Il Comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  esaminata  la  domanda  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei  vini  "Colli Lanuvini" - riconosciuta con decreto del Presidente
delle Repubblica 8 febbraio 1971 (Gazzetta Ufficiale n.  182  del  20
luglio  1971)  -  ha  espresso  parere favorevole al suo accoglimento
proponendone,  ai   fini   dell'emanazione   del   relativo   decreto
dirigenziale  il  disciplinare  di produzione modificato nel testo di
cui appresso.
   Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta  proposta  di
modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle
risorse  agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di  origine  e  delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini
       a denominazione di origine controllata "Colli Lanuvini"
                               Art. 1.
   La  denominazione di origine controllata "Colli Lanuvini" e "Colli
Lanuvini" superiore e' riservata al vino  bianco  che  risponde  alle
condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.
                               Art. 2.
   Il vino "Colli Lanuvini" anche con la qualificazione  "superiore",
deve  essere  ottenuto dalla uve provenienti dai vigneti composti dai
vitigni seguenti nella proporzione indicata a fianco di  ciascuno  di
essi:
    Malvasia bianca di Candia e puntinata fino ad un massimo del 70%;
    Trebbiano  (toscano,  verde  e giallo) in misura non inferiore al
30%.
   Possono concorrere alla produzione di detto vino anche uve bianche
provenienti da altri vitigni  raccomandati  e/o  autorizzati  per  la
provincia di Roma per non piu' del 10%.
                               Art. 3.
   Le  uve  devono  essere prodotte nella zona di produzione appresso
indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo comunale
di Genzano ed in parte quello di Lanuvio, in provincia di Roma.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
    a nord, partendo dal punto d'incontro dei  confini  comunali  tra
Nemi,  Velletri  e  Genzano,  in  prossimita' di M. Canino, il limite
segue verso sud-est il confine comunale tra Genzano e  Velletri  sino
ad  incontrare quello di Lanuvio, in contrada Pedica. Percorre quindi
in  direzione  sud  il  confine  comunale  Lanuvio-Velletri  fino  ad
incontrare  il  confine della provincia di Latina. Lungo tale confine
si dirige verso ovest sino a P.te  Guardapassi  per  risalire  quindi
verso  nord,  sempre lungo il confine della provincia di Latina, fino
ad incontrare la quota 128, all'incrocio della via di  Anzio  con  la
strada   che   porta  a  Lanuvio;  segue  quest'ultima  in  direzione
Vimmercati  e,  percorrendo  la  strada  della  lettara, raggiunge la
strada consortile di monte Giove Vecchio, che segue verso nord (circa
m 300) e  poco  dopo  aver  superato  l'ingresso  del  casale  di  S.
Giovanni,  all'altezza  della  stradina  di Giuseppe Urazi o Spadino,
devia  verso  nord-ovest  e,  con  una  linea  retta   in   direzione
dell'elettrodotto  esistente,  si congiunge con la strada comunale di
monte Giove Nuovo e quindi  al  confine  comunale  di  Ariccia,  tale
confine  verso  nord,  sino  ad  incontrare,  a  nord dell'abitato di
Genzano, quello tra tale comune e Nemi, quindi procede  in  direzione
sud-est  lungo  il  confine  di Genzano, con Nemi, sino ad incontrare
quello di Velletri, in prossimita' del M. Canino.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione   del   vino  di  cui  all'art.  1  devono  essere  quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed  al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
   I  sesti  di  impianto,  le  forme  di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   La  resa  massima  di uva ammesa per la produzione del vino "Colli
Lanuvini" e' stabilita in tonn. 14,5 per ettaro di vigneto in coltura
specializzata per il vino normale e in  tonn.  13  per  la  tipologia
"superiore".
   Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro
di   coltura  promiscua  deve  essere  calcolata  rispetto  a  quella
specializzata in  rapporto  all'effettiva  superficie  coperta  dalla
vite.
   Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve  ottenuti e da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  "Colli  Lanuvini", devono essere riportati nei limiti di
cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20%  i  limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
   La regione Lazio con proprio decreto, sentite le organizzazioni di
categoria  interessate,  di  anno  in anno prima della vendemmia puo'
stabilire un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore
a  quello  fissato  nel  presente  disciplinare   dandone   immediata
comunicazione  al  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari e
forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini.
                               Art. 5.
   Le operazioni di vinificazione per  il  vino  di  cui  all'art.  1
devono  essere  effettuate  nell'interno  della  zona  di  produzione
delimitata nel precedente art. 3.
   Le uve destinate alla  vinificazione  devono  assicurare  al  vino
"Colli   Lanuvini"   un   titolo   alcolometrico   volumico  naturale
complessivo minimo del 10,5%.
   Nella vinificazione sono ammesse soltanto le  pratiche  enologiche
locali,  leali  e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
   La  resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore
al 70%.
   Qualora tale resa superi la percentuale  sopra  indicata,  ma  non
oltre  il  75%,  l'eccedenza  non avra' diritto alla denominazione di
origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
   Le uve destinate alla produzione della tipologia  di  vino  "Colli
Lanuvini"   superiore   devono  assicurare  un  titolo  alcolometrico
volumico minimo  naturale  dell'11,5%  e  devono  essere  oggetto  di
denuncia separata.
                               Art. 6.
   Il  vino "Colli Lanuvini" all'atto dell'immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: giallo paglierino, piu' o meno intenso;
    odore: vinoso, delicato e gradevole;
    sapore: secco (o  amabile),  sapido  di  giusto  corpo  armonico,
vellutato;
    titolo alcometrico volumico complessivo minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   E'  in facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini, con proprio  decreto,  modificare  i  limiti  sopra
indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto minimo.
                               Art. 7.
   Alla  denominazione  di  cui  all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi "extra",  "fine",
"scelto", "selezionato" e simili.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non  aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
   E   consentito   altresi',  l'uso  di  indicazioni  geografiche  e
toponomastiche che facciano riferimento a frazioni,  aree,  fattorie,
zone e localita' - comprese nella zona delimitata nel precedente art.
3  -  e  dalle  quali effettivamente provengono le uve da cui il vino
cosi' qualificato e' stato ottenuto.
   La menzione "superiore" e' riservata alla tipologia tranquilla dei
vini "Colli Lanuvini" provenienti da uve aventi le caratteristiche di
cui all'art. 5, ultimo comma, del presente disciplinare e che vengano
immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo
del 12%.
                               Art. 8.
   I vini a denominazione di origine  controllata  "Colli  Lanuvini",
qualora  confezionati in recipienti di capacita' uguale o inferiore a
5 litri, devono essere imbottigliati in recipienti di vetro di  forma
consona  all'immagine  di  un vino di qualita' ed aventi le capacita'
previste dalle normative comunitarie e nazionali vigenti in materia.
   I recipienti di capacita' nominale  da  0,5  a  1,5  litri  devono
essere  muniti  di  una  chiusura con tappo di sughero o con tappo di
vite; per tutti i recipienti e' esclusa  la  tappatura  con  tappo  a
corona.  E'  consentita  la capsula a strappo per i recipienti fino a
0,375.
   Il  vino  a  denominazione di origine controllata "Colli Lanuvini"
superiore puo' essere confezionato solo in bottiglie di  vetro  dalle
capacita'  previste dalle richiamate normative aventi un contenuto da
lt 0,2509 a lt 0,750. Per le sole bottiglie da lt 0,250 e' ammessa la
chiusura con tappo a vite, mentre per tutte le altre solo  con  tappo
di sughero.
   E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle
uve, purche' veritiera e documentabile.