Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della Legge 10 febbraio 1992, n.
164,  esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della
denominazione  di  origine  controllata  dei  vini  "Tarquinia",   ha
espresso  parere favorevole il suo accoglimento proponendone, ai fini
dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di
produzione nel testo di cui appresso.
   Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta  proposta  di
riconoscimento  dovranno essere inviate agli interessati al Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali -  Comitato  nazionale
per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini entro sessanta  giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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           Proposta di disciplinare di produzione dei vini
         a denominazione di origine controllata "Tarquinia"
                               Art. 1.
   La  denominazione  di origine controllata "Tarquinia" e' riservata
ai vini bianco (anche nella tipologia amabile),  rosso  (anche  nella
tipologia  amabile  e novello) e rosato, ottenuti in conformita' alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti  nel  presente  disciplinare  di
produzione.