IL DIRETTORE GENERALE
                    DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
                    DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                        IL DIRETTORE GENERALE
                       DEI RAPPORTI DI LAVORO
                      DEL MINISTERO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto il  decreto  legislativo  4  dicembre  1992,  n.  475  e,  in
particolare   l'art.  6,  comma  4,  di  attuazione  della  direttiva
89/686/CEE  del  Consiglio  relativa  ai  dispositivi  di  protezione
individuale;
  Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti
che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;
  Visti  i  decreti interministeriali 13 aprile 1994 e 27 aprile 1994
con il quale il Consorzio per la certificazione istituto di  ricerche
Breda  -  TUV  Italia - TUV Baviera, con sede in Milano, viale Sarca,
336, e' stato autorizzato al rilascio di certificazione CEE ai  sensi
della citata direttiva 89/686 per taluni prodotti;
  Vista   l'istanza  con  cui  il  predetto  Consorzio  richiede  ora
autorizzazione a certificare ulteriori prodotti;
  Rilevato che la documentazione allegata all'istanza e'  conforme  a
quanto  previsto dagli articoli 2 e 3, punti da 1) ad 8), del decreto
22 marzo 1993;
  Considerato che il Consorzio  per  la  certificazione  istituto  di
ricerche  Breda - TUV Italia - TUV Breda soddisfa ai requisiti minimi
previsti in allegato V alla direttiva 89/686/CEE.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il Consorzio per la certificazione istituto di ricerche Breda  -
TUV   Italia   -   TUV   Baviera,   e'  autorizzato  al  rilascio  di
certificazione CEE ai sensi dell'art. 10 della direttiva 89/686 per i
dispositivi di protezione individuale di seguito elencati:
A - Vie respiratorie:
   elettrorespiratori  a  filtro  combinato  completi  di  elmetti  o
cappucci;
   elettorespiratori  a filtro combinato completi di maschere intere,
semimaschere o quarti di maschera;
   autorespiratori di emergenza a circuito aperto ad  aria  compressa
con maschera intera o boccaglio;
   cappucci  di  emergenza  a  filtro  per  la  protezione in caso di
incendio;
   semimaschere filtranti per protezione contro gas o gas e polveri;
   respiratore di tipo  leggero  alimentato  ad  aria  compressa  con
cappuccio od elmetto;
   autorespiratori  di  emergenza a circuito aperto ad aria compressa
con cappuccio.
B - Corpo:
   indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi.
C - Occhi:
   protettori  degli  occhi  completi,  relativamente ai requisiti di
tenuta nei confronti di polveri grossolane, polveri fini e gas.
D - Caduta dall'alto:
   dispositivi di discesa;
   sistemi di trattenuta;
   dispositivi di ancoraggio;
   imbracatura cosciale e equipaggiamenti associati;
   imbracatura cosciale.
E - Annegamento:
   giubbetti di salvataggio e galleggiamento -  aiuto  galleggiamento
50 N;
   giubbetti di salvataggio e galleggiamento - giubbetto 100 N;
   giubbetti di salvataggio e galleggiamento - 150 N;
   giubbetti di salvataggio e galleggiamento - giubbetto 275 N;
   giubbetti equilibratori.
  2. Il Consorzio per la certificazione istituto ricerche Breda - TUV
Italia  -  TUV  Baviera  e'  altresi'  autorizzato  ad  attestare  la
conformita' del sistema di qualita'  delle  aziende  produttrici  dei
dispositivi  di  protezione  elencati al precedente punto 1, ai sensi
dell'art. 11, lettere A) e B) della direttiva citata.
  3. Le certificazioni devono essere  effettuate  secondo  le  forme,
modalita'   e  procedure  stabilite  nei  pertinenti  articoli  della
direttiva 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione
4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicita'  trimestrale,  copia  delle
certificazioni   rilasciate  dovra'  essere  inviata  all'Ispettorato
tecnico   del   Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato.