Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della Legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Tarquinia", ha espresso parere favorevole il suo accoglimento proponendone, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento dovranno essere inviate agli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ------------ Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Tarquinia" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Tarquinia" e' riservata ai vini bianco (anche nella tipologia amabile), rosso (anche nella tipologia amabile e novello) e rosato, ottenuti in conformita' alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.