IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  concernenti  l'attivita'  degli  istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  in materia di proroga, in via transitoria, degli organi
di amministrazione degli istituti zooprofilattici sperimentali;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
determinare sanzioni e di individuare uffici competenti nella materia
dei  controlli  veterinari  di  coordinamento comunitario, nonche' di
stabilire  disposizioni circa i termini per l'adeguamento tecnologico
degli  impianti di trasformazione dei rifiuti di origine animale e di
produzione dei prodotti a base di carne;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 maggio 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  sanita',  di  concerto con i Ministri della pubblica
istruzione   e   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica,  del  tesoro  e  del  bilancio  e  della  programmazione
economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                                Art. 1.
  1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: "degli istituti" sono
inserite le seguenti: "in cui sono attivati dipartimenti di ricerca e
di  assistenza clinica necessari allo studio completo delle patologie
di maggior rilievo nazionale o almeno sovraregionale";
    b)  all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 7, commi 1 e 7, dopo
le  parole:  "province  autonome"  sono  inserite  le seguenti: "e la
regione interessata";
    c)  all'articolo 4, comma 1, le parole: "dalle disposizioni" sono
sostituite dalle seguenti: "in analogia con le disposizioni";
    d) il comma 2 dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
  "  2. Ai concorsi negli istituti si applica il regolamento previsto
dall'articolo  18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  502,  come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517,  nel  quale  devono essere previste specifiche norme relative ai
titoli  specifici  per  la  partecipazione ai concorsi medesimi ed ai
criteri  per  la  loro valutazione, al numero ed alla tipologia delle
prove  d'esame,  alla  nomina  ed alla composizione delle commissioni
esaminatrici.";
    e) il comma 3 dell'articolo 4 e' abrogato;
   f) i commi 1 e 2 dell'articolo 5 sono sostituiti dal seguente:
  "  1.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita', d'intesa con il
Ministro  del  tesoro,  da  emanarsi  ai sensi dell'articolo 17 della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  entro  il  30  settembre  1996 e'
disciplinata  la gestione economica, finanziaria e patrimoniale degli
istituti.";
    g)  all'articolo  6  nella  rubrica  le  parole:  "di  base" sono
sostituite dalla seguente: "corrente";
    h) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: "degli istituti" sono
inserite le seguenti: ", sia corrente, che finalizzata,";
    i) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: "ricerca finalizzata"
sono inserite le seguenti: ", sia clinica che di base,";
    l)  all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: "da altri organismi"
sono aggiunte le seguenti: "sia pubblici che privati";
    m) all'articolo 6, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
  "5-bis.   Fino   all'entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui
all'articolo  2,  comma  3, l'attivita' di ricerca degli istituti, in
coerenza  con  le  finalita'  peculiari  di  ciascun  istituto di cui
all'articolo  1,  commi 3 e 4, e' svolta secondo le indicazioni della
Commissione per la ricerca scientifica biomedica in ordine:
    a) al riparto del finanziamento di cui al comma 3 da destinare
    alla  ricerca  corrente  e  alla  ricerca  finalizzata di ciascun
    istituto;
b) ai criteri per la determinazione del finanziamento della
ricerca  corrente per quanto attiene ai costi del personale, a quelli
per la strumentazione scientifica e dei relativi ammortamenti, a beni
e  servizi  relativi  alla  produttivita'  documentata  anche per gli
aspetti  clinici  ed  alla  pubblicazione,  con  apposito  bollettino
unitario,  dei  risultati  della  ricerca  applicabili  nel  Servizio
sanitario nazionale;
    c)  ai criteri di valutazione dei progetti di ricerca finalizzata
anche   a   carattere   pluriennale   con   oneri  complessivi  sulla
disponibilita' del relativo esercizio finanziario.";
    n) all'articolo 7, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "  4.  Restano  ferme  le funzioni del consiglio di amministrazione
dell'istituto  'Gaslini'  di Genova, la cui composizione, determinata
ai  sensi  del vigente statuto, e' integrata da un rappresentante del
Ministero  della  sanita'  in  sostituzione  di  quello  della unita'
sanitaria locale competente per territorio.".
  2.  Al  fine  di  avviare  il  processo  di aziendalizzazione degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con personalita'
giuridica  di diritto pubblico, i commissari straordinari preposti ai
predetti  istituti  ai  sensi  dell'articolo  1  del decreto-legge 26
aprile  1996,  n. 224, esercitano, fino all'insediamento degli organi
ordinari  di  amministrazione  degli  istituti  stessi,  le  relative
attribuzioni   con  i  poteri  del  direttore  generale  dell'azienda
ospedaliera  di  cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo
30  dicembre  1992,  n.  502,  modificato  dal  decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517.