IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL DIRETTORE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e, in particolare l'art. 6, comma 4, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale; Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo; Visti i decreti interministeriali 13 aprile 1994 e 27 aprile 1994 con il quale il Consorzio per la certificazione istituto di ricerche Breda - TUV Italia - TUV Baviera, con sede in Milano, viale Sarca, 336, e' stato autorizzato al rilascio di certificazione CEE ai sensi della citata direttiva 89/686 per taluni prodotti; Vista l'istanza con cui il predetto Consorzio richiede ora autorizzazione a certificare ulteriori prodotti; Rilevato che la documentazione allegata all'istanza e' conforme a quanto previsto dagli articoli 2 e 3, punti da 1) ad 8), del decreto 22 marzo 1993; Considerato che il Consorzio per la certificazione istituto di ricerche Breda - TUV Italia - TUV Breda soddisfa ai requisiti minimi previsti in allegato V alla direttiva 89/686/CEE. Decreta: Art. 1. 1. Il Consorzio per la certificazione istituto di ricerche Breda - TUV Italia - TUV Baviera, e' autorizzato al rilascio di certificazione CEE ai sensi dell'art. 10 della direttiva 89/686 per i dispositivi di protezione individuale di seguito elencati: A - Vie respiratorie: elettrorespiratori a filtro combinato completi di elmetti o cappucci; elettorespiratori a filtro combinato completi di maschere intere, semimaschere o quarti di maschera; autorespiratori di emergenza a circuito aperto ad aria compressa con maschera intera o boccaglio; cappucci di emergenza a filtro per la protezione in caso di incendio; semimaschere filtranti per protezione contro gas o gas e polveri; respiratore di tipo leggero alimentato ad aria compressa con cappuccio od elmetto; autorespiratori di emergenza a circuito aperto ad aria compressa con cappuccio. B - Corpo: indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi. C - Occhi: protettori degli occhi completi, relativamente ai requisiti di tenuta nei confronti di polveri grossolane, polveri fini e gas. D - Caduta dall'alto: dispositivi di discesa; sistemi di trattenuta; dispositivi di ancoraggio; imbracatura cosciale e equipaggiamenti associati; imbracatura cosciale. E - Annegamento: giubbetti di salvataggio e galleggiamento - aiuto galleggiamento 50 N; giubbetti di salvataggio e galleggiamento - giubbetto 100 N; giubbetti di salvataggio e galleggiamento - 150 N; giubbetti di salvataggio e galleggiamento - giubbetto 275 N; giubbetti equilibratori. 2. Il Consorzio per la certificazione istituto ricerche Breda - TUV Italia - TUV Baviera e' altresi' autorizzato ad attestare la conformita' del sistema di qualita' delle aziende produttrici dei dispositivi di protezione elencati al precedente punto 1, ai sensi dell'art. 11, lettere A) e B) della direttiva citata. 3. Le certificazioni devono essere effettuate secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicita' trimestrale, copia delle certificazioni rilasciate dovra' essere inviata all'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.