo e di controllo  della  regione
sono  espressione  delle  prerogative  costituzionali  delle stesse e
costituiscono le coordinate di un vero e  proprio  sistema  sanitario
regionale,  all'interno  del quale le aziende sanitarie si collocano.
Con l'effetto di risultare immerse in  un  insieme  di  meccanismi  e
strumenti  che,  individuando  obiettivi  ed  indirizzi,  regolando i
flussi  finanziari  e  svolgendo  la   valutazione   dei   risultati,
rappresentano l'asse portante di un sistema di integrazione verticale
che  lega e coordina le scelte gestionali di ogni singola azienda con
un disegno di governo della sanita' regionale.
3.2. Sinergie e conflitti interaziendali.
   Sotto il secondo profilo si deve notare come le  unita'  sanitarie
locali  e  gli  ospedali,  in  quanto  aziende  regionali, concorrono
entrambe all'attuazione  degli  indirizzi  e  degli  obiettivi  della
politica  sanitaria regionale. Le due tipologie di azienda, peraltro,
pur essendo unificate dalla anzidetta finalizzazione, presentano  tra
loro   una   notevole  differenza  che  investe  i  seguenti  aspetti
principali:
    i fini istituzionali ("missione");
    le modalita' di realizzazione dei fini stessi;
    il finanziamento.
   Per quanto riguarda la U.S.L., infatti, si nota che:
     a) il fine si identifica con il soddisfacimento dei  bisogni  di
salute  della  comunita' locale perseguito attraverso la garanzia dei
livelli  uniformi  di  assistenza  i  quali,  e'   bene   ricordarlo,
riguardano:  l'assistenza  sanitaria collettiva in ambiente di vita e
di lavoro, l'assistenza sanitaria di base, l'assistenza specialistica
semiresidenziale   e    territoriale,    l'assistenza    ospedaliera,
l'assistenza   sanitaria   residenziale   a   non  autosufficienti  e
lungodegenti stabilizzati. Garanzia che, inoltre, investe  attraverso
i  progetti  obiettivo e le azioni programmate le politiche sanitarie
orientate a particolari categorie di  cittadini.  Tale  garanzia,  in
presenza  delle  necessarie  disponibilita'  finanziarie, puo' essere
spinta anche verso l'alto e raggiungere livelli  superiori  a  quelli
uniformi;
     b)  detto fine e' realizzato direttamente mediante la produzione
e la erogazione di prestazioni e di  servizi,  ovvero  indirettamente
mediante  l'acquisto  degli  stessi da un sistema di soggetti esterni
accreditati e remunerati su base tariffaria;
     c) il finanziamento deriva dal trasferimento di quote del  fondo
regionale,  nonche'  dalle entrate per prestazioni rese a pagamento e
da altri proventi (gestione del patrimonio. contribuzioni volontarie,
ecc.).
   L'azienda ospedaliera, invece:
     a) ha come fine quello di  rispondere  a  specifici  bisogni  di
salute erogando prestazioni e servizi di diagnosi e cura in quantita'
e  qualita'  coerente  con  la  domanda. Oltre a cio', l'ospedale, in
quanto azienda strumentale della regione, concorre,  unitamente  alle
altre  aziende  U.S.L. ed ospedaliere, a realizzare in modo integrato
la tutela globale  della  salute,  cooperando,  negli  interventi  di
carattere preventivo;
     b)  detti fini sono perseguiti producendo e fornendo prestazioni
e servizi di qualita' elevata a costi minimi;
     c) il finanziamento e' assicurato  dalla  regione  in  relazione
alle  funzioni ed ai servizi indivisibili (finanziamento a programma)
e deriva per il resto dalle entrate per le prestazioni  vendute  alle
aziende  U.S.L.  o  ad  altri  soggetti  collettivi (assicurazioni) o
direttamente ai privati.
   In  relazione  alle  notate diversita' il comportamento gestionale
delle  due  realta'  aziendali  tende   a   diversificarsi   per   il
conseguimento dell'equilibrio economico, che rappresenta un obiettivo
preminente  in  quanto  deriva  da  un  vincolo  generale al quale le
aziende  comunque  soggiacciono.  Di  qui  il   rischio   di   vedere
privilegiate  le azioni che mirano a perseguire il proprio equilibrio
aziendale senza preoccuparsi della compatibilita' con le esigenze  di
equilibrio delle altre singole aziende del contesto regionale e, piu'
in  generale,  dei  problemi  di  equilibrio  del  sistema  regionale
complessivo. Il problema vero, sotto questo punto di vista, e' quello
di orientare le singole aziende ad assumere le azioni per le quali si
ha la convergenza di  interessi  tra  i  vari  elementi  del  sistema
sanitario   regionale,   evitando   le   azioni   che   invece   sono
potenzialmente generatrici di conflitti di interessi.
   Le   considerazioni   che   precedono   confermano   ulteriormente
l'utilita'  -  o  meglio  l'insostituibilita'  - della programmazione
regionale quale meccanismo di integrazione verticale delle  politiche
gestionali aziendali.
4. Definizione organizzativa della U.S.L. e dell'azienda ospedaliera.
   Lo  sviluppo  del  profilo  aziendale  della U.S.L. e dell'azienda
ospedaliera sara' funzione della coerenza complessiva che il processo
attuativo sapra' mantenere tra i momenti applicativi  ed  i  principi
fondamentali.   Il  richiamo  al  principio  della  coerenza  investe
innanzitutto il momento  costitutivo  delle  nuove  aziende,  la  cui
organizzazione  ed  il  cui  funzionamento  sono  regolati,  a  norma
dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n.  502/1992,  mediante
atti  delle  regioni.  Al  corpo normativo regionale spetta quindi il
compito - di  rilievo  fondamentale  -  di  tradurre  in  concreto  e
specificare nel dettaglio i presupposti normativi affinche' l'assetto
organizzativo delle aziende della regione:
    possa  singolarmente  e  complessivamente risultare aderente alle
esigenze sanitarie del territorio e  del  contesto  amministrativo  e
socio-economico,  pur  senza  rinunciare alla conformita' ai principi
fondamentali;
    sappia generare comportamenti gestionali effettivamente capaci di
orientarsi verso le finalita' del programma di riordinamento.
   Fermi restando gli ambiti di autonomia riconosciuti alle regioni e
agli organi di amministrazione  delle  aziende,  si  indicano  alcuni
criteri e principi generali, i quali hanno il solo scopo di provocare
una   riflessione  su  aspetti  ritenuti  essenziali  per  una  buona
impostazione organizzativa dell'azienda.
   Un  principio  che  si  ritiene  fondamentale  e'   quello   della
separazione   all'interno   dell'Azienda   delle  responsabilita'  di
programmazione e controllo (la direzione "strategica") da  quelle  di
gestione  delle  attivita'  sanitarie,  decentrate nelle strutture di
"line"  (distretti,  presidi  ospedalieri,  servizi  di   prevenzione
collettiva etc.).
   La  direzione  strategica  e'  compito  del direttore generale, al
quale e' anche imputata la globalita' dei poteri  amministrativi,  in
cio'   coadiuvato   dal   direttore   sanitario   e   dal   direttore
amministrativo; la gestione di ciascuna struttura di  "line",  intesa
come  organizzazione delle risorse e delle attivita' e' esercitata da
un  dirigente  sanitario  o  amministrativo  delegato  dal  direttore
generale,   il  quale  assume  la  responsabilita'  gestionale  della
struttura.
   Il  principio  della  separazione  tra  funzioni  di  direzione  e
funzioni di gestione ha come corollari:
    l'unitarieta' dell'intervento sanitario su aree territoriali e su
aggregati di popolazione significative e  peculiari  nell'ambito  del
"territorio aziendale";
    l'assimilazione del modello di gestione dei presidi ospedalieri a
quello delle Aziende ospedaliere;
    la generalizzazione della gestione per budget, quale strumento di
unificazione   del  ciclo  programmazione-controllo-riprogrammazione,
affidando, all'interno  di  tale  ciclo,  al  direttore  generale  le
decisioni  relative  all'assegnazione delle risorse alle strutture di
"line" nonche' le funzioni di verifica dei risultati in un quadro  di
decentramento    dei    poteri   di   gestione   e   delle   connesse
responsabilita';
    l'organizzazione  in  forma  dipartimentale   del   coordinamento
tecnico-scientifico  delle  attivita'  e  degli  operatori  per  aree
tematiche omogenee su base aziendale;
    la definizione di un organigramma  della  dirigenza  adeguato  ai
recenti dettami della riforma del pubblico impiego, mediante una piu'
marcata differenziazione fra i responsabili generali di strutture che
rispondono di un budget ed i dirigenti, di settore o di servizio, con
funzioni tecniche e consulenziali;
    il raccordo, attraverso i responsabili di distretto e di presidio
ospedaliero,  fra  Azienda,  Comuni  e  rappresentanze  sociali nella
individuazione degli  obiettivi,  nella  selezione  delle  priorita',
nella allocazione delle risorse.
   L'equilibrio  del  modello  si  fonda sulla pari valorizzazione di
tutti i suoi elementi.  Il  direttore  generale  dell'Azienda  U.S.L.
sapra'  interpretare  correttamente  l'essenza  del proprio ruolo, se
svolgera'  appieno  le  proprie  peculiari  funzioni  equilibratrici,
mediante      gli     strumenti     gestionali     classici     della
programmazione-controllo di gestione e della corretta interpretazione
dei  bisogni  della  societa'   nelle   sue   diverse   articolazioni
rappresentative.
   Un  secondo  principio essenziale attiene alla semplificazione dei
livelli  di  responsabilita'.  Le  unita'  di  "line"  sono  sedi  di
allocazione  complessiva ed integrata di risorse e quindi sono centri
unitari di responsabilita' dei quali il dirigente responsabile  della
gestione complessiva del presidio risponde in termini di risultati di
gestione  complessivi.  La stretta correlazione tra responsabilita' e
risorse da' ragione della non interposizione di  altri  soggetti  nel
rapporto gerarchico formale e sostanziale con il vertice aziendale.
5.  Innovazione  organizzativa e strategie gestionali di integrazione
orizzontale fra aziende.
   Nell'ambito delle scelte programmatiche, degli obiettivi  e  degli
indirizzi   regionali,   l'azienda  sanitaria  e'  in  condizione  di
individuare in piena autonomia aree e progetti di  intervento  aventi
una   significativa   valenza   in  termini  di  miglioramento  della
efficienza e della qualita' del servizio.
   Ai fini del miglioramento dei servizi un criterio guida che merita
di  essere  seguito  ed  approfondito  e'   quello   di   concentrare
l'attenzione  sulla missione specifica dell'azienda e adottare, anche
in via sperimentale, forme di gestione  "esterna"  per  le  attivita'
strumentali  e  di  supporto. Gli effetti di miglioramento gestionale
sono legati alla possibilita' di concentrare, anche mediante appositi
interventi  di riorganizzazione interna, le risorse disponibili sulle
attivita' che valgono a connotare  in  modo  esclusivo  le  finalita'
dell'ente  (nel  caso  della sanita' quelle legate alle prestazioni a
contenuto tecnico-sanitario), mentre le  funzioni  strumentali  e  di
supporto,  per  loro natura generiche in quanto comuni a piu' realta'
organizzative, possono essere assicurate con  maggiore  efficienza  e
secondo   livelli   di  qualita'  piu'  elevati  facendo  ricorso  ad
organizzazioni professionali specializzate presenti sul mercato.
   Le  aree  che  maggiormente  si  prestano  ad  una  strategia   di
esternalizzazione   sono  quelle  di  taluni  servizi  amministrativi
(gestione e manutenzione programmata  del  patrimonio  immobiliare  e
tecnologico,  gestione degli acquisti, sistemi informativi, procedure
di reclutamento del personale, etc.) o anche di servizi diversi  (es.
biblioteche,  stabulari, etc. ), ivi compresi alcuni servizi sanitari
(es.  farmacie,  laboratori,   etc.).   Si   potrebbe   prendere   in
considerazione,  come  ipotesi  sperimentale, sempre che si ravvisino
possibili vantaggi,  soluzioni  organizzative  per  cosi'  dire  piu'
globali, che prevedano, ad esempio, l'attuazione e gestione comune da
parte di piu' aziende dell'intero servizio amministrativo.
   L'enunciato  obiettivo di miglioramento gestionale che costituisce
la ratio  delle  scelte  orientate  verso  la  esternalizzazione  dei
servizi,  e'  indicato chiaramente dalla legge n. 724 del 23 dicembre
1994 (legge finanziaria 1995), la quale all'art. 6, comma  4  prevede
che  l'affidamento  e  il  rinnovo  a  terzi di servizi di pertinenza
dell'unita'  sanitaria  locale  e   dell'azienda   ospedaliera   sono
subordinati   alla   contestuale  disattivazione  dei  corrispondenti
servizi direttamente gestiti ed il relativo  personale  e'  posto  in
mobilita'  d'ufficio. Il personale che non ottempera al trasferimento
d'ufficio e' collocato in disponibilita' ai sensi  dell'art.  34  del
decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
modificazioni e integrazioni.
   L'affidamento all'esterno  puo'  essere  reso  operativo  mediante
appositi  rapporti  a  termine  con  imprese  che hanno come missione
specifica quella di gestire i servizi di altre aziende.
   L'affidamento all'esterno potrebbe operare anche attraverso  forme
che  favoriscono  la  imprenditorialita'  interna (es. cooperative di
dipendenti) prevedendo garanzie  idonee  ad  assicurare  la  qualita'
della gestione.
   Potrebbero inoltre individuarsi interventi destinati a coinvolgere
piu'  aziende  sanitarie  ed  altri  enti  pubblici  e privati per la
realizzazione di programmi comuni e/o coordinati  dai  quali  possono
derivare   processi   di  razionalizzazione-innovazione  dell'assetto
organizzativo  delle   aziende   interessate   e   di   miglioramento
complessivo dell'attivita'.
   Le forme di intervento potrebbero essere:
    la   costituzione   di  societa'  a  partecipazione  mista.  Tale
soluzione appare  piu'  congrua  per  interventi  a  forte  contenuto
tecnico  e  con  connotazioni economiche piu' peculiari (es. gestione
del patrimonio, manutenzione, etc.). Come esempi ai quali  ispirarsi,
si  potrebbero  richiamare  le  disposizioni  in tema di "patrimonio"
degli enti previdenziali contenute nelle leggi n. 88 del 9 marzo 1989
(art. 20 - Ristrutturazione INPS e INAIL) e n. 537  del  24  dicembre
1993 (art. 9 - Legge finanziaria 1994);
    la costituzione di consorzi fra aziende e con altri enti pubblici
e  privati.  Tale  soluzione potrebbe essere preferita per assumere e
svolgere su scala adeguate funzioni nuove e/o di carattere strategico
(ricerca scientifica, attivita' di formazione, etc.). Ad un consorzio
fra  piu'  aziende,  oltre  alle  funzioni  predette,  si  potrebbero
attribuire   compiti  piu'  direttamente  incidenti  sulla  attivita'
corrente.  Prendendo   spunto   dai   "criteri   di   organizzazione"
individuati  nell'art.  5  del  decreto  legislativo  n. 29/1992, che
prevede  la  articolazione  degli  uffici  per   funzioni   omogenee,
distinguendo  fra funzioni finali e funzioni strumentali di supporto,
si potrebbero affidare al consorzio queste  ultime  relativamente  ad
alcuni  servizi (es. acquisti, gestione del patrimonio, manutenzione,
etc). Vantaggio sarebbe quello di affidare a strutture  organizzative
agili  e  tecnicamente  qualificate  lo  svolgimento  di  compiti  di
notevole rilevanza (es. indagini  di  mercato,  osservatorio  prezzi,
elaborazione  atti  di gara e adempimenti procedurali connessi, etc),
contemporaneamente sgravando di tali compiti gli uffici delle singole
aziende e gradualmente riqualificando tali uffici  e  ridefinendo  il
ruolo  degli  stessi  in  termini  per  cosi' dire di controllo della
attivita' di gestione affidata a terzi;
    il  ricorso  a  convenzioni  fra  enti  diversi.  Tale  forma  di
cooperazione  fra  enti,  piu'  semplice  e  flessibile,  puo' essere
funzionale  allo  svolgimento   in   comune   di   singoli   servizi,
all'utilizzo  coordinato di beni e di tecnologia, allo svolgimento di
attivita' diverse (es. attivita' libero professionale). Dalla  stessa
potrebbero  comunque  derivare  effetti positivi sulla organizzazione
aziendale  e  sulla  gestione  delle   risorse   umane   (vedasi   la
disposizione  della  legge  finanziaria n. 724/1994, art. 6, comma 4,
sopra richiamata);
    gli accordi di programma. Tale strumento puo'  essere  utilizzato
per   favorire  la  realizzazione  di  interventi  che  impegnano  le
attribuzioni di enti diversi e allo stesso si  potrebbe  far  ricorso
per  realizzare  programmi  di  interesse  comune  ad  enti  diversi,
pubblici e/o privati. Tali interventi potrebbero riguardare l'offerta
di servizi a soggetti terzi  (es.  attivita'  di  certificazione,  di
sperimentazione,  di  formazione,  etc.),  possibile  solo attraverso
accordi con altri enti (es. Universita', enti di  ricerca,  etc.)  ed
essere  finalizzati alla raccolta di risorse finanziarie integrative.
Potrebbero essere realizzati mediante accordi di programma interventi
di particolare interesse per la comunita'  locale  in  campi  diversi
(es. igiene pubblica, medicina del lavoro, sicurezza, etc.).
   Forme di integrazione e di cooperazione fra aziende possono essere
utilizzate   anche   per  l'acquisto  dei  beni  classici  e  per  la
sperimentazione di nuove formule di acquisto e di vendita di  beni  e
di servizi.
   Non  deve sfuggire, infatti, che le singole aziende si pongono non
solo come acquirenti di beni e di servizi ma anche come venditrici di
servizi di supporto e sanitari in un ambito di  competizione  tra  le
aziende stesse e le imprese private.
   Sotto   il  profilo  dell'acquisto  di  beni  e  servizi  sono  da
valorizzare e  sviluppare  gli  strumenti  giuridici  che  permettono
l'aggregazione   tra  aziende  per  l'acquisto  dei  beni  cosiddetti
"classici", quali quelli di consumo.
   Per l'acquisizione di beni strumentali puo' risultare utile  e  va
quindi esplorata la formula del "general contractor", che ha notevoli
applicazioni  all'estero,  ma  e'  stata  poco  attuata in Italia. Si
tratta  di  individuare,  attraverso   gare   nazionali,   un   unico
interlocutore  per  tutto  cio'  che  concerne l'acquisizione di beni
omogenei (per es. beni per il mantenimento alberghiero dei  pazienti,
beni  per  il  mantenimento  e  la cura dei pazienti). In tal modo il
rapporto tra le Aziende ed  il  mercato  avviene  esclusivamente  con
poche      intermediazioni,      producendo      effetti     positivi
sull'organizzazione dell'Azienda con l'eliminazione di un indotto  di
cui  non  e'  possibile  quantificare  il  costo: si pensi soltanto a
quello che  oggi  caratterizza  l'attivita'  principale  dei  servizi
acquisti  e  contabilita'  delle  Aziende  che sono costrette, per la
parcellizzazione del mercato, ad un numero enorme  di  transazioni  e
registrazioni  che  impongono  un  assorbimento  di risorse umane che
potrebbero essere meglio destinate ad altri servizi. L'evoluzione del
mercato che, in  termini  assai  rapidi,  sta  avvenendo  nel  Paese,
caratterizzato   sempre  piu'  da  grandi  catene  di  distribuzione,
potrebbe facilitare il compito: si pensi alle Coop,  alle  Conad,  ai
Metro,  agli  Ipermercati, ecc. Per l'organizzazione che hanno questi
grandi distributori, capillare sull'intero territorio nazionale,  non
sono  da  escludere  ulteriori  effetti  positivi sull'organizzazione
delle Aziende: queste  non  sarebbero,  infatti,  piu'  costrette  al
mantenimento  di  grandi  scorte di magazzino. La figura del "general
contractor" potrebbe trovare anche  applicazione  per  l'acquisto  di
tutto    cio'   che   riguarda   i   prodotti   medicinali,   presidi
medico-chirurgici, materiale di medicazione, materiale  "disposable",
cosi' come anche i reagenti, reattivi e diagnostici di laboratorio.
   Quanto  alle opportunita' di vendita di servizi, vanno evidenziate
le grandi sinergie che possono  realizzarsi  mediante  le  richiamate
forme  di  cooperazione  tra  aziende laddove si tratti di attivare e
gestire servizi di  alta  complessita'  organizzativa  e  tecnologica
quali, ad esempio, i servizi informatici, i centri di bioingegneria e
di  ingegneria  clinica,  i  centri  di  conservazione  di  materiali
scientifici  o  di  archiviazione  su  disco  ottico,  i  centri   di
epidemiologia.  I  servizi  di cui trattasi, realizzati dalle singole
aziende  o  in  collaborazione  tra  di  esse  possono  rappresentare
prodotti  che vengono messi a disposizione di altre aziende sanitarie
mediante appositi accordi, oppure  vengono  offerte  sul  mercato  in
regime di libera concorrenza.
 6. La gestione del patrimonio aziendale.
   La  dimensione  aziendale  acquisita  dalla U.S.L. e dall'ospedale
autonomo pone in rilievo  un  elemento  nuovo,  dato  dalla  gestione
economica del patrimonio aziendale, inteso come il complesso dei beni
durevoli della gestione.
   Inizialmente  si  pongono  due  problemi:  quello di effettuare un
inventano fisico dei beni esistenti e quello di valorizzarli.
   E' necessario conoscere l'ammontare del patrimonio in carico,  sia
per  quanto  riguarda i beni mobili e di consumo che i beni immobili.
Il valore dei beni inventariati dovrebbe essere calcolato sulla  base
dei  prezzi di mercato al momento dell'inventario, eccezion fatta per
i beni di consumo per i quali dovrebbe far testo l'ultima fattura  di
acquisto, purche' non antecedente ai sei mesi precedenti.
   In  ultima  analisi  le  valutazioni  del  patrimonio dell'azienda
U.S.L. devono conformarsi a quello delle imprese, cosi come  definito
dalla  IV  direttiva  CEE  in  tema di quadro fedele del bilancio; in
particolare la Situazione Patrimoniale  deve  dire  con  chiarezza  e
precisione qual'e' lo stato patrimoniale dell'Azienda Sanitaria.
   E'  indispensabile  ai fini di ottemperare agli obblighi derivanti
dalla tenuta di un bilancio economico patrimoniale, l'inserimento  di
dati in partenza i piu' corretti possibili.
   Una   corretta   inventariazione  dei  beni  che  costiuiscono  il
patrimonio  e  la  corretta  determinazione  del   loro   valore   e'
fondamentale per una effettiva gestione aziendale in quanto:
    la distinzione del patrimonio di uso sanitario dal "patrimonio da
reddito"  consente  di  misurare  il  livello  di  "redditivita'"  di
quest'ultimo al fine di adottare politiche miranti a migliorarla;
    la conoscenza dei beni componenti il patrimonio e del loro valore
consente di effettuare politiche di  smobilizzo  e  permutazione  del
patrimonio,  nonche'  operazioni  di ricorso al prestito con garanzie
patrimoniali  che  consentiranno  alle  aziende  un  piu'  flessibile
perseguimento dei propri fini di tutela della salute.
   In particolare per quanto riguarda i beni immobili, in presenza di
patrimoni da reddito ovvero di patrimoni originariamente destinati ad
uso  sanitario  ma  sottoutilizzati, non ancora completati o comunque
non indispensabili al mantenimento  dei  livelli  di  assistenza,  le
aziende  sanitarie,  nell'ambito  di  un  piano complessivo regionale
possono:
    vendere i beni o permutarli con altri;
    affidarli   in   gestione   ad   organismi   specializzati    per
incrementarle la redditivita';
    conferire i beni a titolo di garanzia per la contrazione di mutui
o per l'accensione di altre forme di credito.
   Condizione indispensabile perche' questo avvenga e' che le regioni
adottino i provvedimenti di trasferimento dei beni che facevano parte
del   patrimonio   dei  comuni  o  delle  province,  con  vincolo  di
destinazione alle unita' sanitarie locali,  secondo  quanto  previsto
dall'art.  5  del  decreto legislativo n. 502/1992. Anche le regioni,
per censire e valorizzare i beni da trasferire, possono avvalersi  di
organismi specializzati.
                           _______________
                                                           ALLEGATO 1
I principi informatori del riordinamento.
   Il governo del processo attuativo della normativa di riordinamento
del  Servizio  sanitario nazionale richiede che siano preliminarmente
individuati e condivisi i riferimenti generali  che  vengono  assunti
come  obiettivi  verso  i  quali  orientare  lo sviluppo del processo
stesso, specie per quanto riguarda  le  coordinate  della  fisionomia
aziendale che i nuovi soggetti gestori dei servizi devono assumere.
   Tali  riferimenti generali (o principi informatori) debbono essere
compiutamente identificati avendo ben presente che  il  riordinamento
del  servizio  sanitario  nazionale  e'  parte di un piu' generale ed
ampio programma politico e legislativo di revisione  organizzativa  e
funzionale che investe tutta l'area della Pubblica amministrazione.
   La  dimensione integrata delle due strategie e' ben espressa dalla
legge 23 ottobre 1992, n. 421, con  la  quale  il  Governo  e'  stato
delegato a provvedere in un contesto unitario alla "razionalizzazione
e  alla revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico
impiego, di previdenza, di finanza territoriale". Il contenuto  della
delega individua un programma di revisione organizzativa che contiene
una linea generale di riforma (avente per oggetto il pubblico impiego
e,  quindi,  la  Pubblica  amministrazione  nella  sua accezione piu'
lata), la quale interseca trasversalmente le altre linee di revisione
settoriale (sanita',  previdenza,  finanza  locale).  La  connessione
rilevata  trova  puntuale riscontro nell'art. 1, comma 3, del decreto
legislativo n. 29/1993, il quale riconduce le aziende e gli enti  del
Servizio  sanitario nazionale all'interno del sistema delle pubbliche
amministrazioni  oggetto  della  disciplina  generale  contenuta  nel
decreto medesimo.
   La  riflessione  preliminare che discende dalle considerazioni che
precedono puo'  essere  sintetizzata  come  segue:  il  programma  di
revisione  del sistema amministrativo sanitario non puo' essere letto
ed interpretato, specie per quanto attiene ai principi fondamentali e
ai vincoli generali, se non come parte del piu'  ampio  programma  di
revisione del sistema amministrativo pubblico, le regole e i principi
ispiratori  del  quale  valgono  ad  illuminare  anche la costruzione
dell'azienda sanitaria.
   Tenendo  conto  di  cio' ed avendo riguardo ai contenuti specifici
del  riordinamento  sanitario,  gli  elementi  identificabili   quali
riferimenti  di  carattere  generale  per l'inquadramento del profilo
aziendale degli enti sanitari sono i seguenti:
    1. La revisione del S.S.N. voluta dalla citata  legge  delega  ed
attuata  attraverso i due interventi legislativi del Governo (decreto
legislativo n.  502/1992  e  decreto  legislativo  n.  517/1993),  si
qualifica  come un riordinamento profondo e radicale, che tocca molti
ed importanti profili organizzativi e  gestionali,  ma  non  tocca  i
principi  informatori  del  Servizio sanitario nazionale inteso quale
sistema pubblico articolato, istituzionalmente preposto  alla  tutela
della  salute  come  diritto  fondamentale dell'individuo e interesse
della collettivita' e costituito dal complesso delle funzioni,  delle
strutture,  dei  servizi e delle attivita' destinate alla promozione,
al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta
la popolazione, senza distinzione di condizioni individuali o sociali
e secondo modalita' che assicurino l'eguaglianza  dei  cittadini  nei
confronti  del servizio (art. 1 della legge n. 833/1978). Riaffermare
i principi ispiratori  del  servizio  sanitario  italiano  vuol  dire
soprattutto  ribadire  il  carattere  unitario  dell'azione di tutela
della salute che rimane  come  cardine  ed  elemento  ispiratore  dei
compiti   istituzionali   affidati  ai  nuovi  soggetti  gestori  del
servizio.
    2. Ridefinizione dei compiti rispettivamente affidati allo  Stato
e  alla Regione rispetto al governo e alla gestione del S.S.N. Merita
di  essere  rimarcato,  in  proposito,  il  ridimensionamento   delle
attribuzioni  del livello centrale (programmazione, determinazione ex
ante delle risorse finanziarie, definizione  degli  obiettivi  e  dei
livelli  di  assistenza, verifica dei risultati) al quale corrisponde
il  rafforzamento  dei   poteri   della   regione   in   materia   di
programmazione,   finanziamento,   organizzazione,   funzionamento  e
controllo delle attivita',  accompagnato  dalla  responsabilizzazione
totale delle stesse per i risultati finanziari della gestione. L'art.
2  del  decreto  legislativo  n.  502/1992 pone nel giusto rilievo il
fascio dei poteri e delle responsabilita', che incombono sul  livello
regionale   e   rappresentano   le   coordinate   su  cui  poggia  la
identificabilita' di  un  sistema  regionale  della  sanita'  al  cui
interno vanno correttamente dimensionati i profili di autonomia delle
singole aziende sanitarie;
    3.  Ridimensionamento del ruolo del Comune rispetto alla gestione
delle  attivita'  del  S.S.N.  ed  intervento   di   nuovi   soggetti
istituzionali  (azienda  U.S.L. e azienda ospedaliera). L'ente locale
interviene solo nella  "definizione  delle  linee  di  indirizzo  per
l'impostazione  programmatica  delle  attivita'" senza alcun potere e
responsabilita' nell'amministrazione.  La  gestione  dei  servizi  e'
affidata  a  nuovi  soggetti istituzionali, nella duplice forma della
U.S.L. e dell'azienda  ospedaliera,  i  quali  subentrano  con  ruoli
diversificati nei compiti di gestione prima attribuiti al Comune e da
questi  esercitati  in  modo  integrato  attraverso la U.S.L., allora
qualificata come mera struttura operativa del Comune  e  sfornita  di
personalita'  giuridica.  Le  aziende  sanitarie,  invece,  hanno ora
personalita' giuridica pubblica, e sono fornite  di  ampia  autonomia
(art. 3, comma 1 e art. 4, comma 1, decreto legislativo n. 502/1992);
    4.  La qualificazione giuridica della U.S.L. e dell'ospedale come
azienda della regione, con personalita' giuridica, autonomia,  organi
di   gestione   propri.   La  natura  aziendale  dei  nuovi  soggetti
istituzionali e' ribadita da numerose disposizioni che  attengono  al
finanziamento  della  U.S.L. (art. 3, comma 5, lettera d) del decreto
legislativo citato) e dell'azienda ospedaliera (art. 4, commi 1 e  7,
del  decreto  legislativo  citato)  e  all'obbligo  del  pareggio  di
bilancio (art. 4, comma 8; del decreto legislativo  citato;  art.  10
comma 1 legge 23 dicembre 1994, n. 724).
   La  qualificazione  aziendale  e' resa piu' forte dal richiamo dei
principi della legge n. 142/1990 (contenuto nella legge n. 421/1992),
per effetto  del  quale  transitano  nell'ordinamento  delle  aziende
sanitarie  i  principi  gestionali  concernenti  le  aziende speciali
(autonomia  imprenditoriale,   attribuzione   della   responsabilita'
gestionale  al  direttore,  uniformazione della gestione a criteri di
efficienza,  efficacia  ed  economicita',  obbligo  del  pareggio  di
bilancio, equilibrio tra costi e ricavi). L'appartenenza dell'azienda
alla  regione  indica  l'incardinamento  delle  aziende sanitarie nel
tessuto e  nella  programmazione  regionale.  Giova  sottolineare  in
proposito  l'affermazione  esplicita  dei  poteri  regionali  di  cui
all'art. 2 del decreto legislativo n. 502/1992;
    5. L'attribuzione all'azienda sanitaria (U.S.L.  e  ospedale)  di
una  marcata autonomia. L'autonomia e la connessa responsabilita' per
i  risultati  costituiscono,  insieme  all'individuazione  dei   fini
istituzionali  propri  dell'entita'  organizzativa,  l'essenza stessa
dello schema aziendale. Definiti gli obiettivi e  i  vincoli,  essere
azienda vuoi dire:
     disporre   del   potere   di  allocare  le  risorse  e  gestirne
l'utilizzazione in modo da perseguire al  meglio  gli  obiettivi  nel
rispetto dei vincoli assegnati dal livello regionale;
     accettare  di  essere  valutati per la gestione svolta secondo i
vincoli ricevuti sulla base dei risultati conseguiti ed  assumere  la
responsabilita' per quello che si e' realizzato.
   L'autonomia  affermata con forza nell'impianto dell'azienda U.S.L.
e ospedaliera si qualifica ex lege come:
     a)  autonomia  organizzativa.  Essa  individua  il   potere   di
identificare  autonomamente  la struttura organizzativa dell'apparato
aziendale, intesa come l'insieme degli  elementi  che  compongono  il
sistema  organizzativo  interno  (alta  direzione, staff di supporto,
linea operativa) nonche' come meccanismi e livelli  di  decentramento
dei  poteri  di  gestione,  di  coordinamento,  di comunicazione e di
controllo. Non  si  tratta  degli  organi  di  amministrazione  e  di
controllo,  che  sono  fissati  "ex lege", bensi' del sistema oggetto
dell'azione amministrativa di  detti  organismi.  A  questo  riguardo
giova    ricordare   il   principio   generale   secondo   il   quale
l'organizzazione   deve   essere   adeguata   rispetto   al   compito
istituzionale  dell'azienda e deve pertanto modellarsi flessibilmente
in  relazione  al  contenuto  delle  attivita'  che   si   renderanno
necessarie per l'assolvimento di detto compito;
     b) autonomia amministrativa. Indica il potere di adottare in via
autonoma   provvedimenti  amministrativi  implicanti  l'esercizio  di
potesta'  pubblica.  Si  tratta  cioe'   di   attivita'   tipicamente
pubblicistica,  configurabile  in  rapporto alle fattispecie previste
dalla legge. Al di fuori delle attivita' tipiche anzidette, si e'  in
presenza  di  attivita'  privatistica  dell'amministrazione rilevante
sotto  altri  profili  di autonomia (organizzativa, gestionale, etc).
L'affermazione    del    principio     di     autonomia     nell'area
dell'amministrazione  appare  del  tutto incompatibile con il sistema
dei controlli preventivi sugli atti, fissato dalla legge n.  412/1991
(bilanci  di  previsione,  variazioni di bilancio e conto consuntivo,
consistenza qualitativa e  quantitativa  complessiva  del  personale,
deliberazioni  di  programmi di spese pluriennali e provvedimenti che
disciplinano l'attuazione dei contratti e  delle  convenzioni)  tanto
piu'  nella  interpretazione estensiva che ne e' stata data, e che ha
portato all'obbligo di sottoporre a  tale  controllo  quasi  tutti  i
provvedimenti degli amministratori straordinari;
     c)  autonomia  patrimoniale.  Attiene alla capacita' di disporre
del patrimonio  mediante  atti  di  acquisizione,  amministrazione  e
cessione dello stesso;
     d) autonomia contabile. Investe l'area della gestione economico-
finanziaria e patrimoniale, nel quadro dei principi fissati dall'art.
5, i quali operano come vincoli;
     e)  autonomia gestionale. Indica il potere di determinare in via
autonoma - ma pur sempre  nei  limiti  dei  vincoli  assegnati  dalla
programmazione  regionale - gli obiettivi dell'azione, programmare le
attivita' da compiere, definire le  modalita'  di  svolgimento  delle
attivita',    provvedere   all'allocazione   delle   risorse   umane,
strumentali  e  finanziarie  in  relazione  agli  obiettivi   ed   ai
programmi,  determinare  l'organizzazione  del  lavoro,  procedere al
conferimento   dei   poteri   e   all'attribuzione   delle   connesse
responsabilita' all'interno della struttura organizzativa di cui alla
precedente   lettera  a),  controllare  l'andamento  della  gestione,
verificare i risultati conseguiti. In  materia  di  gestione  occorre
avere  presenti  i  vincoli  derivanti dalle direttive comunitarie in
materia di acquisto di beni e servizi e quelli derivanti dal  sistema
normativo  del  pubblico  impiego  e dal decreto del Presidente della
Repubblica (Accordo nazionale collettivo del comparto sanita')  nella
fase  transitoria  di  cui  all'art.  72  del  decreto legislativo n.
29/1993 (che prevede la vigenza della normativa  precedente  fino  al
momento in cui i contenuti del decreto legislativo non siano recepiti
nei   nuovi   contratti  collettivi  e  comunque  dal  momento  della
sottoscrizione del secondo contratto collettivo);
     f) autonomia tecnica. Riguarda il profilo tecnico dell'attivita'
da svolgere, cioe' le procedure  e  le  modalita'  di  impiego  delle
risorse.
    6. Introduzione della distinzione tra la funzione di garanzia dei
livelli di assistenza (di esclusiva pertinenza dell'azienda U.S.L.) e
la  funzione  di erogazione delle prestazioni e dei servizi, che puo'
essere svolta direttamente dalla  U.S.L.  mediante  i  presidi  dalla
stessa  gestiti  oppure  essere  demandata ad un sistema di erogatori
esterni (pubblici e privati) presso i quali  la  U.S.L.  acquista  le
prestazioni    stesse.   Conseguente   definizione   della   missione
dell'azienda U.S.L. in termini di organizzazione e di acquisto  delle
prestazioni  nei  limiti  del finanziamento regionale e delle entrate
proprie;  definizione  della  missione  dell'azienda  ospedaliera  in
termini  di fornitura di servizi di tipo ospedaliero ed ambulatoriale
e di finanziamento con  le  entrate  derivanti  dalla  vendita  delle
prestazioni o dalla cooperazione nell'ambito di programmi regionali;
    7.  Individuazione  di  un  sistema  erogativo  delle prestazioni
esterno all'azienda unita' sanitaria locale  e  a  questa  legato  da
rapporti   fondati  sull'accreditamento,  sulla  remunerazione  delle
prestazioni a tariffa predeterminata, sul controllo delle prestazioni
e del servizio  reso  e  contestuale  affermazione  del  diritto  del
cittadino  alla  scelta  del  soggetto  erogatore  della prestazione.
Introduzione di alementi di competizione tra soggetti erogatori nella
ricerca di una piu'  elevata  qualita'  delle  prestazioni  e  di  un
contenimento dei costi di produzione.
   Il  piu'  generale  processo di riforma del settore della Pubblica
Amministrazione individua altri elementi che concorrono  a  disegnare
la  fisionomia  aziendale  dei  soggetti  pubblici  con  una serie di
principi  fondamentali  che  trovano  applicazione   pertanto   anche
rispetto  agli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale. Tra questi
elementi, meritano di essere richiamati i seguenti:
    8. La distinzione della  funzione  di  governo  e  di  quella  di
gestione,  con attribuzione ai dirigenti di autonomi poteri di spesa,
di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo  e
assunzione   della   responsabilita'  della  gestione  stessa  e  dei
risultati (attuazione dei programmi, esercizio dei poteri di spesa  e
di   acquisizione   delle  entrate,  determinazione  dei  criteri  di
organizzazione  degli  uffici,  gestione  del  personale,  anche  con
riferimento  ai trattamenti economici accessori, verifica e controllo
delle attivita' dei dirigenti  sottordinati:  articoli  3  e  16  del
decreto legislativo n. 29/1993). Si tratta di un principio di portata
notevolissima  in  quanto assegna al livello politico le funzioni sue
proprie  di  "governo",  mentre  riconduce  le  funzioni   gestionali
all'interno  dell'apparato  tecnico,  riconoscendo a quest'ultimo, da
una parte, l'autonomia  nella  organizzazione  e  nell'impiego  delle
risorse, dall'altra, attribuendo allo stesso la piena responsabilita'
connessa al raggiungimento degli obiettivi fissati. Non deve sfuggire
il parallelismo del nuovo schema ripartitorio delle funzioni rispetto
a quello vigente nel mondo aziendale, con l'ineludibile richiamo allo
schema budgettario quale sistema di programmazione e controllo;
    9.  L'attenuazione  del  principio  del  controllo  preventivo di
legittimita' sugli atti dell'amministrazione e il parallelo  avanzare
del  principio  del controllo successivo sui risultati della gestione
di cui  e'  espressione  anche  la  legge  14  gennaio  1994,  n.  20
("disposizioni  in  materia  di giurisdizione e controllo della Corte
dei conti"). L'innovazione e' corollario della richiamata separazione
delle funzioni di governo rispetto a quelle di gestione  e  tende  ad
esaltare  l'autonomia  della gestione, cui si accompagna l'assunzione
della responsabilita' per i risultati effettivamente conseguiti;
    10.  I  principi   sulla   verifica   dei   risultati   e   sulle
responsabilita'  dirigenziali  con  la  rimozione  dagli incarichi di
dirigenza in caso di esito negativo della gestione, ferma restando la
responsabilita'   penale,    civile,    amministrativo-contabile    e
disciplinare   previste   per   i  dipendenti  delle  amministrazioni
pubbliche (art. 20 del citato decreto  legislativo  n.  29/1993).  Si
tratta  di  una  forma nuova di responsabilizzazione che e' legata al
conferimento  dell'autonomia  gestionale  all'interno   del   sistema
budgettario di programmazione e controllo;
    11. Il principio secondo il quale e' l'organizzazione dei servizi
che  deve  adeguarsi alle esigenze dell'utenza, cioe' alla domanda (e
non il contrario), in un quadro di ricerca della economicita',  della
speditezza  e  della  rispondenza  al  pubblico interesse dell'azione
amministrativa;
    12.  Il  principio  secondo il quale le amministrazioni pubbliche
sono  ordinate,  sulla  base  delle  disposizioni  di  legge   e   di
regolamento,  mediante  atti  di  organizzazione  rimessi  ai  poteri
ordinari della dirigenza.
    13. La riconduzione del  rapporto  d'impiego  pubblico  sotto  la
disciplina  del  diritto  civile  e  della  regolamentazione mediante
contratti di lavoro individuali e collettivi (art. 2,  comma  2,  del
decreto  legislativo  n.  29/1993) con attribuzione alla dirigenza in
materia di organizzazione del lavoro e di gestione  del  rapporto  di
lavoro, dei poteri propri del privato datore di lavoro (art. 4, comma
1, decreto legislativo n. 29/1993).