IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni concernenti l'attivita' degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di proroga, in via transitoria, degli organi di amministrazione degli istituti zooprofilattici sperimentali; Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di determinare sanzioni e di individuare uffici competenti nella materia dei controlli veterinari di coordinamento comunitario, nonche' di stabilire disposizioni circa i termini per l'adeguamento tecnologico degli impianti di trasformazione dei rifiuti di origine animale e di produzione dei prodotti a base di carne; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: "degli istituti" sono inserite le seguenti: "in cui sono attivati dipartimenti di ricerca e di assistenza clinica necessari allo studio completo delle patologie di maggior rilievo nazionale o almeno sovraregionale"; b) all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 7, commi 1 e 7, dopo le parole: "province autonome" sono inserite le seguenti: "e la regione interessata"; c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "dalle disposizioni" sono sostituite dalle seguenti: "in analogia con le disposizioni"; d) il comma 2 dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente: " 2. Ai concorsi negli istituti si applica il regolamento previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nel quale devono essere previste specifiche norme relative ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi medesimi ed ai criteri per la loro valutazione, al numero ed alla tipologia delle prove d'esame, alla nomina ed alla composizione delle commissioni esaminatrici."; e) il comma 3 dell'articolo 4 e' abrogato; f) i commi 1 e 2 dell'articolo 5 sono sostituiti dal seguente: " 1. Con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 settembre 1996 e' disciplinata la gestione economica, finanziaria e patrimoniale degli istituti."; g) all'articolo 6 nella rubrica le parole: "di base" sono sostituite dalla seguente: "corrente"; h) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: "degli istituti" sono inserite le seguenti: ", sia corrente, che finalizzata,"; i) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: "ricerca finalizzata" sono inserite le seguenti: ", sia clinica che di base,"; l) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: "da altri organismi" sono aggiunte le seguenti: "sia pubblici che privati"; m) all'articolo 6, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: "5-bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, l'attivita' di ricerca degli istituti, in coerenza con le finalita' peculiari di ciascun istituto di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, e' svolta secondo le indicazioni della Commissione per la ricerca scientifica biomedica in ordine: a) al riparto del finanziamento di cui al comma 3 da destinare alla ricerca corrente e alla ricerca finalizzata di ciascun istituto; b) ai criteri per la determinazione del finanziamento della ricerca corrente per quanto attiene ai costi del personale, a quelli per la strumentazione scientifica e dei relativi ammortamenti, a beni e servizi relativi alla produttivita' documentata anche per gli aspetti clinici ed alla pubblicazione, con apposito bollettino unitario, dei risultati della ricerca applicabili nel Servizio sanitario nazionale; c) ai criteri di valutazione dei progetti di ricerca finalizzata anche a carattere pluriennale con oneri complessivi sulla disponibilita' del relativo esercizio finanziario."; n) all'articolo 7, il comma 4 e' sostituito dal seguente: " 4. Restano ferme le funzioni del consiglio di amministrazione dell'istituto 'Gaslini' di Genova, la cui composizione, determinata ai sensi del vigente statuto, e' integrata da un rappresentante del Ministero della sanita' in sostituzione di quello della unita' sanitaria locale competente per territorio.". 2. Al fine di avviare il processo di aziendalizzazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con personalita' giuridica di diritto pubblico, i commissari straordinari preposti ai predetti istituti ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 224, esercitano, fino all'insediamento degli organi ordinari di amministrazione degli istituti stessi, le relative attribuzioni con i poteri del direttore generale dell'azienda ospedaliera di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.